IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i  requisiti
per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Visto  l'art.  3  della  suddetta  legge, che subordina l'esercizio
dell'attivita'  psicoterapeutica  all'acquisizione,   successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica
formazione  professionale  mediante  corsi di specializzazione almeno
quadriennali,   attivati   presso    scuole    di    specializzazione
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le proce-
dure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1982;
  Visto il decreto del Presidente della Repbublica n. 162/1982;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni  di
cui  all'art.  3  della legge n. 56/1989 si e' proceduto, con decreto
ministeriale 20 febbraio 1990,  alla  costituzione  di  una  apposita
commissione  di  studio  con  il  compito  di individuare procedure e
criteri specifici che consentissero di  procedere  al  riconoscimento
delle  attivita'  formative  svolte  da istituzioni private aventi le
medesime finalita' delle scuole di specializzazione universitarie  in
psicoterapia;
  Esaminata  la  relazione  finale  dell'anzidetta  commissione  e le
specifiche proposte al riguardo formulate;
  Ritenuto opportuno, per dare piena e corretta applicazione all'art.
3 della legge n.  56/1989,  avvalersi  di  una  apposita  commissione
consultiva,  che  possa  fornire  l'indispensabile  supporto  tecnico
all'azione del Ministero nell'esame delle domande  di  riconoscimento
che verranno avanzate ai sensi del citato art. 3;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 settembre 1991, successivamente
integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992,
con il quale e' stata istituita una commissione  consultiva,  con  il
compito  di  fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del
Ministero nell'esame delle domande  di  riconoscimento  che  verranno
avanzate ai sensi del citato art. 3 della legge n. 56/1989;
  Ritenuto  opportuno disciplinare esaurientemente le modalita' delle
domande di riconoscimento che verranno avanzate dalle istituzioni  di
cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989, al fine di consentire a
questo Ministero di procedere ad un organico esame delle stesse;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti  che  intendono  ottenere  il  riconoscimento  di cui
all'art. 3 della legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  devono  produrre
apposita   istanza   da   indirizzare,  in  triplice  copia,  tramite
raccomandata A.R., al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II.
  La  predetta  istanza,  debitamente sottoscritta dal rappresentante
legale e dal gestore dell'istituto stesso, va proposta  per  l'intero
corso legale degli studi.
  L'eventuale  provvedimento  di  riconoscimento  avra'  effetto  con
decorrenza  dall'anno  accademico  successivo  a  quello  della   sua
emanazione.
  Ricevuta  copia dell'istanza, il Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e   tecnologica   procedera'   agli   eventuali
accertamenti  d'ufficio  ritenuti  necessari ed emettera' il relativo
provvedimento entro e non oltre centottanta  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza stessa.
  Ove   ricorrano  particolari  necessita'  istruttorie  il  predetto
termine  potra'  essere  prorogato,  a  cura  del  responsabile   del
procedimento, una sola volta per un massimo di sessanta giorni.