IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Orvieto" ed e' stato approvato il relativo desciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Orvieto" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 9 giugno 1992; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Orvieto", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.