Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  dello  Stato della
                                  regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al comandante delle scuole centrali
                                  antincendi Capannelle - Roma
                                  Al direttore del  centro  studi  ed
                                  esperienze Capannelle - Roma
                                  Agli    ispettori    regionali   ed
                                  interregionali dei vigili del fuoco
                                  Agli    ispettori    dei    servizi
                                  antincendi aeroportuali e portuali
                                  Ai   comandanti   provinciali   dei
                                  vigili del fuoco
 Nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1992 sono stati  pubblicati  i
decreti  ministeriali, del 6 marzo 1992, concernenti norme tecniche e
procedurali rispettivamente per la "classificazione, di  reazione  al
fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su
materiali   legnosi"   e  per  la  "classificazione  della  capacita'
estinguente e l'omologazione di estintori carrellati di incendio".
  Con tali decreti si e' inteso recepire nel corpo normativo  per  la
sicurezza  in  caso  di incendio del Ministero dell'interno due delle
norme UNI-CNVVF elaborate in sede UNI nell'ambito  della  convenzione
stipulata  tra  tale  organismo  e il CNVVF per la predisposizione di
norme  attinenti  i  prodotti  da  utilizzarsi  nelle  attivita'   di
prevenzione incendi.
  Tale convenzione ha consentito e consente, con la partecipazione di
funzionari  in particolare del C.S.E., il coordinamento dei gruppi di
lavoro e  delle  commissioni,  attinenti  il  settore  di  competenza
dell'amministrazione,    sia    in   ambito   nazionale   (UNI)   che
internazionale (CEN).
  Le norme UNI-CNVVF cosi' elaborate, pur  essendo  norme  "di  buona
tecnica",  restano  nel campo delle norme "volontarie" in mancanza di
provvedimenti legislativi che le  trasformino  in  "regole  tecniche"
(leggi, decreti, ecc.)  ad osservanza obbligatoria.
  I  provvedimenti di che trattasi, adottati dopo aver espletato, nei
confronti dei Paesi della CEE, la procedura di informazione  prevista
dalla  direttiva  n. 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n.
317, danno valore  cogente  alle  norme  "volontarie"  anzidette.  Si
ritiene  opportuno  chiarire alcuni aspetti dei decreti in oggetto in
relazione  all'importanza  che  essi  rivestono  per  l'attivita'  di
prevenzione incendi.
  Per  quanto  attiene  la conformita' di un prodotto alla norma o al
prototipo si precisa che con l'ottenimento dell'atto di  omologazione
il  produttore,  del  prodotto  verniciante ignifugo o dell'estintore
carrellato, e' tenuto a garantire la conformita'  dei  prodotti  alla
norma  presa  a  riferimento per la certificazione e l'omologazione e
quindi, come caso particolare, sono da ritenersi conformi alla  norma
i prodotti conformi al prototipo omologato.
Potranno essere apportate, pertanto, senza alcun atto di omologazione
aggiuntivo  le  modifiche  non influenti sui requisiti di prestazione
e/o modalita' di uso di cui all'omologazione.
  L'attivita' di controllo prevista dagli articoli 7 dei  decreti  di
che  trattasi  sara' pertanto essenzialmente tesa alla verifica della
permanenza di tali requisiti. A tal fine sara' cura  del  laboratorio
che  emette il certificato di prova conservare il prototipo omologato
cosi' definito: campione o saggio dello stesso atto  a  indicarne  le
caratteristiche    e/o    documentazione    idonea    alla   completa
identificazione e caratterizzazione del campione stesso.
   Nulla e' innovato  in  materia  di  autorizzazione  di  laboratori
esterni  fermo  restando che tali autorizzazioni, qualora necessarie,
potranno   essere   consentite   solo   dopo   che    le    strutture
dell'amministrazione  possano garantire l'espletamento dell'attivita'
certificativa in tutte le sue fasi.
  Nelle norme di  prevenzione  incendi  disciplinanti  le  specifiche
attivita'  saranno  indicati  i criteri e le modalita' di impiego dei
prodotti vernicianti  ignifughi  e  degli  estintori  carrellati;  in
attesa   dell'emanazione   delle   specifiche   norme,  i  comandanti
provinciali  in  relazione  alla  specifica  situazione  di   rischio
potranno, ove ritenuto necessario, prescriverne l'uso.
  Si  precisa  al  riguardo che l'atto di omologazione, rilasciato da
questa  amministrazione,  e'  l'unico  atto  idoneo  per   consentire
l'impiego  dei prodotti di che trattasi anche se provenienti da Paesi
della CEE.
  Si ritiene  infine  utile,  per  una  piu'  completa  informazione,
riportare   di  seguito,  per  ciascun  decreto,  alcuni  chiarimenti
specifici di particolare interesse.
                        Decreto ministeriale
             relativo ai prodotti vernicianti ignifughi
  Si richiama l'attenzione sul campo di applicazione della NORMA  UNI
9796  che  integralmente si riporta: "La presente norma si applica ai
prodotti vernicianti  ignifughi  destinati  ad  essere  applicati  su
materiali legnosi ad eccezione di:
   materiali  impiallacciati  con  tranciati  o  sfogliati  di  legno
mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;
   assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti  cavita'
d'aria o riempite con materiali di natura eterogenea".
  Fermo   restando   che  l'utilizzazione  dei  prodotti  vernicianti
ignifughi potra' essere consentita  unicamente  in  tale  ambito,  si
richiama   l'attenzione   sugli  obblighi  previsti,  oltre  che  nei
confronti  dei  produttori  (art.  6),  anche  nei  confronti   degli
installatori e dei responsabili delle singole attivita' (art. 2).
      Decreto ministeriale relativo agli "estintori carrellati"
  Si  precisa,  con  riferimento  al  marchio  di  conformita' di cui
all'art.  3,  comma  6,  che  nella  parte  quarta  dei  contrassegni
distintivi  dovranno  obbligatoriamente  essere riportati gli estremi
dell'omologazione rilasciata da questa amministrazione.
  Si richiama infine l'attenzione sull'art. 10 che  fissa  i  termini
per  la  costruzione,  la commercializzazione e l'uso degli estintori
carrellati omologati ai sensi del decreto in questione.
                                    Il direttore generale: PASTORELLI