IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile; Visto il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 24 maggio 1982, n. 140, concernente l'articolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in dipartimenti tra i quali e' ricompreso quello della protezione civile; Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1992 con cui il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione ed attivita' attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1984 con il quale e' stato costituito presso il Dipartimento della protezione civile il comitato operativo per le emergenze (EMERCOM); Visti gli articoli 7 e 10 della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, i quali prevedono, tra l'altro, la costituzione di un comitato operativo della protezione civile presieduto dal Presidente del Consiglio ovvero per sua delega, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima legge, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il compito di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attivita' di emergenza; Considerato che il comitato in parola viene a sostituire sostanzialmente il sopramenzionato comitato operativo per le emergenze (EMERCOM); Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere alla costituzione del comitato operativo della protezione civile, secondo la composizione del precedente comitato EMERCOM chiamando a farvi parte i rappresentanti dei Ministeri della difesa, dell'interno, della sanita', dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici e della marina mercantile nonche' il direttore generale della C.R.I. e il presidente del comitato di volontariato di protezione civile gia' componenti del precedente comitato operativo per le emergenze; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Decreta: Art. 1. 1. E' costituito il comitato operativo della protezione civile con il compito di: a) esaminare i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; b) valutare le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordinare in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso; d) promuovere l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.