IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
   Vista la legge 16 aprile 1987, n.  183,  sul  coordinamento  delle
politiche   riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari;
   Visto  in  particolare  l'art.  20, comma 1, della legge 16 aprile
1987, n.  183,  che  ha  stabilito  che  con  decreti  dei  Ministeri
interessati  sara'  data  attuazione  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita' economica europea  per  le  parti  in  cui  si  modifichino
modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di  ordine tecnico di altre
direttive   della   Comunita'   economica   europea   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale;
   Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
   Vista   la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  concernente  la
disciplina dell'attivita' sementiera;
   Vista la legge 20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti  del  Presidente
della Repubblica 1› ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10
giugno  1987,  n.  308,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per il
coordinamento delle politiche comunitarie in data 14  dicembre  1987,
n. 600;
   Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n.
373, e 10 maggio 1982, n.  517,  che  hanno  apportato  modifiche  ed
integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969,
e  successive  modificazioni, relativa alla commercializzazione delle
sementi di piante oleaginose e da fibra;
   Vista la direttiva della Commissione n. 92/9/CEE del  19  febbraio
1992  che  modifica  taluni  allegati  della  suddetta  direttiva  n.
69/208/CEE;
   Vista la direttiva della Commissione n. 92/10/CEE del 19  febbraio
1992  che  modifica  alcuni allegati della direttiva del Consiglio n.
77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure  di  protezione
contro  l'introduzione  negli  Stati  membri  di  organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
   Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/9/CEE
del 19 febbraio 1992 a taluni allegati della direttiva n.  69/208/CEE
in  materia di commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra, debbono essere recepite nell'ordinamento nazionale e  che
presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico;
   Ritenuto,  pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla
citata direttiva n. 92/9/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma  1,  della
legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Nell'allegato  7 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, recante il  regolamento  di  esecuzione  della
legge  25  novembre  1971, n. 1096, alla lettera E), "Oleaginose e da
fibra", al punto 4, e' aggiunta  la  frase  seguente:  "Nel  caso  di
Glycine  Max,  questa  condizione  si  applica  in  particolare  agli
organismi Pseudomonas Syringae pv.  Glycinea,  Diaporthe  Phaseolorum
var.  Caulivora  e  var.  Sojae,  Phialophora  Gregata e Phytophthora
Megasperma f. sp. Glicinea".
   2. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
ottobre  1973,  n.  1065,  recante il regolamento di esecuzione della
legge 25 novembre 1971, n. 1096, alla lettera D),  "Oleaginose  e  da
fibra", al punto 3, e' aggiunta il seguente comma:
    "  C)  Norme particolari o altre condizioni applicabili a Glycine
max.:
      a) per Pseudomanas syringae pv. Glycinea, il numero massimo  di
sottocampioni,  nell'ambito di un campione di almeno 5000 sementi per
lotto suddiviso in cinque sottocampioni,  che  risultano  contaminati
dal suddetto organismo non deve superare 4.
   Qualora  vengano  identificate  colonie sospette di tutti i cinque
sottocampioni, per confermare il rispetto delle norme o condizioni di
cui sopra possono essere eseguiti appropriati test  biochimici  sulle
colonie  sospette  isolate  su  un terreno preferenziale prelevato da
ogni sottocampione;
      b) per Diaporthe Phaseolorum il numero massimo di sementi  con-
taminate non deve superare 15%;
      c)  la percentuale in peso di materia inerte, quale definita in
conformita' dei metodi internazionali  piu'  recenti  in  materia  di
test, non deve superare lo 0,3%.
   In   conformita'   con  le  procedure  comunitarie,  il  Ministero
dell'agricolturae delle foreste puo'  autorizzare  a  non  effettuare
tale  esame,  a  meno  che, sulla base dell'esperienza acquisita, sia
lecito dubitare che le norme e condizioni di cui  sopra  siano  state
soddisfatte".