IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importanzione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci; Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1983, concernente le disposizioni fitosanitarie per l'importazione delle sementi di girasole; Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Viste le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1 gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986, n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987 e n. 88/572/CEE del 14 novembre 1988, n. 89/359/CEE del 29 maggio 1989, n. 89/439/CEE del 26 giugno 1989 e n. 90/168/CEE del 26 marzo 1990 che modificano la direttiva 77/93/CEE sopra menzionata; Viste la prima direttiva della commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, la seconda direttiva della commissione n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, la terza direttiva della commissione n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, la quinta direttiva della commissione n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, la sesta direttiva della commissione n. 88/272/CEE dell'8 aprile 1988, la settima direttiva della commissione n. 88/430/CEE del 1 luglio 1988 e la direttiva della commissione 89/83/CEE del 5 gennaio 1989, le direttive della commissione n. 90/80/CEE e n. 90/113/CEE del 19 febbraio 1990, l'ottava direttiva della commissione n. 90/490/CEE del 25 settembre 1990 e la nona direttiva della commissione n. 90/506/CEE del 26 settembre 1990, che modificano gli allegati della direttiva 77/93/CEE sopracitata; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali, che recepiva le direttive sopraindicate; Considerata altresi' la necessita' di recepire la decima direttiva della commissione n. 91/27/CEE del 19 dicembre 1990, le direttive della commissione n. 91/102/CEE e n. 91/103/CEE del 18 febbraio 1991, n. 91/660/CEE e n. 91/661/CEE del 6 dicembre 1991 e n. 92/10/CEE del 19 febbraio 1992, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Ritenuta pertanto l'opportunita' di unificare ed armonizzare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decrerto ministeriale 5 febbraio 1991, nonche' di integrare ed apportare delle modifiche alle predette disposizioni, tenendo anche conto di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute; Decreta: Art. 1. Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.