IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1›  novembre
1959, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;
  Vista  la proposta di modifica allo statuto formulata dal consiglio
del corso di laurea in  scienze  geologiche  e  del  consiglio  della
facolta'  di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita'
degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in  data  16
maggio 1990;
  Viste   le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione e dal senato accademico  della  medesima  Universita'
degli  studi  di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 24
maggio 1990;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza  del  13 marzo 1992, concernente talune osservazioni da
recepire;
  Viste le delibere del consiglio del  corso  di  laurea  in  scienze
geologiche  e  del  consiglio  della facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data  4
giugno 1992 e 1› luglio 1992, che adeguano la proposta di modifica di
statuto al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;
  Viste   le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione e dal senato accademico  della  medesima  Universita'
degli  studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 23
luglio 1992;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica  di
statuto,  proposta  in deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del citato testo unico di cui al regio decreto  31  agosto  1933,  n.
1592;
  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9
maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato  con
il  decreto  indicato  nelle premesse e successivamente modificato ed
integrato, e' ulteriormente modificato  come  appresso  relativamente
alle norme che disciplinano il corso di laurea in scienze geologiche:
  "Gli  articoli  39  e  40  del  vigente  statuto  sono  abrogati  e
sostituiti dai seguenti:
  Art. 39. - Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di
cinque anni ed e' articolato in un triennio di base ed un biennio  di
applicazione, con distinti indirizzi.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami e' di
non meno di ventiquattro, di cui  sedici  nel  triennio  e  otto  nel
biennio.   Degli   otto   insegnamenti   del   biennio   cinque  sono
caratterizzanti e tre a scelta  dello  studente  tra  le  facoltative
comprese nelle liste di indirizzo delle discipline attivate.
  Ciascun  corso  di  insegnamento  comporta uno svolgimento di circa
novanta  ore,  comprensive  di  lezioni,   esercitazioni,   attivita'
pratiche guidate e seminari.
  Tra  le  discipline  del  triennio  di  base  sono  inclusi  cinque
laboratori per un totale di trecento ore; ai fini  della  valutazione
finale,  lo  studente  sosterra'  l'esame integrato con la disciplina
relativa.
  La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non
meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio
e circa ottocento nel biennio:  in  tale  computo  sono  comprese  le
lezioni,  le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni
sul terreno ed i seminari.
  L'organizzazione  didattica  per  corsi  a  svolgimento   intensivo
semestralizzato  e'  demandata  alle  singole  facolta'  e/o corsi di
laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticita' e funzionalita',
secondo le leggi vigenti.
TRIENNIO DI BASE.
  Il   triennio   di   base   comprende   i   seguenti   insegnamenti
irrinunciabili:
    1) istituzioni di matematiche I;
    2) istituzioni di matematiche II;
    3) fisica sperimentale I;
    4) fisica sperimentale II;
    5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
    6) geochimica;
    7) geografica fisica;
    8) geomorfologia;
    9) mineralogia;
   10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);
   11) petrografia;
   12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);
   13) paleontologia;
   14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);
   15) geologia I;
   16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);
   17) geologia II;
   18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);
   19) rilevamento geologico;
   20) fisica terrestre;
   21) geologia applicata.
  Per  la  prova  di  accertamento unica, prevista per le materie che
danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione
per l'esame di profitto utilizzando i  docenti  dei  relativi  corsi,
secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato  con  regio  decreto  31  agosto
1933,  n. 1592 e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con
regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Nel  triennio  lo  studente  deve  partecipare ad esercitazioni sul
terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori,  per
non  meno  di  sei  giorni.  Sara'  compito del consiglio di corso di
laurea la  scelta  sia  delle  modalita'  di  effettuazione  di  tali
esercitazioni,  se  attribuite  ad  alcuni  corsi  e  laboratori, con
particolare riferimento al  corso  di  rilevamento  geologico  o,  se
organizzate   come   campagna   estiva,   sia   delle   modalita'  di
partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.
  La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di  terreno
nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.
  La  facolta'  organizza,  altresi', corsi di lingua inglese, che si
concludono con un colloquio.
  L'iscrizione al biennio di applicazione,  nell'indirizzo  prescelto
e' condizionata dal:
   superamento  di  tutti  gli  esami  propedeutici  (istituzioni  di
matematiche, primo e secondo  corso,  fisica  sperimentale,  primo  e
secondo  corso,  chimica  generale  ed  inorganica  con  elementi  di
organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami  previsti
dalla tabella;
   superamento del colloquio di lingua inglese.
  In  ogni  caso nessun esame del biennio puo' essere sostenuto prima
di aver superato tutti gli esami del triennio.
  Allo studente che  ha  superato  tutti  gli  esami  prescritti  nel
triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il
completamento   degli  studi  propedeutici  alla  laurea  in  scienze
geologiche.
BIENNIO DI APPLICAZIONE.
  Il biennio di applicazione si articola nel seguente indirizzo:
 Indirizzo A (geologico-paleontologico):
  Discipline caratterizzanti:
   1) geologia regionale;
   2) paleontologia II;
   3) micropaleontologia;
   4) sedimentologia;
   5) geologia stratigrafica.
  Discipline facoltative:
    1) geologia strutturale;
    2) fotogeologia;
    3) stratigrafia;
    4) paleoecologia;
    5) biostratigrafia;
    6) paleoclimatologia;
    7) paleontologia vegetale;
    8) paleobiogeografia;
    9) paleontologia del quaternario;
   10) geologia marina;
   11) geologia del quaternario;
   12) paleontologia stratigrafica;
   13) paleontologia dei vertebrati;
   14) geologia storica;
   15) petrografia del Sedimentario;
   16) mineralogia dei sedimenti;
   17) oceanografia;
   18) geologia del cristallino;
   19) vulcanologia;
   20) geologia degli idrocarburi;
   21) geofisica marina.
  Art. 40. - L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento
di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.
  Gli  studenti,  per  la  tesi  di laurea, devono svolgere un lavoro
sperimentale impostato e coordinato dal relatore.
  Il diploma di laurea riporta  il  titolo  di  laureato  in  scienze
geologiche;  il  relativo  certificato  fara' menzione dell'indirizzo
seguito".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Camerino, 29 luglio 1992
                                                Il rettore: GIANNELLA