IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro  sul
pubblico  impiego, ed in particolare il primo comma, numeri 2, 3 e 4,
concernenti l'attivita'  di  coordinamento  generale  in  materia  di
pubblico  impiego  e  delle  iniziative  di  riordino  della pubblica
amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi,  anche  per
quanto  concerne  i connessi aspetti informatici nonche' il controllo
sulla  efficienza  e  la  economicita'   dell'azione   amministrativa
mediante   la   valutazione   della  produttivita'  e  dei  risultati
conseguiti;
  Visto  l'art.  26  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato e  successive  integrazioni,  che  prevede  progetti  per
l'ampliamento  ed  il  miglioramento dei servizi ed il recupero della
produttivita';
  Visto l'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,  che  prevede
per i progetti sperimentali, l'eventuale modifica delle procedure op-
erative, anche in deroga alle norme vigenti;
  Vista   la   relazione   del  prefetto  di  Roma  sulla  situazione
dell'Amministrazione dello Stato in Roma e provincia;
  Considerato  che  risulta  urgente  e  necessario  intervenire  per
risolvere  i  segnalati  problemi  in un contesto di integrazione dei
rapporti delle diverse amministrazioni  periferiche  dello  Stato  in
relazione   all'interesse  dei  cittadini  utenti  nella  particolare
problematica dell'area metropolitana di Roma;
 Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.
400;
  Visto l'art. 13 della legge sopracitata che al comma 1, lettera a),
prevede  conferenze  tra i responsabili degli uffici decentrati delle
amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo;
  Vista la legge  12  luglio  1991,  n.  203,  recante  provvedimenti
urgenti  in materia di lotta alla criminalita' e buon andamento delle
attivita' amministrative;
  Visto il decreto-legge del 26 marzo 1992, n. 244;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri
due, il prefetto di Roma, per la predisposizione  e  l'attuazione  di
progetti  tesi  a  semplificare le procedure, recuperare efficienza e
produttivita', riorganizzare e migliorare i  servizi  nella  pubblica
amministrazione,  e' autorizzato a dettare con proprio decreto, norme
per la sperimentazione di idonee procedure, eventualmente in deroga a
quelle vigenti, intese a rendere piu'  snella  ed  efficace  l'azione
amministrativa.
  I  progetti di cui al primo comma possono, previe opportune intese,
essere predisposti  ed  attuati  anche  per  gli  enti  locali  della
provincia  di Roma ed avere, altresi', carattere integrato tra le di-
verse amministrazioni dello Stato e degli stessi enti locali.
  Per  l'attuazione  del  presente  decreto il prefetto si avvale del
comitato  metropolitano  di  Roma  nonche'  di  centri  specializzati
pubblici  o  a  partecipazione  pubblica e di enti o soggetti privati
particolarmente esperti nel settore.
   Roma, 10 giugno 1992
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              ANDREOTTI
                       Il Ministro del tesoro
                                CARLI
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               MARINI