IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le proce- dure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; Visto il decreto del Presidente della Repbublica n. 162/1982; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione; Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si e' proceduto, con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di una apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici che consentissero di procedere al riconoscimento delle attivita' formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalita' delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia; Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione e le specifiche proposte al riguardo formulate; Ritenuto opportuno, per dare piena e corretta applicazione all'art. 3 della legge n. 56/1989, avvalersi di una apposita commissione consultiva, che possa fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento che verranno avanzate ai sensi del citato art. 3; Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con i decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale e' stata istituita una commissione consultiva, con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento che verranno avanzate ai sensi del citato art. 3 della legge n. 56/1989; Ritenuto opportuno disciplinare esaurientemente le modalita' delle domande di riconoscimento che verranno avanzate dalle istituzioni di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989, al fine di consentire a questo Ministero di procedere ad un organico esame delle stesse; Decreta: Art. 1. Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, devono produrre apposita istanza da indirizzare, in triplice copia, tramite raccomandata A.R., al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II. La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale e dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero corso legale degli studi. L'eventuale provvedimento di riconoscimento avra' effetto con decorrenza dall'anno accademico successivo a quello della sua emanazione. Ricevuta copia dell'istanza, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procedera' agli eventuali accertamenti d'ufficio ritenuti necessari ed emettera' il relativo provvedimento entro e non oltre centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie il predetto termine potra' essere prorogato, a cura del responsabile del procedimento, una sola volta per un massimo di sessanta giorni.