IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche  ed
aggiornamenti  al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore",
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  "Disposizioni
sull'ordinamento     didattico     universitario",    e    successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n.  312  "Introduzione  insegnamenti
negli statuti delle universita'";
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  "Riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica";
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  "Istituzione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica", ed in
particolare l'art. 16;
  Visto  il   decreto   rettorale   30   aprile   1992,   concernente
l'istituzione  della seconda facolta' di economia e commercio, presso
l'Universita' degli studi di Pavia, con sede in Varese;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in
data 8 maggio 1992 e 12 giugno 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con il decreto sopraindicato, e' ulteriormente  modificato
come segue:
                               Art. 1.
  Alla  sezione  I  -  Facolta'  -  Titolo I - Disposizioni generali,
l'art. 1 e' riformulato come sottoindicato:
  Art. 1. - L'Universita' di Pavia comprende le seguenti facolta':
   facolta' di giurisprudenza;
   facolta' di scienze politiche;
   facolta' di economia e commercio I;
   facolta' di economia e commercio II (con sede in Varese);
   facolta' di lettere e filosofia;
   facolta' di medicina e chirurgia I;
   facolta' di medicina e chirurgia II (con sede in Varese);
   facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
   facolta' di farmacia;
   facolta' di ingegneria.