IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, ed accertato che alla data del 30 settembre 1992 risultano effettuate emissioni nette per complessive lire 95.066 miliardi; Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il proprio decreto 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1992, con il quale e' stata disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 ottobre 1992/1995; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 ottobre 1992/1995, da destinare a sottoscrizioni in contanti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 ottobre 1992/1995, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 25 settembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 ottobre 1992/1995.