IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE D'INTESA CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI Visto l'assenso del Ministro della sanita' espresso in data 7 luglio 1992; Visto l'assenso del Ministro degli affari sociali espresso in data 6 luglio 1992; Visto l'art. 5, comma primo, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui "la rimozione delle cause invalidanti", la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso l'obiettivo di "attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142"; Visto l'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede l'emanazione di indirizzi per la stipula di accordi di programma ivi previsti tra enti locali, amministrazione scolastica e unita' sanitarie locali; Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui l'integrazione scolastica si realizza anche attraverso la dotazione di attrezzature ed ogni altra forma di ausilio tecnico "anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico"; Visto l'art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui gli accordi di programma "possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unita' sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati"; Visto l'art. 15, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede per i gruppi di lavoro interistituzionale compiti di "collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma"; Visto l'art. 40, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo cui "i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali, qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorita' agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti"; Considerata la necessita' che gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati siano coordinati con quelli extrascolastici e della formazione professionale; Ravvisata la necessita' di dare piena attuazione a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in continuita' ed in linea con la legislazione ed i provvedimenti applicativi emanati precedentemente in materia di integrazione scolastica alunni in situazione di handicap; Visto l'art. 27, comma 8, della legge 8 febbraio 1990, n. 142; Visto l'art. 2 del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320; Decreta: Art. 1. R i n v i o 1. Il presente decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma provinciali e comunali previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente indicata nel testo col termine "legge quadro", relativi ai rapporti interistituzionali in precedenza regolati dalle "intese" di cui alla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, che rimangono in vigore sino alla conclusione degli accordi di programma. 2. Con successivi decreti verranno dettati gli indirizzi relativi agli accordi di programma regionali di cui agli articoli 5 e 39 della legge quadro, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1989, n. 400, e dopo l'emanazione degli atti del Ministro della sanita', di cui agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 12, comma 7, della legge quadro. 3. Gli accordi di programma regionali, di cui agli articoli 5 e 39 delle legge quadro, saranno finalizzati a coordinare la normativa amministrativa, i flussi finanziari e l'integrazione degli interventi onde facilitare ai diversi livelli territoriali la programmazione interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici e della formazione professionale con quelli sanitari, sociali, formativoculturali e con quelli di aiuto personale di cui all'art. 9 della legge quadro.