IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta del 6 marzo 1989, senato accademico seduta del 7 marzo 1991, consiglio di amministrazione seduta del 17 aprile 1991); Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 ottobre 1991; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 348 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani Art. 349. - E' istituita presso l'Universita' di Palermo la scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani. La scuola ha il compito di formare competenze professionali in ordine alla elaborazione e applicazione di politiche, di normative e di programmi didattici nel campo dei diritti umani sul piano nazionale ed internazionale. La scuola rilascia il diploma di specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani. Art. 350. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede trecento ore di insegnamento e di esercitazioni pratiche. Il consiglio della scuola determinera' anno per anno, e lo pubblichera' nel programma annuale degli studi, l'orario dei diversi insegnamenti, sia che questi costituiscono moduli formativi, sia che corrispondano a corsi monografici o a seminari. Art. 351. - Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i laureati di qualisiasi facolta' nelle universita' italiane o in universita' straniere con titoli ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola per l'ammissione alla scuola stessa. Non e' richiesta per l'ammissione alcun diploma di abilitazione. Art. 352. - In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di venticinque iscritti per un totale di settantacinque specializzandi. Art. 353. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola concorre la facolta' di magistero. Art. 354. - La scuola comprende materie di insegnamento e di tirocinio professionale da impartirsi in un'ottica di interdisciplinarieta'. Insegnamenti del 1 anno: evoluzione storica dei diritti umani nel mondo moderno e contemporaneo; filosofia dei diritti umani; fondamenti antropologici dei diritti umani; teoria generale di diritti umani; disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale italiano e comparato; disciplina dei diritti umani nel diritto privato; politica internazionale e comparata dei diritti umani; giustizia sociale ed economica. Insegnamenti del 2 anno: diritto internazionale dei diritti umani; disciplina dei diritti umani nel diritto penale; movimenti collettivi e tutela dei diritti umani; pedagogia dei diritti umani; diritto all'informazione e formazione dell'opinione pubblica; tutela dei diritti dei lavoratori; condizioni dei bambini e violenza sull'infanzia; condizioni carcerarie e misure alternative alla pena. Insegnamenti del 3 anno: procedure e tecniche, ordinarie e sociali, di tutela giuridica dei diritti umani; procedure e tecniche di tutela politica dei diritti umani; pubblica amministrazione e difesa dei cittadini; modalita' sociale e diritto all'istruzione; politiche di tutela dell'ambiente. Art. 355. - Dovranno inoltre essere frequentati cinque insegnamenti integrativi, a partire dal secondo anno, secondo le esigenze del pi- ano degli studi, scelti sulla base dell'elenco degli insegnamenti attivati pubblicato dal consiglio della scuola nel manifesto annuale degli studi. Gli insegnamenti integrativi riguardano: evoluzione storica dei diritti umani nel mondo antico e medievale; storia del pensiero politico dei diritti umani; storia della promozione della condizione della donna; storia e istituzioni dell'associazionismo non governativo; classici del pensiero umanistico; filosofia a prassi della non violenza; organizzazione internazionale dei diritti umani; diritto internazionale umanitario; diritto dei popoli; diritto e politica internazionale del disarmo; diritti delle minoranze; diritti degli stranieri e dei rifugiati; diritto internazionale e comparato dello sviluppo; diritti umani e autonomie locali; teoria e pratica dell'Ombudsman; lingue, etnie e diritti umani; cultura politica dei diritti umani; bioetica e biogenetica; controllo sociale dei processi informativi; ergonomia, nuove tecnologie, standard di sicurezza; progetti di sviluppo e lavoro riproduttivo; psicologia sociale e diritti umani; economia dello sviluppo e diritti umani; educazione allo sviluppo; programmazione dei sistemi formativi. Art. 356. - Il consiglio della scuola, nell'approvare i piani di studio degli specializzandi, approvera' anche la scelta degli insegnamenti integrativi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 21 ottobre 1991 Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI