IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, che ha stabilito che con decreti dei Ministeri interessati sara' data attuazione alle direttive emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui si modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonche' con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 14 dicembre 1987, n. 600; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, e 10 maggio 1982, n. 517, che hanno apportato modifiche ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la direttiva del Consiglio n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, e successive modificazioni, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; Vista la direttiva della Commissione n. 92/9/CEE del 19 febbraio 1992 che modifica taluni allegati della suddetta direttiva n. 69/208/CEE; Vista la direttiva della Commissione n. 92/10/CEE del 19 febbraio 1992 che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio n. 77/93/CEE del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/9/CEE del 19 febbraio 1992 a taluni allegati della direttiva n. 69/208/CEE in materia di commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, debbono essere recepite nell'ordinamento nazionale e che presentano caratteristiche di ordine esclusivamente tecnico; Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione alla citata direttiva n. 92/9/CEE, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. 1. Nell'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, alla lettera E), "Oleaginose e da fibra", al punto 4, e' aggiunta la frase seguente: "Nel caso di Glycine Max, questa condizione si applica in particolare agli organismi Pseudomonas Syringae pv. Glycinea, Diaporthe Phaseolorum var. Caulivora e var. Sojae, Phialophora Gregata e Phytophthora Megasperma f. sp. Glicinea". 2. Nell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, alla lettera D), "Oleaginose e da fibra", al punto 3, e' aggiunta il seguente comma: " C) Norme particolari o altre condizioni applicabili a Glycine max.: a) per Pseudomanas syringae pv. Glycinea, il numero massimo di sottocampioni, nell'ambito di un campione di almeno 5000 sementi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, che risultano contaminati dal suddetto organismo non deve superare 4. Qualora vengano identificate colonie sospette di tutti i cinque sottocampioni, per confermare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra possono essere eseguiti appropriati test biochimici sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale prelevato da ogni sottocampione; b) per Diaporthe Phaseolorum il numero massimo di sementi con- taminate non deve superare 15%; c) la percentuale in peso di materia inerte, quale definita in conformita' dei metodi internazionali piu' recenti in materia di test, non deve superare lo 0,3%. In conformita' con le procedure comunitarie, il Ministero dell'agricolturae delle foreste puo' autorizzare a non effettuare tale esame, a meno che, sulla base dell'esperienza acquisita, sia lecito dubitare che le norme e condizioni di cui sopra siano state soddisfatte".