Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.l.M.A. Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori A tutte le altre organizzazioni professionali agricole Alla Direzione generale della produzione agricola Alla Direzione generale economia montana e foreste PREMESSA Il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura delle comunita' europee nel corso della sessione del 30 giugno 1992 ha approvato ed adottato i testi normativi che, a partire dalla campagna di commercializzazione 1993-94, introducono nei comparti merceologici di cui all'oggetto radicali innovazioni rispetto alle organizzazioni di mercato attuali. Con riserva di emanare, al riguardo, un organico, formale provvedimento ministeriale non appena conclusa l'attivita' regolamentare applicativa a livello comunitario, la presente circolare intende offrire ai produttori interessati le prime indicazioni ed informazioni indispensabili ai fini delle scelte colturali in vista delle produzioni 1993 sottoposte al regime di cui trattasi. La nuova normativa, che ha trovato collocazione giuridica nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1765/92 e n. 1766/92 del 30 giugno 1992, pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale" CEE L. 181 del 1 luglio 1992, prevede: a) lo sdoppiamento in due quote del reddito agricolo, di cui una assicurata dal mercato e l'altra da una compensazione per ettaro; b) la tipizzazione dei produttori in rapporto a due raggruppamenti di ampiezza aziendale; c) la corresponsione di una compensazione per ettaro o su base "forfettaria" o in relazione alla specifica coltura; d) l'obbligo, eccezion fatta per il piccolo produttore, di non coltivare una determinata percentuale della superficie aziendale interessata a "seminativi" secondo un criterio di "rotazione" degli appezzamenti; e) l'individuazione di una superficie di base (area di base) che non puo' essere superata senza incorrere nelle penalita' illus- trate al titolo V, lettera B); f) l'erogazione, a favore della produzione di grano duro ottenuta nelle zone identificate dall'allegato II del regolamento CEE n. 1765/92, di un aiuto supplementare, pari a 297 ECU/ha, in aggiunta alla compensazione di cui al punto c); g) la possibilita' di investire gli appezzamenti posti a riposo (set-aside) a determinate colture da destinare ad usi non alimentari. Titolo I CAMPO Dl APPLICAZIONE Beneficiano del regime della compensazione gli agricoltori che investano i seminativi ad una o piu' colture elencate nell'allegato I del precitato regolamento (CEE) n. 1765/92, nonche' quelle previste nel regolamento (CEE) della Commissione n. 2467/92 (pisum sativum - mais dolce) pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 246 del 27 agosto 1992, colture riportate nell'allegato A della presente circolare. Le domande di pagamento compensativo non possono riguardare i terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli. Ai sensi dell'allegato al regolamento della Commissione (CEE) n. 2780/92 del 24 settembre 1992, per pascoli permanenti si intendono i terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali, mentre per colture permanenti si intendono colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti. Titolo II IMPORTO Dl BASE DELLA COMPENSAZIONE E PREZZI ISTITUZIONALI A) Cereali. L'importo di base per tonnellata e' fissato come segue: 25 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1993-94 che, come quelle successive, inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno seguente; 35 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1994-95; 45 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1995-96 e per quelle successive. Cio' in relazione alla crescente riduzione dei prezzi istituzionali che per tutti i cereali, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati come segue: Prezzi ECU/tonn: Campagna Indicativo Intervento 1993-94 ........................ 30 117 1994-95 ........................ 20 108 1995-96 e successive ........... 0 100 Il prezzo d'intervento e' soggetto a maggiorazioni mensili che verranno fissate successivamente. Gli acquisti di cereali da parte dell'organismo d'intervento sono possibili in Italia nel periodo che va dal 1 agosto al 30 aprile di ogni campagna di commercializzazione ad un prezzo base pari al 100% del prezzo d'intervento. Con effetto dal 1 luglio 1992 per il mais e il sorgo e dal 1 giugno 1992 per gli altri cereali il regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali e' stato soppresso. B) Semi oleosi. Il regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione del 31 luglio 1992, e successive modifiche e/o integrazioni, reca le modalita' di applicazione, valide a partire dalla campagna di commercializzazione 1993-94, del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio. Si ritiene utile precisare che con la presente circolare non si fa riferimento alla normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CEE) n. 3766/91 del Consiglio e n. 615/92 della Commissione, istitutivi, per i semi oleosi di un regime di sostegno a carattere del tutto provvisorio e quindi con validita' limitata alla campagna di commercializzazione 1992-93. Detto regime, infatti, e' stato introdotto soltanto per il periodo di transizione dal vecchio sistema, basato sui prezzi garantiti, al nuovo regime previsto dal richiamato regolamento (CEE) n. 1765/92 nell'ambito della riforma generale della P.A.C. L'importo della compensazione (ECU/ha) unico per le tre specie di semi oleosi in coltura principale (soia, girasole, colza-ravizzone) e' determinato sulla base della regionalizzazione dell'importo di riferimento comunitario (359 ECU/ha) come di seguito evidenziato. La corresponsione di detta compensazione avviene in due tempi: a) in via provvisoria, attraverso un acconto massimo pari al 50% della compensazione regionale previsionale, calcolata adeguando l'importo di riferimento comunitario provvisorio (359 ECU/ha)(1) sulla base del rapporto fra la specifica resa media regionalizzata (fissata nel piano di regionalizzazione) dei semi oleosi e la corrispondente resa media comunitaria (2,36 tonn./ha). Per le "regioni" nelle quali la coltura dei semi oleosi non e' statisticamente rilevata, l'adeguamento viene operato sulla base del rapporto rese medie (regionali/comunitarie) dei cereali; b) in via definitiva, attraverso un saldo pari alla differenza fra l'importo regionale definitivo della compensazione e l'importo pagato a titolo di acconto. L'importo regionale definitivo viene determinato secondo lo stesso criterio di calcolo di cui al punto precedente, eventualmente corretto in relazione al prezzo di riferimento finale constatato per i semi oleosi (entro il 30 gennaio di ogni campagna di commercializzazione), tenendo conto di una franchigia di variazione pari all'8% rispetto al prezzo di riferimento previsionale di 163 ECU/tonn. Infine il sistema delle superfici massime garantite (S.M.G.), previsto per la campagna 1992-93, e' sostituito dal sistema delle superfici di base di cui al successivo titolo V, valido per tutti i seminativi. (1) Prezzo di riferimento dei cereali ..................150 ECU/tonn. Relazione prezzi cereali/semi oleosi................(2,1:1) Equivalente prezzo semi oleosi (150 x 2,1)..........315 ECU/tonn. Prezzo di riferimento previsionale per i semi oleosi......................................163 ECU/tonn. Pagamento compensatorio semi oleosi (315-163).......152 ECU/tonn. Resa media comunitaria semi oleosi..................2.36 tonn. Importo di riferimento comunitario..................359 ECU/ha. C) Piante proteiche. A partire dalla campagna di commercializzazione 1993-94, l'importo della compensazione per i prodotti proteici e', nel quadro del regime generale, pari a 65 ECU/tonn. moltiplicato per la resa media cerealicola della zona omogenea interessata, esclusa quella del granturco nelle "zone" per le quali e' prevista una resa specifica per detto cereale. Nel quadro del regime semplificato, ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2891/92 della Commissione del 2 ottobre 1992, non si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2293/92, relativo al ritiro dei seminativi dalla produzione di cui all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio. In tale comparto non si applica, altresi', sempre in conformita' della sopracitata disposizione del regolamento (CEE) n. 2891/92, il limite minimo di 0,3 ha di superficie ai fini dell'accesso alla compensazione per i piccoli produttori. La Commissione CEE, con regolamento in corso di pubblicazione, ai fini di agevolare il passaggio dal regime attuale a quello istituito con regolamento n. 1765/92, ha adottato le seguenti disposizioni: Presentazione domanda certificato di acquisto al prezzo minimo. Nessuna richiesta di certificato di acquisto al prezzo minimo di cui all'art. 6, paragrafo I del regolamento (CEE) n. 3540/85 puo' essere presentata dopo il 21 maggio 1993. Fissazione anticipata dell'aiuto. Il periodo di validita' del certificato relativo alla fissazione anticipata dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci non puo' superare la data del 30 giugno 1993, in deroga all'art. 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3540/85. Identificazione. A partire dal 1 luglio 1993 non si procede ad alcuna identificazione di piselli, fave, favette o lupini dolci. In deroga alle vigenti disposizioni, l'obbligo di utilizzare detti prodotti scade il 30 novembre 1993. Dichiarazione di trasformazione delle organizzazioni riconosciute. Le dichiarazioni di trasformazione relative al mese di giugno 1993 che verranno presentate alle competenti autorita' nel luglio 1993 saranno considerate (art. 9, paragrafo 1 del regolamento n. 2036/82) come depositate al 30 giugno 1993. Titolo III TIPIZZAZIONE DEI PRODUTTORI La compensazione di cui al titolo II, prevista, a favore dei coltivatori che seminano i prodotti di cui al titolo I, e' istituita nell'ambito di un: a) regime generale che e' accessibile a tutti i produttori. In tale regime i "produttori" hanno l'obbligo di: - ritirare dalla produzione il 15% dei terreni dell'azienda destinati a seminativi e per i quali e' stata presentata richiesta per l'ottenimento del pagamento compensativo. Per le superfici messe a riposo e' prevista una compensazione ad ettaro pari a quella spettante per la coltivazione dei cereali nella fase finale della riforma (45 ECU/tonn. moltiplicato per la resa unica di tutti i cereali); - effettuare la rotazione dei terreni messi a riposo con l'obbligo di non utilizzare, per lo stesso fine l'appezzamento di terreno oggetto di ritiro dalla produzione prima di cinque anni; b) regime semplificato relativo ai "piccoli produttori". Sono considerati piccoli produttori coloro che richiedono il pagamento compensativo per una superficie investita a seminativi equivalente ad una produzione cerealicola annua non superiore a 92 tonn., calcolata in base alla resa media di tutti i cereali rilevabile dal piano di regionalizzazione per la "regione" in questione. Esempio: "Regione" Oristano pianura: 92 tonn. diviso 2,06 tonn./ha (resa cerealicola) = 44,7 ha. In tal caso per piccolo produttore s'intende il coltivatore che in quella "regione" chiede il pagamento compensativo per una superficie a seminativi non superiore a 44,7 ettari (superficie-limite per l'appanenenza al raggruppamento "piccoli produttori"). Nell'ambito di tale regime, i produttori non hanno l'obbligo della messa a riposo del 15% dei terreni. In ogni caso i produttori che, in base all'entita' delle loro superfici, rientrano nel regime semplificato possono optare per il regime generale con la facolta' di modificare tale scelta ogni anno. Titolo IV RESA SPECIFICA PER IL MAIS Il piano di regionalizzazione prevede per il mais l'adozione di una resa specifica diversa da quella degli altri cereali nelle zone indicate nell'allegato F con la dizione "resa mais". Costituiscono eccezione a detta regola taluni ambienti dove la maiscoltura non assume rilevanza rispetto agli altri cereali. In tali zone, individuate dal piano di regionalizzazione con la dizione "resa unica", si applica la resa media ponderata di tutti i cereali. Titolo V NORME E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE E PENALITA' I - Norme e criteri per la determinazione della compensazione. La compensazione richiesta dal produttore e' accordata per le superfici coltivate o ritirate temporaneamente dalla produzione per adempiere all'obbligo del riposo "rotativo", che non risultino superiori a quelle nazionali di base (distinte in mais e altri prodotti). Dette superfici sono date dalla media degli ettari investiti a "seminativi" nel triennio 1989-1991, ivi comprese le superfici messe a riposo conformemente ad un regime sovvenzionato con fondi pubblici, con esclusione del mais per il quale detta media e' riferita allo specifico cereale. L'importo della compensazione per le superfici seminate in vista del raccolto 1993, e' calcolato nel modo seguente: 1) Produttori: a) per le superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e' prevista l'applicazione della resa unica ponderata per tutti i cereali, la compensazione e' pari, per il primo anno di applicazione, a 25 ECU/tonn. moltiplicato per la predetta resa. Esempio: "regione" Teramo montagna interna = 25 ECU/tonn. x 2,87 tonn./ha = 71,75 ECU/ha; b) per le superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e' prevista l'applicazione della resa specifica per il mais, la compensazione per detto cereale e pari, per il primo anno, a 25 ECU/tonn. moltiplicato per la predetta resa. Esempio: Udine pianura = 25 ECU/tonn. x 7,77 tonn./ha 194,25 ECU/ha; c) per le superfici ricadenti nel territorio delle zone ove e' prevista l'applicazione della resa media ponderata tra tutti i cereali, escluso il mais, la compensazione e' pari, per il primo anno, a 25 ECU/tonn. moltiplicato per la predetta resa. Esempio: "regione" Roma pianura = 25 ECU/tonn. x 3,84 tonn./ha = 96,00 ECU/ha. 2) Piccoli produttori. In questo caso, la compensazione, per tutte le superfici investite a seminativi (cereali, semi oleosi e piante proteiche) salvo la facolta' degli stessi a trasferirsi nel regime dei "produttori", con i conseguenti obblighi in precedenza richiamati, e pari, per il primo anno, a 25 ECU/tonn. moltiplicate per la resa unica ponderata di tutti i cereali. II - Penalita' applicabili a tutte le categorie di produttori in caso di superamento dell'area di base. Nel caso in cui la superficie per la quale e' richiesta la compensazione, risultante dal complesso delle dichiarazioni presentate, supera la superficie di base rappresentata dalla media delle superfici nazionali, per il triennio 1989-91, che comprende anche le aree messe a riposo nell'ambito del regime previsto dal regolamento n. 2328/91, si applicano le seguenti disposizioni: la superficie ammissibile alla compensazione per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente alla percentuale di detto supero; nella campagna di commercializzazione successiva, ai produttori che rientrano nel regime generale (ad eccezione dei piccoli produttori) e' imposto l'obbligo di ritirare dalla produzione, senza compensazione, una superficie supplementare. Tale superficie e' pari alla percentuale del supero della superficie di base e si aggiunge a quella prevista per la messa a riposo ordinaria (15%). Titolo VI AIUTO SUPPLEMENTARE AL GRANO DURO A partire dal raccolto 1993, in aggiunta alla compensazione ordinaria, e' corrisposto ai produttori di grano duro limitatamente alle superfici ricadenti nel territorio delle regioni indicate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1765/92, un aiuto supplementare pari a 297 ECU/ha. In dette regioni, l'aiuto e' corrisposto limitatamente alla superficie di questa coltura identificata in quella per la quale e' stato liquidato agli interessati l'aiuto in una delle campagne di commercializzazione 1988-89, 1989-90, 1990-91 e 1991-92. I produttori devono scegliere la campagna da prendere in considerazione contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento della compensazione ordinaria, il cui termine sara' precisato nell'emanando decreto ministeriale. In via generale, ciascun produttore acquisisce il diritto all'aiuto supplementare limitatamente al numero di ettari per i quali il pregresso aiuto e' stato versato a titolo della campagna prescelta. Tuttavia, in conformita' di quanto disposto dall'art. 6, paragrafo 2, del sopracitato regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione, sono ammissibili all'aiuto in questione anche le superfici effettivamente seminate nella campagna prescelta per le quali non e' intervenuta la liquidazione dell'integrazione a causa di discordanza tra le superfici dichiarate e quelle accertate. In pratica, se l'aiuto pregresso non e' stato liquidato, avendo l'esito del controllo rilevato una discordanza tra l'accertato e il dichiarato, il produttore interessato acquisisce, se ne esistono le condizioni o non vi siano altri motivi ostativi, il diritto a presentare domanda di aiuto supplementare relativamente alle superfici sulle quali il grano duro e' stato effettivamente seminato. Su queste basi, si stabilira', ai sensi di quanto disposto dal regolamento n. 2780/92, un registro che sara' adattato in funzione dei trasferimenti del diritto di possesso (proprieta', usufrutto, ecc.), della istituzione di contratti, ecc. o del ritiro definitivo delle terre dall'utilizzazione agricola. Il trasferimento del diritto all'aiuto supplementare deve essere accompagnato dal trasferimento del diritto di coltivazione dello stesso numero di ettari di terreni ammissibili. La superficie presa in considerazione ai fini del pagamento della compensazione "ordinaria", costituisce per uno stesso produttore, quella massima ammissibile per l'aiuto supplementare. La Commissione stabilisce, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1765/92, la lista delle varieta' per le quali l'aiuto supplementare non e' corrisposto. Per le semine 1992-93 resta in vigore la lista delle varieta' in- dicate nella circolare ministeriale n. D/1291 del 4 agosto 1992, alle quali saranno, con successivo provvedimento, aggiunte quelle di nuova registrazione. Titolo VII PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI PAGAMENTO DELLA COMPENSAZIONE La domanda intesa ad ottenere il pagamento dell'indennita' di compensazione, per i cereali, le piante proteiche, i semi oleosi e per i terreni ritirati dalla coltivazione (set-aside), va presentata, agli organi, entro i termini e secondo il modello che saranno successivamente precisati nell'emanando decreto di applicazione. Tale domanda e' presa in considerazione solo se il produttore ha provveduto alla semina ed ha, se del caso, rispettato l'obbligo della messa a riposo delle terre. Il termine per il pagamento della compensazione spettante per i cereali, le piante proteiche ed il "set-aside", nonche' per l'aiuto supplementare al grano duro e fissato tra il 16 di ottobre ed il 31 dicembre immediatamente successivi al raccolto in causa. Titolo VIII DISPOSIZIONI COMUNI E PARTICOLARI 1) Nel caso di consociazione di prodotti di cui all'allegato A della presente circolare, l'importo della compensazione e', calcolato sulla base della resa unica dei cereali determinata nel piano di regionalizzazione. 2) Una superficie e' ammessa alla compensazione una sola volta per campagna. 3) Per i cereali la superficie da prendere in conto e' quella seminata. Una superficie si intende seminata quando costituisce oggetto di una "ordinaria" tecnica di coltivazione per la zona di riferimento ed ha raggiunto almeno lo stadio vegetativo della fioritura. 4) In caso di presenza di alberi e di superfici "improprie" alla coltura normale, l'area per la quale e' richiesto il pagamento compensativo deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie "impropria" non seminata. 5) La superficie minima ammissibile alla compensazione e' fissata a 0,3 ettari per ciascuno dei settori merceologici (cereali, semi oleosi e piante proteiche) ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 0,1 ettari (mille metri quadrati). Tuttavia, come precisato in precedenza, tale disposizione non si applica nei confronti dei piccoli produttori di semi oleosi e piante proteiche nell'ambito del regime semplificato. 6) Nell'ipotesi in cui le superfici aziendali siano ubicate in due o piu' aree omogenee individuate dal piano di regionalizzazione, l'importo della compensazione e' determinato in base all'ubicazione di ciascuna superficie oggetto della domanda. 7) Il tasso di conversione in lire italiane dell'importo "compensativo" espresso in ECU e' quello valido il 1 luglio della campagna di commercializzazione in causa, eccezion fatta per l'anticipo della compensazione per i semi oleosi di cui e' detto al titolo XI, capitolo II. 8) I pagamenti compensativi sono corrisposti integralmente e senza detrazione alcuna ai produttori beneficiari. Titolo IX RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE Per ciascun produttore che chiede il pagamento compensativo, nel quadro del "regime generale", l'obbligo di ritiro dei "seminativi" dalla produzione (15%), e' fissato sulla base della superficie destinata ai "seminativi" interessati e per la quale e' presentata la richiesta. Per ritiro dei seminativi dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nei due anni precedenti la presentazione della domanda era stata coltivata per ottenere un raccolto. Tuttavia, le superfici che l'anno precedente erano state ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti (CEE) n. 1703/91 e n. 2328/91 del Consiglio, sono assimilate alle superfici effettivamente teminate. Per la campagna di semina 1992-93, le superfici messe a riposo conformemente all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, possono essere utilizzate per soddisfare l'obbligo di cui sopra a condizione che il produttore scelga di abbandonare fra il 1 settembre ed il 15 dicembre 1992 tale regime. I "seminativi" ritirati dalla produzione devono avere una superficie non frazionata di almeno 0,3 ettari ed una larghezza minima di 20 metri; superfici inferiori possono essere prese in considerazione solo se sono delimitate da limiti permanenti (es. muri, corsi d'acqua, siepi, etc.). Le superfici ritirate dalla produzione, per soddisfare le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, devono: essere state, come piu' sopra precisato, coltivate dal richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda; restare a "riposo" nel periodo 15 dicembre 1992-15 luglio 1993. Con il decreto in corso di predisposizione, verranno inoltre precisate le pratiche da adottare per mantenere le superfici ritirate in buone condizioni agronomiche e garantire la tutela dell'ambiente. Le superfici a riposo non possono essere utilizzate a scopo di lucro, fatta eccezione per le produzioni di cui all'art. 7, comma 4, del regolamento (CEE) n. 1765/92 disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2296/92 della Commissione. Nell'ipotesi in cui le superfici aziendali siano ubicate in due diverse regioni di resa, il produttore deve aver cura di indicare nella domanda la ripartizione della superficie ritirata per "regione"; in tal caso in ciascuna "regione" dovra' essere mantenuta la proporzione fra la superfice coltivata, oggetto di pagamento "compensativo", e la superficie ritirata dalla produzione. L'importo della compensazione spettante per le superfici messe a riposo e' determinata moltiplicando la resa unica per tutti i cereali della "regione" in questione per l'importo di 45 ECU/tonn. Pertanto, per dette superfici compete unicamente il predetto importo forfettario. Si precisa che, a partire dal raccolto 1993, l'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1765/92 esclude la possibilita' di presentare nuove istanze (ivi comprese le domande di modifica dei contratti in corso che prevedono una estensione delle superfici ritirate) per il regime "set-aside" previsto all'art. 2 del regolamento CEE n. 2328/91. Quanto ai rapporti tra il suddetto regime quinquennale ed il nuovo regime, il suddetto art. 14 consente ai produttori soggetti all'obbligo di ritiro dei seminativi di cui all'art. 7 del piu' volte citato regolamento (CEE) n. 1765/92, e che partecipano ancora al ritiro poliennale, di recedere da quest'ultimo per beneficiare del nuovo regime. La domanda di recesso parziale o totale dovra' essere presentata, in triplice copia, utilizzando il "modello R" allegato alla presente circolare, tra il 1 settembre ed il 15 dicembre di ciascun anno, fino al 1996. Tutte e tre le copie dovranno essere indirizzate ai competenti uffici delle Regioni o delle province di Trento e Bolzano, indicati nel decreto ministeriale n. 281 del 9 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 3a serie generale - del 14 maggio 1992. Questi ultimi faranno pervenire una copia di dette domande ad esse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV, ed una copia alla Direzione generale della produzione agricola - Divisione I - Strutture, entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande. Nell'ambito del ritiro pluriennale, il secondo comma dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede altresi' la proroga delle destinazioni "pascolo estensivo" e "produzione di lenticchie o ceci o vecce" considerata dal regolamento CEE n. 2328/91 art. 2, paragrafo 3,terzo comma; per le prossime campagne sara' pertanto possibile cambiare destinazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (regolamento (CEE) n. l272/88 e decreto ministeriale n. 63/91) optando per tali destinazioni. Se il ritiro dalla produzione supera la percentuale del 15%, la compensazione prevista per la messa a "riposo", si applica entro i limiti delle superfici corrispondenti a tale percentuale, con una maggiorazione del 10% e, comunque, non oltre ad un ettaro. Se il ritiro dalla produzione e' minore del 10% della superficie corrispondente alla percentuale del 15% e comunque non oltre un ettaro, la compensazione per la messa "a riposo" e applicata con riguardo al ritiro effettivo. In tal caso la superficie massima per la quale possono venire corrisposti i pagamenti compensativi a favore dei coltivatori dei seminativi e' calcolata, ripartendo la superficie in questione, in funzione del ritiro realmente effettuato proporzionalmente agli investimenti caratterizzati da compensazioni diverse. Titolo X UTILIZZO DEI SEMINATIVI RITIRATI PER LA PRODUZIONE Dl BIOMASSA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE Dl PRODOTTI NON ALIMENTARI L'art. 7, comma 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede la possibilita' di destinare le superfici, messe a riposo ai sensi dello stesso regolamento, alla produzione di materia prima per realizzare, nella Comunita', prodotti non destinati al consumo alimentare. Gli allegati B e C riportano, rispettivamente, l'elenco delle materie prime che potranno essere ottenute sulle precitate superfici soggette all'obbligo del ritiro e i prodotti che da esse potranno essere ottenuti. Per beneficiare di questa possibilita' devono sussistere le seguenti condizioni: la somma dei valori di mercato dei prodotti non alimentari ottenuti dalla materia prima, di cui all'allegato B, dovra' essere superiore a quella di tutti i co-prodotti (prodotti collaterali), derivanti dallo stesso processo di trasformazione, destinati all'alimentazione umana e animale; le materie prime elencate nell'allegato B devono essere utilizzate, in primo luogo, per la produzione di prodotti di cui all'allegato C; l'avvenuta stipula di un contratto tra il produttore agricolo e l'industria di trasformazione interessata. Il produttore richiedente dovra' presentare, contestualmente alla domanda di compensazione, una dichiarazione di coltura che dovra' riportare, per ciascuna materia prima, le seguenti informazioni: a) la specie e la varieta' investita sulle superfici soggette all'obbligo della messa a riposo; b) la superficie interessata a ciascuna specie e varieta'; c) le singole rese unitarie prevedibili; d) le specie e le varieta' coltivate nelle superfici diverse da quelle soggette all'obbligo del ritiro, qualora le stesse siano comuni a entrambe. Il produttore, deve inoltrare, unitamente alla domanda di compensazione ed alla precitata dichiarazione di coltura, copia autentica del contratto concluso con il trasformatore antecedentemente alla semina, che contenga i seguenti dati: le generalita' delle parti-contraenti; la durata del contratto; le superfici interessate, nonche' la loro ubicazione ed i relativi riferimenti catastali (partita, foglio di mappa, numeri mappali, qualita', classe, tariffe di reddito dominicale e reddito agrario); la specie e la varieta' delle materie prime in questione; la resa presunta, le modalita' di pagamento del corrispettivo, nonche' eventuali condizioni per la consegna della produzione effettiva; il prodotto principale ottenuto dalla biomassa; l'obbligo per il produttore di consegnare tutta la produzione realizzata sulle superfici previste dal contratto ed il corrispondente obbligo per il trasformatore, o di un suo mandatario, di ritirare tutta la materia prima e di garantirne la trasformazione in prodotti non alimentari sul territorio della Comunita'. In via derogatoria, per il primo anno di applicazione, il produttore puo' concludere il contratto dopo la semina. Tale contratto puo' essere stipulato anche da gruppi di produttori; in questo caso nel contratto dovranno essere indicate le informazioni sopradette relativamente a tutti i componenti del gruppo. Il trasformatore, prima del ritiro dei prodotti oggetto del contratto, costituisce una cauzione pari al 120% del valore della compensazione prevista per le superfici utilizzate per la produzione di materia prima di cui all'allegato B, a garanzia della corretta esecuzione del contratto e dei relativi obblighi. Detta cauzione deve essere costituita per il tramite di un istituto di credito abilitato ad effettuare tale tipo di operazioni in base alle norme vigenti. Se la trasformazione ha luogo in uno Stato diverso da quello di produzione, l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio avviene la trasformazione trasmette, all'autorita' che sara' successivamente precisata, un attestato che certifichi la costituzione della suddetta cauzione. La garanzia viene liberata quando l'autorita' competente accerta che le quantita' di materia prima sotto contratto sono state trasformate nel prodotto finale indicato nel contratto stesso. Il pagamento della compensazione di cui trattasi avviene dopo che le autorita' competenti abbiano accertato che la quantita' di materia prima sotto contratto sia stata consegnata al primo trasformatore o a un suo mandatario. Nell'emanando decreto ministeriale verranno meglio chiariti i criteri e le modalita' concernenti i controlli, la costituzione ed estinzione della cauzione, le modalita' e la data di presentazione delle domande. Titolo XI SEMI OLEOSI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI Capitolo I Ammissibilita' al beneficio dei pagamenti compensativi Regime generale: Il pagamento compensativo previsto per i semi oleosi dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 e' concesso esclusivamente per le superfici investite nella coltivazione di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per le quali: si applica il regime generale e l'obbligo di messa a riposo; risulti l'ubicazione in regioni di produzione idonee sotto il profilo climatico ed agronomico alle medesime colture, tenuto conto dei dati storici risultanti dal piano di regionalizzazione; e' stata presentata domanda, corredata da un piano di coltivazione, entro i termini che saranno definiti dall'emanando decreto ministeriale (la Commissione con regolamento (CEE) n. 2294/92 ha fissato la data limite al 15 maggio di ciascuna campagna); sia stata effettuata interamente la semina a semi oleosi entro la data di cui sopra, secondo i criteri indicativi - riportati nell'allegato D; I produttori di semi di colza e di ravizzone hanno diritto al pagamento della compensazione solo se utilizzano sementi: a) di qualita'; b) appartenenti a varieta' approvate di cui all'allegato E della presente circolare. Nel caso di impiego di sementi prodotte nella medesima azienda dalle suddette varieta', queste devono risultare aventi un tenore di glucosinolati pari o inferiore a 18 micromoli/gr. di sementi con un tenore di umidita' del 9%, determinato secondo le modalita' di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 relativo ai metodi di analisi per i semi oleosi o all'art. 32 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione recante modalita' applicative del precedente regime di aiuto per i semi oleosi. In tal caso il produttore interessato dovra' presentare all'A.I.M.A. apposita richiesta anteriormente alla semina, e dovra' attenersi all'esito del controllo di qualita' sopra indicato, che sara' espletato dalla medesima Azienda su un campione rappresentativo prelevato da un agente abilitato, secondo le procedure stabilite dagli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione. Nel caso di semi di colza o di ravizzone prodotti e destinati ad usi industriali, o utilizzati come sementi per detti usi, sulla base di un contratto di coltivazione concluso, anteriormente alla semina, con un primo acquirente "riconosciuto", le sementi dovranno avere un tenore di acido erucico pari o superiore al 40% del totale in acidi grassi. Il produttore che intende seminare varieta' di colza "Bienvenu" e/o "Jet Neuf", i cui semi prodotti sono destinati alla produzione di olio per usi alimentari specifici, dovra' concludere prima della semina un contratto di coltivazione con un acquirente che abbia ottenuto il riconoscimento specifico a tal fine. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera', d'intesa con l'A.I.M.A., a definire i requisiti e le condizioni necessari per il rilascio dei riconoscimenti di cui sopra, effettuati direttamente dalla stessa Azienda di Stato. L'utilizzo di sementi di varieta' non indicate nell'allegato E, e consentito solo nel caso in cui dette varieta' siano state registrate, prima della semina, ai fini del controllo di destinazione come: a) sementi selezionate; b) sementi preselezionate; c) sementi di base o certificate; d) sementi prodotte per scopo di ricerca, sperimentazione ed in genere per verificarne l'idoneita' all'iscrizione nel registro nazionale. Regime semplificato. E' riservato ai piccoli produttori e prevede una compensazione pari a quella applicabile ai cereali per tutte le superfici investite a semi oleosi, senza obbligo di ritiro dei seminativi (set-aside). Ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2890/92 della Commissione del 2 ottobre 1992, non si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2293/92, relativo all'obbligo di ritiro dei seminativi dalla produzione di cui all'art. 7 del regolanento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio. In tale comparto non si applica, altresi', sempre in conformita' della sopracitata disposizione del regolamento (CEE) n. 2890/92, il limite minimo di 0,3 ha di superficie, ai fini dell'accesso alla compensazione per i piccoli produttori. Il piccolo produttore puo' optare per il "regime generale" specificato al titolo III - a). Capitolo II Concessione dell'aiuto I produttori di semi oleosi che presentano una domanda di pagamento compensativo nel quadro del regime generale hanno diritto a ricevere: un pagamento anticipato pari ad un importo non superiore al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale; un saldo d'importo pari alla differenza eventualmente esistente tra l'ammontare dell'anticipo stesso e l'importo di riferimento regionale finale. Per ottenere il pagamento anticipato dell'aiuto i produttori interessati devono aver seminato e presentato una domanda di pagamento compensativo corredata da un piano di coltivazione dettagliato, indicante le superfici dell'azienda destinate alla coltura di oleaginose. Il pagamento anticipato viene effettuato dall'A.I.M.A. previo accertamento del rispetto, da parte dd produttore, delle condizioni e dei requisiti richiesti ai fini dell'acquisizione dell'effettivo diritto all'anticipo. Per gli anticipi versati ai produttori di semi oleosi anteriormente all'inizio della campagna di commercializzazione si applica il tasso di conversione in moneta nazionale vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. Inoltre, l'art. 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, prevede che possa essere concesso un premio di ordinata commercializzazione ai produttori che dimostrino di aver conservato, dopo il raccolto, la proprieta' dei semi. L'importo di tale premio e le condizioni di erogazione verranno stabilite dalla Commissione CEE. * * * E' da precisare che, secondo le disposizioni comunitarie, gli importi di compensazione indicati nell'allegato F risultano dall'adozione delle rese unitarie ufficializzate dall'Istituto nazionale di statistica per il quinquennio 1986-91 e comunicate all'EUROSTAT (Ufficio statistico comunitario). Per quanto attiene lo specifico settore dei semi oleosi, gli importi regionali previsionali della compensazione saranno oggetto di successiva comunicazione non appena concluso l'esame, tuttora in corso, del relativo piano di regionalizzazione. * * * Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alla presente circolare, in modo da orientare correttamente i produttori nelle scelte colturali. Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. Il Ministro: FONTANA