IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che il consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila), rinnovatosi nelle consultazioni elettorali del 7 e 8 giugno 1992, non ha provveduto, nei termini di legge, all'elezione del sindaco e della giunta municipale, negligendo cosi' un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto il decreto del prefetto di L'Aquila n. 3839/Gab. del 27 agosto 1992, con il quale il consiglio sopracitato e' stato sospeso; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila) e' sciolto.