IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, che prevede il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico allargato, ivi compresi, quindi, i conti pubblici degli enti locali; Visto, inoltre, l'art. 54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale prevede che il riparto dei trasferimenti erariali sia operato sulla base dei criteri obiettivi e sia ispirato al riequilibrio dei divari tra le fiscalita' locali; Considerato che ai fini suddetti e' necessaria la raccolta di dati e notizie dagli enti locali; Rilevata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al conto consultivo 1991, rimandando ad altro decreto la determinazione delle modalita' sul certificato relativo al bilancio 1993; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta Art. 1. Sono approvati gli allegati certificati, che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti il conto consultivo dei comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 1991. I comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a compilare il certificato ed a trasmetterlo, in originale e tre copie autenticate, non oltre il 31 ottobre 1992, alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni e le comunita' montane di quella regione ed al commissariato del Governo competente per i comuni e le comunita' montane delle province di Trento e Bolzano. Le prefetture (o gli altri uffici sopracitati) invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche' per i certificati dei comuni, delle province e delle comunita' montane una copia alla Corte dei conti - sezione enti locali, ed all'I.S.T.A.T. L'ente interessato, inoltre, trasmette una copia del certificato alla regione e un'altra al comitato regionale di controllo.