IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  la  legge e il regolamento sulla contabilita' generale dello
Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748 e la legge 25 maggio 1976, n. 233;
  Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;
  Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;
  Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;
  Visto il regolamento generale delle  lotterie  nazionali  approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 novembre 1948, n.
1677, e successive modificazioni;
  Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, ultimo  comma,  della  legge  26
marzo   1990,   n.   62,   per   le  lotterie  nazionali  abbinate  a
manifestazioni organizzate  da  soggetti  diversi  dai  comuni,  deve
essere  stabilita con decreto interministeriale la destinazione degli
utili, limitatamente ad un terzo, secondo le finalita'  indicate  nel
secondo comma della norma medesima;
  Visto il decreto n. 04/84916 del 13 dicembre 1990 con il quale, per
la   lotteria   del   Giro   d'Italia  1990,  e'  stato  accantonato,
sull'impegno n. 10 - partita n. 160612 - cap. 2002 - esercizio  1990,
dello  stato  di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, l'importo di L.  1.296.056.000;
  Vista la domanda in data 30 marzo 1990 con la quale la  Federazione
ciclistica  italiana  ha chiesto, quale titolare della manifestazione
ciclistica   "Giro   d'Italia"   abbinata   alla   citata   lotteria,
l'assegnazione della relativa quota di utili;
  Ritenuto  che,  in  relazione alle finalita' previste dallo statuto
federale, sussistono le condizioni  per  destinare  alla  Federazione
ciclistica italiana, la quota degli utili di cui sopra, da utilizzare
per  gli scopi di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 62/90
che,  in  considerazione  dei  predetti  fini   istituzionali   della
Federazione,  possono  ricondursi,  in  particolare, al potenziamento
delle  strutture  sportive  nonche'  alla  propaganda,  promozione  e
sviluppo dell'attivita' ciclistica;
  Ritenuto  che,  in  considerazione  della  natura  giuridica  della
Federazione, per la realizzazione  delle  suindicate  finalita'  deve
essere   acquisita  idonea  garanzia  e  devono  essere  istituiti  i
necessari controlli;
  Visti gli atti della trattazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'importo di L. 1.296.056.000, pari ad un terzo degli  utili  della
lotteria  del  Giro  d'Italia  1990,  e'  destinato  alla Federazione
ciclistica italiana, con sede in Roma.