Con decreto ministeriale n.  1/9189  del  22  settembre  1992,  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Alessandria e' concessa dilazione,  ai  sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre
1993,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
1.839.378.600,   pari   al   60%  dell'importo  di  L.  3.065.631.003
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.073.280.094 iscritto a nome del contribuente Defilippi Andreano.
   Resa fermo per il concessionario l'obbligo di esperire  tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di  finanza  di  Alessandria  dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9240  del  22 settembre 1992, al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  settembre
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
9.795.043.636 corrispondente, al netto dei compensi  di  riscossione,
al carico di L. 9.811.544.054 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Cosenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati ai contribuenti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/9206  del  22 settembre 1992, al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1993,
del  versamento  delle  entrate  per  l'ammontare di L. 6.200.619.000
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
6.212.228.550 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Lecce dara'  attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati ai contribuenti.
   Con decreto ministeriale n.  1/9205  del  22  settembre  1992,  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Reggio Calabria e'  concessa  dilazione,  ai
sensi  del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
settembre 1993, del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.
3.516.024.200  corrispondente,  al netto dei compensi di riscossione,
al carico di L. 3.532.610.172 iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Reggio Calabria dara'  attuazione,  con
apposito  provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati ai contribuenti.