IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale stabilisce che il fondo stanziato dallo Stato per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 ai dipendenti degli enti locali e' ripartito tra i comuni, le province e le comunita' montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); Rilevato che l'art. 51 del decreto del presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, ha stabilito in lire 2.503 miliardi l'ammontare del contributo erariale annuale per gli oneri discendenti dal contratto 1988-1990 dei dipendenti degli enti locali; Preso atto che con decreti ministeriali dell'8 agosto 1990, del 7 agosto 1991 e del 30 luglio 1992 sono stati ripartiti tra comuni, province e comunita' montane i contributi erariali per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali per gli anni 1990, 1991 e 1992 discendenti dal contratto 1988-1990 secondo i criteri concordati con l'U.P.I., A.N.C.I. e l'U.N.C.E.M.; Rilevato che occorre determinare il contributo erariale per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1993 e successivi; Considerato quindi che per prevedere i relativi capitoli del bilancio statale cui imputare l'assegnazione del contributo, e' necessario determinare separatamente per ciascuna categoria di enti (comuni, province e comunita' montane) il complessivo onere; Considerato che appare opportuno, in base alle richieste delle associazioni di categoria, fissare criteri di riparto collegati al reale fabbisogno discendente dell'applicazione del citato contratto; Ravvisato che per l'applicazione del citato principio possono essere utilizzati i costi medi contrattuali per ciascuna tipologia di ente ed il numero degli addetti; Ravvisato che i costi medi contrattuali per profili professionali sono determinati in base agli oneri discendenti dall'accordo di comparto intervenuto tra il Governo ed i sindacati del personale degli enti locali, nonche' le associazioni degli enti stessi; Considerato che il numero dei dipendenti in servizio ed il loro livello di retribuzione e' stato rilevato dal censimento effettuato, alla data del 30 giugno 1988, dalla direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali del Ministero dell'interno; Considerato che per gli enti inadempienti alla fornitura dei dati del censimento il numero degli addetti puo' essere rideterminato per ogni effetto di legge prendendo a riferimento il personale esistente in enti della stessa provincia aventi analoga dimensione demografica e caratteristiche simili; Considerato che non e' possibile tenere conto dei comuni che hanno in quella sede comunicato l'inesistenza di personale; Visto che dai dati del citato censimento sono stati ricavati i costi medi per dipendente, per ogni tipologia di enti; Rilevato, quindi, che l'onere contrattuale per singolo ente e' costituito dal prodotto tra il costo medio della tipologia cui l'ente appartiene ed il numero degli addetti come sopra individuati; Preso atto che dal calcolo degli oneri dei singoli enti si risale all'importo complessivo, distinto per ognuna delle tre tipologie di enti ed alle relative percentuali da utilizzare per il riparto del contributo erariale: comuni 88,12 per cento; province 10,85 per cento; comunita' montane 1,03 per cento; Ritenuto necessario determinare per ogni ente un parametro per miliardo di lire per consentire il calcolo immediato delle singole spettanze in occasione di ogni attribuzione erariale di fondi, dall'anno 1993 in poi, a copertura del costo del rinnovo contrattuale 1988-1990; Visto il parere favorevole espresso da U.P.I., A.N.C.I. e U.N.C.E.M. in merito all'adozione dei criteri e della metodologia sopra esposta; Decreta Art. 1. Il fondo di lire 2.503 miliardi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali per ciascuno degli anni dal 1993 in poi discendenti dal contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali e' ripartito con le seguenti percentuali: province 10,85 per cento, comuni 88,12 per cento, comunita' montane 1,03 per cento.