IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Visto  il  decreto  interministeriale  dell'8  agosto 1986, recante
modifiche  al  sistema  di  variazione  automatica   del   tasso   di
riferimento  da  praticare  sulle  operazioni  di  credito agrario di
esercizio;
  Visto il successivo decreto  interministeriale  n.  115130  del  27
dicembre  1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2
del citato decreto dell'8 agosto 1986;
  Visto il proprio decreto  del  21  dicembre  1991,  modificato  dal
decreto ministeriale del 9 ottobre 1992, con il quale la misura della
maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli  istituti  ed  enti
esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate  di  credito
agrario  di esercizio e' stata fissata, per l'anno 1992, nella misura
dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino  a  dodici  mesi,  e
nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di   riferimento   relativo   alle
operazioni  di  cui  sopra,  ha  reso  noto  che il costo medio della
provvista dei fondi, per il bimestre novembre-dicembre 1992, e'  pari
al 19% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 17,20% per quelle
oltre i diciotto mesi;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  agrario  di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli
interessi, e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1992, al:
    a) 19% per le operazioni fino a diciotto mesi;
    b) 17,20% per quelle oltre i diciotto mesi.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  delle  maggiorazioni   forfettarie
dell'1,25%  e  dell'1%,  il tasso di riferimento da praticare, per il
bimestre novembre-dicembre 1992 per le operazioni di  cui  sopra,  e'
pari al:
   1) 20,25% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;
   2)  20%  per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e
fino a 18 mesi;
   3) al 18,20% per le operazioni oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI