IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata dei vini "Solopaca" ed e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione dei vini
"Solopaca" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Solopaca",  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 20  settembre  1973,  e'  sostituito  per
intero  dal  testo annesso al presente decreto che entra in vigore il
1  novembre 1992.