Art. 1. (( 1. Ai lavoratori delle aziende individuate dalla delibera del )) (( CIPE 12 giugno 1992 (a), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale )) (( n. 152 del 30 giugno 1992, ed entro i limiti numerici dalla )) (( stessa stabiliti, che, entro il 31 dicembre 1992, possano far )) (( valere, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la )) (( vecchiaia e i superstiti, i requisiti oggettivi e soggettivi )) (( stabiliti dall'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, )) (( e successive modificazioni (b), e che presentino entro la )) (( medesima data la relativa domanda, e' concesso il trattamento )) (( anticipato di pensione secondo le disposizioni previste dal )) (( citato articolo 27 (b), compresa quella di cui al comma 7 del )) (( medesimo articolo (b) per le imprese che abbiano previsto )) (( l'utilizzazione del pensionamento anticipato in accordi )) (( aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio )) (( 1991. )) (( 1-bis. Fermi restando i criteri stabiliti dalla citata )) (( delibera del CIPE 12 giugno 1992 (a), nel caso in cui il numero )) (( di domande sia superiore alle eccedenze accertate dal CIPE, le )) (( imprese, sentite le rappresentanze sindacali aziendali di cui )) (( alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni )) (( (c), individuano le domande da inoltrare agli istituti )) (( previdenziali nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra )) (( loro: )) (( a) carichi di famiglia; )) (( b) anzianita'; )) (( c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. )) (( 1-ter. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del )) (( termine per la presentazione delle domande, le trasmette a )) (( ciascun competente istituto previdenziale, in deroga al primo )) (( comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, )) (( n. 153, e successive modificazioni (d) . )) 2. Il contributo a carico delle imprese, previsto dal comma 5 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (b), da corrispondere alla gestione pensionistica competente, e' elevato al 50%. 3. Si considerano utilmente proposte le domande di pensionamento anticipato presentate, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (b), entro la data del 29 febbraio 1992. (( 3-bis. L'onere per il contributo dovuto agli istituti )) (( previdenziali ai sensi delle norme sui trattamenti )) (( pensionistici anticipati di cui agli articoli 27 e 29 della )) (( legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni (b), e )) (( ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere )) (( imputato, anche agli effetti dei conti consolidati, per )) (( l'intero ammontare al conto dei profitti e delle perdite )) (( dell'esercizio nel quale si considera sostenuto ovvero, in )) (( quote costanti, dell'esercizio stesso e dei quattro successivi. )) 4. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. -------------- (a) La delibera CIPE 12 giugno 1992 elenca le imprese o gruppi di imprese di cui sono accertate eccedenze di organico ai fini del pensionamento anticipato. (b) Il testo degli articoli 27 e 29 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' il seguente: "Art. 27 (Trattamenti di anzianita' e ristrutturazioni di aziende ad alta capacita' innovativa e competitivita' mondiale). - 1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitivita' mondiale, capacita' innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facolta' di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'art. 22 citato con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne. 2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unita', il numero massimo dei pensionamenti anticipati (con deliberazione CIPE 5 novembre 1991 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 13 novembre 1991) sono stati individuati i criteri per la selezione delle imprese, (n.d.r.). 3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entita' delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. 4. La facolta' di pensionamento anticipato di anzianita' puo' essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianita' di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (v. successiva nota (d) , (n.d.r.). Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facolta' di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa op- era una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione. 5. La gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilita'. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianita', un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facolta' di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione (il contributo del 30% a carico delle imprese e' stato elevato della meta' (e quindi dal 30% passa al 45%) dal comma 2 dell'art. 1 del decreto qui pubblicato, (n.d.r.) 6. La facolta' di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalita' indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonche' per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale. 7. La facolta' di cui al presente articolo, con le pro- cedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, e' altresi' esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di eta' non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non piu' di trenta anni di anzianita' contributiva". "Art. 29 (Trattamenti di anzianita' nel settore siderurgico pubblico). - 1. La facolta' di cui all'art. 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, e' esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale eta' per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di eta' non inferiore a quella di cui all'art. 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianita' contributiva, nei limiti di novemila unita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate". Il termine del 31 dicembre 1991 indicato nell'art. 27 e' stato differito al 31 gennaio 1992 dall'art. 3, comma 4, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, e al 31 dicembre 1992 dall'art. 1, comma 1, del decreto qui pubblicato. Il termine del 31 dicembre 1991 indicato nell'art. 29 e' stato differito al 31 gennaio 1992 dall'art. 3, comma 4, della legge 20 gennaio 1992, n. 22, e al 29 febbraio 1992 dall'art. 1, comma 3, del decreto qui pubblicato. Con D.M. 30 dicembre 1991, n. 443 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1992), e' stato emanato il regolamento di attuazione previsto nell'ultimo periodo dell'art. 29, ai fini della ripartizione del limite numerico di novemila unita' di personale tra le aziende interessate. Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli sopratrascritti consultare direttamente il testo della legge n. 223/1991, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1991. (c) La legge n. 300/1970 reca: "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". (d) Il testo dell'art. 22, primo comma, lettera c), della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali hanno diritto alla pensione (di anzianita', (n.d.r.) a condizione che: a)-b) (omissis); c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione".