IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visti la legge e il regolamento sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591; Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357; Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62; Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni; Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1990, n. 62, per le lotterie nazionali abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, deve essere stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalita' indicate nel secondo comma della norma medesima; Visto il decreto n. 04/84916 del 13 dicembre 1990 con il quale, per la lotteria del Giro d'Italia 1990, e' stato accantonato, sull'impegno n. 10 - partita n. 160612 - cap. 2002 - esercizio 1990, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'importo di L. 1.296.056.000; Vista la domanda in data 30 marzo 1990 con la quale la Federazione ciclistica italiana ha chiesto, quale titolare della manifestazione ciclistica "Giro d'Italia" abbinata alla citata lotteria, l'assegnazione della relativa quota di utili; Ritenuto che, in relazione alle finalita' previste dallo statuto federale, sussistono le condizioni per destinare alla Federazione ciclistica italiana, la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare per gli scopi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/90 che, in considerazione dei predetti fini istituzionali della Federazione, possono ricondursi, in particolare, al potenziamento delle strutture sportive nonche' alla propaganda, promozione e sviluppo dell'attivita' ciclistica; Ritenuto che, in considerazione della natura giuridica della Federazione, per la realizzazione delle suindicate finalita' deve essere acquisita idonea garanzia e devono essere istituiti i necessari controlli; Visti gli atti della trattazione; Decreta: Art. 1. L'importo di L. 1.296.056.000, pari ad un terzo degli utili della lotteria del Giro d'Italia 1990, e' destinato alla Federazione ciclistica italiana, con sede in Roma.