IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  dell'Universita'  degli  studi   di   Palermo
(consiglio  di  facolta'  seduta  del 6 marzo 1989, senato accademico
seduta del 7 marzo 1991, consiglio di amministrazione seduta  del  17
aprile 1991);
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 10 ottobre 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Palermo,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo l'art. 348 e con lo spostamento della  numerazione  successiva
sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
        Scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche
                     di tutela dei diritti umani
  Art.  349. - E' istituita presso l'Universita' di Palermo la scuola
di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela  dei  diritti
umani.
  La  scuola  ha  il  compito  di formare competenze professionali in
ordine alla elaborazione e applicazione di politiche, di normative  e
di  programmi  didattici  nel  campo  dei  diritti  umani  sul  piano
nazionale ed internazionale.
  La scuola rilascia il  diploma  di  specialista  in  istituzioni  e
tecniche di tutela dei diritti umani.
  Art. 350. - La scuola ha la durata di tre anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede trecento ore di insegnamento e di
esercitazioni pratiche.
  Il  consiglio  della  scuola  determinera'  anno  per  anno,  e  lo
pubblichera'  nel programma annuale degli studi, l'orario dei diversi
insegnamenti, sia che questi costituiscono moduli formativi, sia  che
corrispondano a corsi monografici o a seminari.
  Art.  351.  -  Sono  ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i
laureati di qualisiasi  facolta'  nelle  universita'  italiane  o  in
universita'  straniere con titoli ritenuti equipollenti dal consiglio
della scuola per l'ammissione alla scuola stessa.
  Non e' richiesta per l'ammissione alcun diploma di abilitazione.
  Art.  352.  - In base alle strutture e attrezzature disponibili, la
scuola e' in grado di accettare  il  numero  massimo  di  venticinque
iscritti per un totale di settantacinque specializzandi.
  Art. 353. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio della scuola concorre la facolta' di magistero.
  Art.  354.  -  La  scuola  comprende  materie  di insegnamento e di
tirocinio   professionale   da    impartirsi    in    un'ottica    di
interdisciplinarieta'.
 Insegnamenti del 1  anno:
   evoluzione   storica   dei  diritti  umani  nel  mondo  moderno  e
contemporaneo;
   filosofia dei diritti umani;
   fondamenti antropologici dei diritti umani;
   teoria generale di diritti umani;
   disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e
comparato;
   disciplina dei diritti umani nel diritto privato;
   politica internazionale e comparata dei diritti umani;
   giustizia sociale ed economica.
 Insegnamenti del 2  anno:
   diritto internazionale dei diritti umani;
   disciplina dei diritti umani nel diritto penale;
   movimenti collettivi e tutela dei diritti umani;
   pedagogia dei diritti umani;
   diritto all'informazione e formazione dell'opinione pubblica;
   tutela dei diritti dei lavoratori;
   condizioni dei bambini e violenza sull'infanzia;
   condizioni carcerarie e misure alternative alla pena.
  Insegnamenti del 3  anno:
   procedure e tecniche, ordinarie e sociali, di tutela giuridica dei
diritti umani;
   procedure e tecniche di tutela politica dei diritti umani;
   pubblica amministrazione e difesa dei cittadini;
   modalita' sociale e diritto all'istruzione;
   politiche di tutela dell'ambiente.
  Art. 355. - Dovranno inoltre essere frequentati cinque insegnamenti
integrativi, a partire dal secondo anno, secondo le esigenze del  pi-
ano  degli  studi,  scelti  sulla base dell'elenco degli insegnamenti
attivati pubblicato dal consiglio della scuola nel manifesto  annuale
degli studi.
  Gli insegnamenti integrativi riguardano:
   evoluzione storica dei diritti umani nel mondo antico e medievale;
   storia del pensiero politico dei diritti umani;
   storia della promozione della condizione della donna;
   storia e istituzioni dell'associazionismo non governativo;
   classici del pensiero umanistico;
   filosofia a prassi della non violenza;
   organizzazione internazionale dei diritti umani;
   diritto internazionale umanitario;
   diritto dei popoli;
   diritto e politica internazionale del disarmo;
   diritti delle minoranze;
   diritti degli stranieri e dei rifugiati;
   diritto internazionale e comparato dello sviluppo;
   diritti umani e autonomie locali;
   teoria e pratica dell'Ombudsman;
   lingue, etnie e diritti umani;
   cultura politica dei diritti umani;
   bioetica e biogenetica;
   controllo sociale dei processi informativi;
   ergonomia, nuove tecnologie, standard di sicurezza;
   progetti di sviluppo e lavoro riproduttivo;
   psicologia sociale e diritti umani;
   economia dello sviluppo e diritti umani;
   educazione allo sviluppo;
   programmazione dei sistemi formativi.
  Art.  356.  -  Il consiglio della scuola, nell'approvare i piani di
studio  degli  specializzandi,  approvera'  anche  la  scelta   degli
insegnamenti integrativi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 21 ottobre 1991
                                    Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI