IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato che  per  effetto  della  presente  emissione  e  delle
precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto
dall'ottavo  comma  dell'art.  3  della legge finanziaria 31 dicembre
1991, n. 416;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visti i propri decreti 24 agosto 1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 202, del 28 agosto 1992 e 25 settembre 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 231, del 1  ottobre  1992,  con  i  quali
sono  state  disposte  le  emissioni,  rispettivamente, della prima e
della seconda tranche dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  12%  -  1
settembre 1992/1997;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una  terza  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali   12%   -   1    settembre   1992/1997,   da  destinare  a
sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni  del  Tesoro
poliennali 12% - 1  settembre 1992/1997, per un importo di lire 2.000
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto  ministeriale  24  agosto 1992,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1  marzo ed il  1   settembre  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1  settembre 1992/1997.