IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti i propri decreti con i quali fu disposto l'inserimento nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale delle specialita' medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto; Rilevato che i prodotti di cui trattasi, i quali presentano caratteristiche di opzionalita' e sussidiarieta', non possiedono piu' i requisiti prescritti per l'inclusione fra i farmaci erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 6 ottobre 1992; Ritenuto opportuno collocare tutte le predette specialita' medicinali nella classe d) di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in attesa di valutare a quali prodotti, con le opportune modificazioni delle etichette e dei fogli illustrativi, possano essere riconosciute le caratteristiche di farmaci di automedicazione (classe c) della disposizione legislativa da ultimo richiamata); Decreta: Le confezioni di specialita' medicinali riportate nell'elenco allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, sono collocate nella classe d) di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le confezioni predette non possono essere piu' cedute dalle farmacie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale a partire dal 1 gennaio 1993. Del presente decreto sara' divulgata notizia mediante pubblicazione di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 1992 Il Ministro: DE LORENZO