IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                            D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                 IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
  Visto l'assenso del Ministro  della  sanita'  espresso  in  data  7
luglio 1992;
  Visto  l'assenso del Ministro degli affari sociali espresso in data
6 luglio 1992;
  Visto l'art. 5, comma primo, lettera g),  della  legge  5  febbraio
1992,  n. 104, secondo cui "la rimozione delle cause invalidanti", la
promozione  dell'autonomia  e  la   realizzazione   dell'integrazione
sociale   sono  perseguite  attraverso  l'obiettivo  di  "attuare  il
decentramento territoriale dei servizi  e  degli  interventi  rivolti
alla   prevenzione,   al   sostegno   e  al  recupero  della  persona
handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione  con  gli
altri  servizi  territoriali sulla base degli accordi di programma di
cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142";
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio  1992,
n.  104,  che  prevede  l'emanazione  di  indirizzi per la stipula di
accordi di programma ivi previsti tra  enti  locali,  amministrazione
scolastica e unita' sanitarie locali;
  Visto  l'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, secondo  cui  l'integrazione  scolastica  si  realizza  anche
attraverso  la  dotazione  di  attrezzature  ed  ogni  altra forma di
ausilio tecnico "anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento
di specifico materiale didattico";
  Visto l'art. 14, comma 7, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
secondo   cui   gli   accordi  di  programma  "possono  prevedere  lo
svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il  personale  delle
scuole,  delle unita' sanitarie locali e degli enti locali, impegnati
in piani educativi e di recupero individualizzati";
  Visto l'art. 15, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  che
prevede   per  i  gruppi  di  lavoro  interistituzionale  compiti  di
"collaborazione con gli enti locali e le unita' sanitarie locali  per
la  conclusione  e  la  verifica  dell'esecuzione  degli  accordi  di
programma";
  Visto l'art. 40, comma 1, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
secondo cui "i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunita'  montane  e  le  unita'  sanitarie locali, qualora le leggi
regionali attribuiscano loro la competenza,  attuano  gli  interventi
sociali  e  sanitari  previsti  dalla presente legge nel quadro della
normativa  regionale,  mediante  gli  accordi  di  programma  di  cui
all'articolo  27  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorita'
agli  interventi  di  riqualificazione,   di   riordinamento   e   di
potenziamento dei servizi esistenti";
  Considerata  la  necessita'  che  gli interventi per l'integrazione
scolastica degli alunni  handicappati  siano  coordinati  con  quelli
extrascolastici e della formazione professionale;
  Ravvisata  la necessita' di dare piena attuazione a quanto disposto
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in continuita' ed in  linea  con
la    legislazione    ed    i   provvedimenti   applicativi   emanati
precedentemente in  materia  di  integrazione  scolastica  alunni  in
situazione di handicap;
  Visto l'art. 27, comma 8, della legge 8 febbraio 1990, n. 142;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             R i n v i o
  1.  Il  presente  decreto  fissa gli indirizzi per la stipula degli
accordi di programma provinciali e comunali previsti  dalla  legge  5
febbraio 1992, n. 104, successivamente indicata nel testo col termine
"legge quadro", relativi ai rapporti interistituzionali in precedenza
regolati  dalle  "intese"  di  cui  alla circolare del Ministro della
pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983,  che  rimangono  in
vigore sino alla conclusione degli accordi di programma.
  2.  Con  successivi decreti verranno dettati gli indirizzi relativi
agli accordi di programma regionali di cui agli articoli 5 e 39 della
legge  quadro,  dopo  l'acquisizione  del  parere  della   Conferenza
permanente  per  i  rapporti fra lo Stato e, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della  legge  23
agosto  1989,  n.  400,  e  dopo l'emanazione degli atti del Ministro
della sanita', di cui agli articoli 8, comma 1,  lettera  l),  e  12,
comma 7, della legge quadro.
  3.  Gli accordi di programma regionali, di cui agli articoli 5 e 39
delle legge quadro, saranno finalizzati  a  coordinare  la  normativa
amministrativa, i flussi finanziari e l'integrazione degli interventi
onde  facilitare  ai  diversi  livelli territoriali la programmazione
interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici e  della
formazione    professionale    con    quelli    sanitari,    sociali,
formativoculturali e con quelli di aiuto personale di cui all'art.  9
della legge quadro.