IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione
del servizio nazionale della protezione civile;
  Visto il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in  data
24  maggio 1982, n. 140, concernente l'articolazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in dipartimenti tra i quali e'  ricompreso
quello della protezione civile;
  Visto  il proprio decreto in data 2 luglio 1992 con cui il Ministro
per il coordinamento della protezione civile  e'  stato  delegato  ad
esercitare  le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione
di iniziative,  anche  normative,  nonche'  ogni  altra  funzione  ed
attivita'   attribuite  allo  stesso  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16
ottobre  1984 con il quale e' stato costituito presso il Dipartimento
della protezione  civile  il  comitato  operativo  per  le  emergenze
(EMERCOM);
  Visti  gli articoli 7 e 10 della richiamata legge 24 febbraio 1992,
n. 225, i  quali  prevedono,  tra  l'altro,  la  costituzione  di  un
comitato  operativo della protezione civile presieduto dal Presidente
del Consiglio ovvero per sua delega, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,
della  medesima  legge,  dal  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile, con il compito di assicurare la direzione unitaria
ed il coordinamento dell'attivita' di emergenza;
  Considerato  che  il  comitato  in  parola   viene   a   sostituire
sostanzialmente   il   sopramenzionato   comitato  operativo  per  le
emergenze (EMERCOM);
  Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere alla costituzione  del
comitato  operativo  della protezione civile, secondo la composizione
del  precedente  comitato  EMERCOM  chiamando   a   farvi   parte   i
rappresentanti   dei  Ministeri  della  difesa,  dell'interno,  della
sanita',  dei  trasporti,  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
dell'ambiente,  dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici
e della marina mercantile nonche' il direttore generale della  C.R.I.
e  il  presidente  del  comitato di volontariato di protezione civile
gia' componenti del precedente comitato operativo per le emergenze;
  Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  della  protezione
civile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' costituito il comitato operativo della protezione civile con
il compito di:
    a) esaminare i piani di emergenza  predisposti  dai  prefetti  ai
sensi dell'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    b)  valutare  le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle
zone interessate all'emergenza;
    c) coordinare in un quadro unitario gli interventi  di  tutte  le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
    d) promuovere l'applicazione delle direttive emanate in relazione
alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.