IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1992; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerata la necessita' di adeguare la citata proposta di disciplinare alle disposizioni della predetta legge n. 164/92; Considerato che gli articoli 8 e 10 della stessa legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Articolo unico Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 1992 Il Ministro: FONTANA