IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
   Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
   Visto il regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
   Visto il decreto ministeriale 12  aprile  1972,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  26  aprile  1972,  concernente  la
disciplina  dell'importanzione  di  fave  e  favette  infestate   dal
nematode Ditylenchus dipsaci;
   Visto  il  decreto  ministeriale  del  2 novembre 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1983, concernente  le
disposizioni   fitosanitarie  per  l'importazione  delle  sementi  di
girasole;
   Vista  la  direttiva  del  Consiglio  del  21  dicembre  1976,  n.
77/93/CEE,  concernente le misure di protezione contro l'introduzione
negli Stati membri di organismi nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti
vegetali;
   Viste  le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980,
n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1› gennaio 1981,  n.
84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n.
85/574/CEE  del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986,
n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987 e n. 88/572/CEE del 14 novembre  1988,
n.  89/359/CEE del 29 maggio 1989, n. 89/439/CEE del 26 giugno 1989 e
n. 90/168/CEE del 26 marzo 1990 che modificano la direttiva 77/93/CEE
sopra menzionata;
   Viste la prima direttiva della commissione n.  86/545/CEE  del  29
ottobre  1986,  la  seconda direttiva della commissione n. 86/546/CEE
del  29  ottobre  1986,  la  terza  direttiva  della  commissione  n.
86/547/CEE del 29 ottobre 1986, la quinta direttiva della commissione
n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, la sesta direttiva della commissione
n.   88/272/CEE  dell'8  aprile  1988,  la  settima  direttiva  della
commissione n. 88/430/CEE del 1› luglio 1988  e  la  direttiva  della
commissione   89/83/CEE  del  5  gennaio  1989,  le  direttive  della
commissione n. 90/80/CEE  e  n.  90/113/CEE  del  19  febbraio  1990,
l'ottava  direttiva  della commissione n. 90/490/CEE del 25 settembre
1990 e la nona direttiva  della  commissione  n.  90/506/CEE  del  26
settembre 1990, che modificano gli allegati della direttiva 77/93/CEE
sopracitata;
   Visto  il  decreto  ministeriale  5  febbraio 1991, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
43  del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative
all'importazione, esportazione e transito  dei  vegetali  e  prodotti
vegetali, che recepiva le direttive sopraindicate;
   Considerata altresi' la necessita' di recepire la decima direttiva
della  commissione  n.  91/27/CEE  del 19 dicembre 1990, le direttive
della commissione n. 91/102/CEE e n. 91/103/CEE del 18 febbraio 1991,
n. 91/660/CEE e n. 91/661/CEE del 6 dicembre 1991 e n. 92/10/CEE  del
19  febbraio  1992, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
   Ritenuta  pertanto  l'opportunita'  di unificare ed armonizzare le
disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decrerto ministeriale
5 febbraio 1991, nonche' di integrare ed  apportare  delle  modifiche
alle predette disposizioni, tenendo anche conto di nuove acquisizioni
tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Il  presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro
l'introduzione  nel  territorio  della  Repubblica   italiana   degli
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.