IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante  la  disciplina  del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto  l'art.  7,  punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il  credito
peschereccio  di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo i
criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986  e  suc-
cessive modificazioni;
  Visto  il proprio decreto in data 21 dicembre 1991, con il quale e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
istituti   di   credito   per  le  operazioni  agevolate  di  credito
peschereccio  di  esercizio,  a  fronte  della  loro   attivita'   di
intermediazione,nella misura dell'1% per l'anno 1992;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento di  cui  sopra  per  il
bimestre  novembre-dicembre  1992,  ha  reso  noto che il costo medio
della provvista dei fondi e' pari
al 19%;
  Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi,  provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito peschereccio di esercizio, assistite  dal  concorso  pubblico
negli  interessi, e' pari, per il bimestre novembre-dicembre 1992, al
19%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione   forfettaria
dell'1,1%,  il  tasso  di  riferimento  da praticare, per il bimestre
novembre-dicembre 1992, sulle operazioni di credito  peschereccio  di
esercizio  assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari
al 20%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI