Art. 1.
(( 1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del   ))
(( CIPE 12 giugno 1992 (a), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale    ))
(( n. 152 del 30 giugno 1992, ed entro i limiti numerici dalla     ))
(( stessa stabiliti, che, entro il 31 dicembre 1992, possano far   ))
(( valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la   ))
(( vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi    ))
(( stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ))
(( e successive modificazioni (b), e che presentino entro la       ))
(( medesima data la relativa domanda, e' concesso il trattamento   ))
(( anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal     ))
(( citato articolo 27 (b), compresa quella di cui al comma 7 del   ))
(( medesimo articolo (b) per le imprese che abbiano previsto       ))
(( l'utilizzazione del pensionamento anticipato in accordi         ))
(( aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio    ))
(( 1991.                                                           ))
(( 1-bis. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata          ))
(( delibera del CIPE 12 giugno 1992 (a), nel caso in cui il numero ))
(( di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le  ))
(( imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui   ))
(( alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni   ))
(( (c), individuano le domande da inoltrare agli istituti          ))
(( previdenziali nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra ))
(( loro:                                                           ))
(( a) carichi di famiglia;                                         ))
(( b) anzianita';                                                  ))
(( c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.                ))
((    1-ter.  L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del     ))
(( termine per la presentazione delle domande, le trasmette a      ))
(( ciascun competente istituto previdenziale, in deroga al primo   ))
(( comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, ))
(( n. 153, e successive modificazioni (d) .                        ))
  2.  Il  contributo  a  carico  delle  imprese, previsto dal comma 5
dell'articolo  27  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  (b),  da
corrispondere  alla  gestione pensionistica competente, e' elevato al
50%.
  3. Si considerano utilmente proposte le  domande  di  pensionamento
anticipato  presentate,  ai  sensi  dell'articolo  29  della legge 23
luglio 1991, n. 223 (b), entro la data del 29 febbraio 1992.
((    3-bis. L'onere per il contributo dovuto agli istituti        ))
(( previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti              ))
(( pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della     ))
(( legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni (b), e ))
(( ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere         ))
(( imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per         ))
(( l'intero ammontare al conto dei profitti e delle perdite        ))
(( dell'esercizio nel quale si considera sostenuto ovvero, in      ))
(( quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi. ))
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
lire  184  miliardi  per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno
1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per
l'anno 1995.  Al  relativo  onere,  per  il  triennio  1992-1994,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
          --------------
             (a) La delibera CIPE 12 giugno 1992 elenca le imprese  o
          gruppi  di  imprese  di  cui  sono  accertate  eccedenze di
          organico ai fini del pensionamento anticipato.
             (b) Il testo degli articoli  27  e  29  della  legge  n.
          223/1991   (Norme   in   materia   di  cassa  integrazione,
          mobilita', trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di
          direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e'  il
          seguente:
             "Art.  27  (Trattamenti di anzianita' e ristrutturazioni
          di aziende ad alta capacita'  innovativa  e  competitivita'
          mondiale).   -   1.  I  lavoratori  dipendenti  da  imprese
          industriali   caratterizzate   da   elevati   livelli    di
          innovazione tecnologica, competitivita' mondiale, capacita'
          innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale,
          interessate    da    esigenze    di    ristrutturazione   e
          riorganizzazione con adeguati programmi di  sviluppo  e  di
          investimenti,  che  possano  far  valere nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti  almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e
          contributiva agli  effetti  delle  disposizioni  del  primo
          comma,  lettere a) e b), dell'art. 22 della legge 30 aprile
          1969, n.  153, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          hanno  facolta'  di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la
          concessione  di  un  trattamento  di  pensione  secondo  la
          disciplina  di cui all'art. 22 citato con una maggiorazione
          dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo
          necessario   per   la   maturazione   del   requisito   dei
          trentacinque  anni  prescritto dalle disposizioni suddette,
          ed  in  ogni  caso non superiore al periodo compreso tra la
          data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di
          sessanta anni, se uomini,  o  di  cinquantacinque  anni  se
          donne.
             2.  Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato,  ovvero  il  Ministro  delle
          partecipazioni  statali  secondo  le rispettive competenze,
          individua i criteri per la selezione delle imprese  di  cui
          al  comma  1  e  determina,  entro  il  limite  massimo  di
          undicimila unita',  il  numero  massimo  dei  pensionamenti
          anticipati   (con   deliberazione   CIPE  5  novembre  1991
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
          266  del 13 novembre 1991) sono stati individuati i criteri
          per la selezione delle imprese, (n.d.r.).
             3.  Le  imprese,   singolarmente   o   per   gruppo   di
          appartenenza,  rientranti  nelle ipotesi di cui al comma 1,
          che intendano avvalersi  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,   presentano   programmi  di  ristrutturazione  e
          riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle
          eccedenze   strutturali   di   manodopera,    richiedendone
          l'accertamento   da   parte   del   CIPE   unitamente  alla
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
             4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita'
          puo' essere esercitata  da  un  numero  di  lavoratori  non
          superiore  a  quello  delle eccedenze accertate dal CIPE. I
          lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa
          di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio  della
          facolta'  di  cui  al  comma  1,  entro trenta giorni dalla
          comunicazione all'impresa stessa o  al  gruppo  di  imprese
          degli  accertamenti  del  CIPE,  ovvero entro trenta giorni
          dalla maturazione dei trenta anni di anzianita' di  cui  al
          comma 1, se posteriore.  L'impresa entro dieci giorni dalla
          scadenza  del  termine  trasmette  all'INPS  le domande dei
          lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'art.
          22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (v.  successiva  nota
          (d)  ,  (n.d.r.).  Nel caso in cui il numero dei lavoratori
          che esercitano la facolta' di pensionamento anticipato  sia
          superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa op-
          era una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione
          e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le
          cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo
          giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
             5.  La  gestione  di cui all'art. 37 della legge 9 marzo
          1989, n.  88,  corrisponde  al  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti,   per   ciascun  mese  di  anticipazione  della
          pensione,   una   somma   pari    all'importo    risultante
          dall'applicazione  dell'aliquota contributiva in vigore per
          il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua  percepita
          da  ciascun  lavoratore  interessato,  ragguagliata a mese,
          nonche' una somma pari all'importo mensile  della  pensione
          anticipata,   ivi   compresa   la  tredicesima  mensilita'.
          L'impresa, entro trenta giorni  dalla  richiesta  da  parte
          dell'INPS,   e'  tenuta  a  corrispondere  a  favore  della
          gestione  di  cui  all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n.
          88,  per  ciascun  dipendente  che  abbia   usufruito   del
          pensionamento  anticipato di anzianita', un contributo pari
          al trenta per cento  degli  oneri  complessivi  di  cui  al
          presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del
          contributo  stesso,  con addebito di interessi nella misura
          del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate
          mensili, di pari importo, non superiore a quello  dei  mesi
          di  anticipazione  della  pensione (il contributo del 30% a
          carico delle imprese e' stato elevato della meta' (e quindi
          dal 30% passa al 45%) dal comma 2 dell'art. 1  del  decreto
          qui pubblicato, (n.d.r.)
             6.  La  facolta'  di  pensionamento anticipato di cui al
          presente articolo, nei limiti e con le modalita'  indicati,
          vale  fino  al  31  dicembre  1991  anche  per i lavoratori
          dipendenti   dalle   imprese   industriali   del    settore
          siderurgico    privato,   dalle   imprese   industriali   a
          partecipazione statale del settore alluminio  e  produzione
          di  allumina e di quello termoelettromeccanico, nonche' per
          i  lavoratori  dipendenti   dalle   imprese   del   settore
          cantieristico   privato,   limitatamente  alle  imprese  di
          costruzione,  riparazione,  demolizione  e   trasformazione
          navale.
             7.  La facolta' di cui al presente articolo, con le pro-
          cedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo  previsti,
          e'  altresi' esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini
          del conseguimento della  pensione  di  vecchiaia,  con  una
          maggiorazione  dell'anzianita'  assicurativa  per i periodi
          mancanti al raggiungimento  della  normale  eta'  per  essa
          prevista,   dai   lavoratori   dipendenti   dalle   imprese
          appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano
          previsto  l'utilizzazione  in  accordi   aziendali   o   di
          comparto,  di eta' non inferiore ai cinquantacinque anni se
          uomini e ai cinquanta anni  se  donne  e  che  possano  far
          valere  non meno di quindici anni e non piu' di trenta anni
          di anzianita' contributiva".
             "Art.  29  (Trattamenti  di   anzianita'   nel   settore
          siderurgico pubblico). - 1. La facolta' di cui all'art. 27,
          con  le  contribuzioni  a carico delle imprese dal medesimo
          previste, e' esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai  fini
          del  conseguimento  della  pensione  di  vecchiaia, con una
          maggiorazione dell'anzianita' assicurativa  per  i  periodi
          mancanti  al  raggiungimento  della  normale  eta' per essa
          prevista,   dai   lavoratori   dipendenti   dalle   imprese
          industriali  del settore siderurgico pubblico, ivi comprese
          le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1
          aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di
          materiali  refrattari,   dalle   imprese   produttrici   di
          elettrodi    di   grafite   artificiale   per   l'industria
          siderurgica  e  dalle  imprese  del  settore  cantieristico
          pubblico,   limitatamente   alle  imprese  di  costruzione,
          riparazione, demolizione e trasformazione navale,  di  eta'
          non  inferiore  a  quella  di  cui all'art. 1, primo comma,
          della  legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5,
          del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio  1988,  n.  48,  che
          possano  far valere non meno di quindici anni di anzianita'
          contributiva, nei limiti di novemila  unita'.  Con  decreto
          del  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale e del
          Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme
          di attuazione  per  la  ripartizione  del  predetto  limite
          numerico tra le aziende interessate".
             Il termine del 31 dicembre 1991 indicato nell'art. 27 e'
          stato  differito  al  31 gennaio 1992 dall'art. 3, comma 4,
          della legge 20 gennaio 1992, n. 22, e al 31  dicembre  1992
          dall'art. 1, comma 1, del decreto qui pubblicato.
             Il termine del 31 dicembre 1991 indicato nell'art. 29 e'
          stato  differito  al  31 gennaio 1992 dall'art. 3, comma 4,
          della legge 20 gennaio 1992, n. 22, e al 29  febbraio  1992
          dall'art. 1, comma 3, del decreto qui pubblicato.
             Con  D.M.  30  dicembre  1991,  n. 443 (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4  febbraio
          1992),  e'  stato  emanato  il  regolamento  di  attuazione
          previsto nell'ultimo periodo dell'art. 29,  ai  fini  della
          ripartizione  del  limite  numerico  di  novemila unita' di
          personale tra le aziende interessate.
             Per  il  testo  delle  disposizioni   richiamate   negli
          articoli  sopratrascritti  consultare direttamente il testo
          della legge n.  223/1991, pubblicata nel suppl.  ord.  alla
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 175 del 27 luglio
          1991.
             (c) La legge n. 300/1970 reca: "Norme sulla tutela della
          liberta'  e  dignita'  dei   lavoratori,   della   liberta'
          sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
          norme sul collocamento".
             (d)  Il  testo  dell'art.  22,  primo comma, lettera c),
          della legge  n.    153/1969  (Revisione  degli  ordinamenti
          pensionistici  e  norme in materia di sicurezza sociale) e'
          il seguente:
             "A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,    gli   iscritti   alle   assicurazioni
          obbligatorie  per  la  invalidita',  la  vecchiaia   ed   i
          superstiti  dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle
          miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri
          e coloni,  degli  artigiani  e  degli  esercenti  attivita'
          commerciali  hanno  diritto  alla  pensione (di anzianita',
          (n.d.r.) a condizione che:
               a)-b) (omissis);
               c) non prestino attivita' lavorativa subordinata  alla
          data della presentazione della domanda di pensione".