IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Orvieto" ed  e'  stato  approvato  il  relativo
desciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13
ottobre  1982,  18  novembre  1987 e 17 aprile 1990, con i quali sono
state apportate modifiche al disciplinare di produzione del  vino  in
questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione del vino
"Orvieto" formulata dal comitato stesso e pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 9 giugno 1992;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del vino "Orvieto", approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  7  agosto  1971  e  modificato  con  decreti   del
Presidente  della  Repubblica  24  ottobre  1972, 13 ottobre 1982, 18
novembre 1987 e 17 aprile 1990, e' sostituito per intero con il testo
annesso al presente decreto che entra in vigore il 1  novembre 1992.