IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge  18  settembre  1992,  n.  382,  recante
disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita'
pubblica;
  Visto in particolare l'art. 18, primo comma, del suddetto  decreto-
legge,  in  virtu' del quale, per far fronte alle maggiori occorrenze
finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1991, deter-
minate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono
autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni,  con  le
modalita'  e  con  gli  istituti di credito stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi  indicati  nella
tabella A allegata al provvedimento stesso;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  mutui  di  cui  all'art.  18,  primo comma, del decreto-legge 18
settembre 1992, n. 382, per il  finanziamento  della  maggiore  spesa
sanitaria  relativa  all'anno  1991, possono essere contratti con gli
enti creditizi iscritti all'albo  di  cui  all'art.  29  della  legge
bancaria,  nel  rispetto  delle  norme  legislative,  regolamentari e
statutarie  che  li  disciplinano  e,  per  le  aziende  di  credito,
nell'ambito della complessiva operativita' oltre il breve termine.