IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal consiglio del corso di laurea in scienze geologiche e del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 16 maggio 1990; Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Universita' degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 24 maggio 1990; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 marzo 1992, concernente talune osservazioni da recepire; Viste le delibere del consiglio del corso di laurea in scienze geologiche e del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 4 giugno 1992 e 1 luglio 1992, che adeguano la proposta di modifica di statuto al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale; Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Universita' degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 23 luglio 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, e' ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano il corso di laurea in scienze geologiche: "Gli articoli 39 e 40 del vigente statuto sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 39. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione, con distinti indirizzi. L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio. Degli otto insegnamenti del biennio cinque sono caratterizzanti e tre a scelta dello studente tra le facoltative comprese nelle liste di indirizzo delle discipline attivate. Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attivita' pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterra' l'esame integrato con la disciplina relativa. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio: in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. L'organizzazione didattica per corsi a svolgimento intensivo semestralizzato e' demandata alle singole facolta' e/o corsi di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita', secondo le leggi vigenti. TRIENNIO DI BASE. Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili: 1) istituzioni di matematiche I; 2) istituzioni di matematiche II; 3) fisica sperimentale I; 4) fisica sperimentale II; 5) chimica generale e inorganica con elementi di organica; 6) geochimica; 7) geografica fisica; 8) geomorfologia; 9) mineralogia; 10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato); 11) petrografia; 12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato); 13) paleontologia; 14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato); 15) geologia I; 16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato); 17) geologia II; 18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato); 19) rilevamento geologico; 20) fisica terrestre; 21) geologia applicata. Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sara' compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia delle modalita' di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico o, se organizzate come campagna estiva, sia delle modalita' di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso. La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea. La facolta' organizza, altresi', corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio. L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto e' condizionata dal: superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso, fisica sperimentale, primo e secondo corso, chimica generale ed inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dalla tabella; superamento del colloquio di lingua inglese. In ogni caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio. Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche. BIENNIO DI APPLICAZIONE. Il biennio di applicazione si articola nel seguente indirizzo: Indirizzo A (geologico-paleontologico): Discipline caratterizzanti: 1) geologia regionale; 2) paleontologia II; 3) micropaleontologia; 4) sedimentologia; 5) geologia stratigrafica. Discipline facoltative: 1) geologia strutturale; 2) fotogeologia; 3) stratigrafia; 4) paleoecologia; 5) biostratigrafia; 6) paleoclimatologia; 7) paleontologia vegetale; 8) paleobiogeografia; 9) paleontologia del quaternario; 10) geologia marina; 11) geologia del quaternario; 12) paleontologia stratigrafica; 13) paleontologia dei vertebrati; 14) geologia storica; 15) petrografia del Sedimentario; 16) mineralogia dei sedimenti; 17) oceanografia; 18) geologia del cristallino; 19) vulcanologia; 20) geologia degli idrocarburi; 21) geofisica marina. Art. 40. - L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese. Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato fara' menzione dell'indirizzo seguito". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Camerino, 29 luglio 1992 Il rettore: GIANNELLA