IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e le altre gravi
forme di manifestazione di  pericolosita'  sociale  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1989-1991 con cui
la rappresentanza generale per l'Italia della Cardif - Societe'  Vie,
con   sede  in  Milano,  e'  stata  autorizzata  ad  esercitare,  nel
territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nei rami I e  V
di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986,
n. 742;
  Vista   la  domanda  in  data  24  aprile  1992  con  la  quale  la
rappresentanza generale per l'Italia della Cardif Societe'  Vie,  con
sede  in  Milano,  ha  chiesto  l'autorizzazione  ad  estendere,  nel
territorio  della   Repubblica,   l'esercizio   dell'attivita'   alla
riassicurazione  attiva  nel  ramo I di cui al punto A) della tabella
allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera  n.  222434  del  20  luglio  1992  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  espresso  il   proprio   parere
favorevole  in  merito  sulla  domanda  di  autorizzazione presentata
dall'impresa anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 28 luglio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La rappresentanza generale per l'Italia  della  Cardif  -  Societe'
Vie,  con sede in Milano, e' autorizzata ad estendere, nel territorio
della Repubblica,  l'esercizio  dell'attivita'  alla  riassicurazione
attiva  nel  ramo  I  di  cui al punto A) della tabella allegata alla
legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO