IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e in particolare l'art. 17; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto; Visto il decreto rettorale n. 729 del 28 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1989 con il quale e' stata istituita la facolta' di scienze politiche mediante trasformazione dell'omonimo corso di laurea; Visto il decreto rettorale n. 585 del 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1990, con il quale venne modificato lo statuto della facolta' di scienze politiche derivante dal precedente omonimo corso di laurea e venne introdotto il corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, con cui l'Universita' di Macerata e' stata autorizzata ad istituire il corso di diploma universitario in giornalismo; Vista la delibera del 3 giugno 1992 con cui il consiglio della facolta' di scienze politiche ha proposto la modifica dello statuto per l'inserimento del corso di diploma universitario di giornalismo; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 9 luglio 1992, con cui e' stato espresso parere favorevole alle modifiche proposte dalla facolta' di scienze politiche; Vista la delibera del senato accademico dell'8 luglio 1992; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 23 luglio 1992; Decreta: Il primo comma dell'attuale art. 17 di cui al decreto rettorale n. 585 del 28 settembre 1990 citato nelle premesse, e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "La facolta' di scienze politiche e' costituita dal corso di laurea in scienze politiche, dal corso di laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa e dal corso di diploma in giornalismo; e conferisce i relativi diplomi di laurea con l'indicazione dell'indirizzo prescelto ed il diploma universitario". Vengono introdotti i seguenti articoli con la conseguente modificazione della numerazione degli articoli successivi: CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO Art. 31. - Il corso di diploma universitario di giornalismo e' articolato in un biennio di formazione di base ed in un anno conclusivo di carattere professionale. Nel corso dei triennio lo studente dovra' compiere, per un periodo di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione, quotidiano e periodico, scritto, parlato o visivo o presso un'agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di servizi giornalistici che svolgono attivita' giornalistica continuativa da almeno cinque anni, previa stipula di specifiche convenzioni. Art. 32. - Sono insegnamenti istituzionali obbligatori per il primo biennio: 1) teoria e tecniche della comunicazione di massa; 2) informatica; 3) diritto pubblico; 4) economia politica; 5) psicologia sociale; 6) sociologia; 7) storia contemporanea; 8) sociologia delle comunicazioni. Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonche' un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese. Per sostenere gli esami previsti nel terzo anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove ed il colloquio del biennio precedente. Sono insegnamenti istituzionali obbligatori per il terzo anno: 9) diritto dell'informazione e della comunicazione; 10) storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali; 11) teorie tecniche del linguaggio giornalistico; 12) teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo. Sono insegnamenti facoltativi del terzo anno: 13) tecnica dell'intervista; 14) storia delle relazioni internazionali; 15) filosofia del linguaggio; 16) geografia politica ed economica; 17) statistica sociale; 18) diritto privato; 19) politica economica; 20) storia del linguaggio giornalistico; 21) semiotica. Art. 33. - Il consiglio di facolta' puo' stabilire quali insegnamenti devono essere svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore di lezioni pari a meta' di un corso annuale. Uno stesso insegnamento puo' essere svolto in due corsi semestrali con distinte prove di esame. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Nel rispetto delle leggi vigenti il consiglio di facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto, di diploma e delle prove di idoneita'. Art. 34. - Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente dovra' sostenere uno specifico esame finale di diploma, consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico. Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonche' in due insegnamenti opzionali; deve inoltre aver superato, nel primo biennio, due prove scritte di composizione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, ed un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese; lo studente deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dal comitato di direzione che ne stabilisce le modalita' di svolgimento, la durata e le forme di controllo; infine, deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile dei quotidiani o periodici o delle agenzie presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa. Art. 35. - Al fine di realizzare l'indispensabile coordinamento del corso (per le prove di ammissione, le prove idoneative, il controllo delle attivita' dei laboratori, il rapporto con gli organi di informazione, l'organizzazione dei seminari specialistici con esperti) il consiglio di facolta' nomina, ogni tre anni, un comitato di direzione, composto da quattro docenti ufficiali della facolta', all'interno dei quali indica il direttore. Art. 36. - Il numero degli studenti da immatricolare di anno in anno ed i criteri e le modalita' della loro eventuale selezione, verranno stabiliti dal senato accademico, sentiti il consiglio di facolta' ed il consiglio di amministrazione. Macerata, 15 settembre 1992 Il rettore