IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario", e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 "Introduzione insegnamenti negli statuti delle universita'"; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica"; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'art. 16; Visto il decreto rettorale 30 aprile 1992, concernente l'istituzione della seconda facolta' di economia e commercio, presso l'Universita' degli studi di Pavia, con sede in Varese; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 8 maggio 1992 e 12 giugno 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con il decreto sopraindicato, e' ulteriormente modificato come segue: Art. 1. Alla sezione I - Facolta' - Titolo I - Disposizioni generali, l'art. 1 e' riformulato come sottoindicato: Art. 1. - L'Universita' di Pavia comprende le seguenti facolta': facolta' di giurisprudenza; facolta' di scienze politiche; facolta' di economia e commercio I; facolta' di economia e commercio II (con sede in Varese); facolta' di lettere e filosofia; facolta' di medicina e chirurgia I; facolta' di medicina e chirurgia II (con sede in Varese); facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; facolta' di farmacia; facolta' di ingegneria.