L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                    BENI CULTURALI, INFORMAZIONE
                         SPETTACOLO E SPORT
  Visto  lo  statuto  speciale  per  la  Sardegna approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regolamento  di attuazione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 17
gennaio  1974,  col  quale e' stata disposta la redazione di un piano
territoriale  paesistico della zona degli Stagni di Molentargius e ne
e'  stato affidato lo studio e la elaborazione alla soprintendenza ai
monumenti e gallerie di Cagliari;
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 20
novembre  1974,  col  quale e' stata estesa la redazione del predetto
piano anche alle zone del Monte Urpinu;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
maggio 1975, n. 480, che trasferisce la competenza per la redazione e
approvazione dei piani territoriali paesistici della regione sarda;
  Vista  la  nota  della  soprintendenza  ai  monumenti e gallerie di
Cagliari  n.  2962  in data 23 luglio 1976, con la quale, per effetto
del  disposto  dell'art.  6  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  480  del  1975,  e'  stato  trasmesso alla regione il
progetto del piano territoriale paesistico, gia' redatto dalla stessa
soprintendenza,   unitamente   ai  ricorsi  in  opposizione  ad  essa
pervenuti  dopo  la  pubblicazione  del  piano  all'albo pretorio dei
comuni interessati (Cagliari e Quartu S. Elena);
  Accertato  che il piano territoriale paesistico e' stato depositato
presso  la segreteria comunale, per la durata di tre mesi, nel comune
di Cagliari con decorrenza dal 17 aprile 1975, e nel comune di Quartu
S. Elena con decorrenza dal 12 aprile 1975;
  Accertato,  altresi', che la soprintendenza ai monumenti e gallerie
di  Cagliari,  a  norma  dell'art.  24  del  regolamento  n. 1357, ha
trasmesso  il  piano con nota n. 1644, 1645 e 1646, in data 14 aprile
1975, rispettivamente, all'unione provinciale agricoltori, all'ordine
provinciale  degli  ingegneri  e  all'associazione  provinciale degli
industriali per il deposito presso le rispettive sedi;
  Visto  il  decreto del Presidente della giunta regionale n. 257 del
29  settembre  1976,  col  quale  e'  stata  nominata  la commissione
consultiva  prevista  dall'art.  24 del regolamento n. 1357/1940, dal
quale  si  desume  la  implicita  ricezione  del  piano redatto dalla
soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari;
  Visto  il  predetto  piano  come  redatto  dalla soprintendenza che
risulta composto dai seguenti elaborati:
   1) inquadramento comprensoriale;
   2) zone di rispetto;
   3) regolamento di applicazione;
   4) relazione illustrativa;
  Visti  gli  atti  della  citata  commissione di cui all'art. 24 del
regolamento n. 1357/1940, che constano di:
   1) inquadramento comprensoriale;
   2) relazione illustrativa del piano;
   3) nuovo testo del "regolamento";
   4) zona di rispetto;
   5) verbali delle sedute;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448,  con  il  quale  viene data esecuzione alla convenzione relativa
alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come
  habitat  degli  uccelli  acquatici,  firmata a Ramsar il 2 febbraio
  1971;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in
data   17   giugno   1977   col  quale  viene  dichiarata  di  valore
internazionale la zona umida denominata "Stagno di Molentargius", per
effetto della citata convenzione di Ramsar;
  Visto  il  decreto in data 24 marzo 1977, emesso dal Ministro per i
beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della marina
mercantile  e  col Ministro delle finanze, col quale viene dichiarata
di  notevole  interesse pubblico la zona degli Stagni di Molentargius
in territorio del comune di Cagliari;
  Visto  il  decreto in data 24 marzo 1977, emesso dal Ministro per i
beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della marina
mercantile  e  col Ministro delle finanze, col quale viene dichiarata
di  notevole  interesse pubblico la zona degli Stagni di Molentargius
in territorio del comune di Quartu S. Elena;
  Vista  la  deliberazione del consiglio comunale di Cagliari n. 1582
in  data  13  aprile  1977,  con  la  quale  -  rilevata  la  urgente
indilazionabile  necessita'  di  adottare  una  decisione  in  merito
all'ubicazione  del  depuratore  fognario e di dare corso alla rapida
realizzazione dell'opera che rappresenta la condizione indispensabile
per  far  fronte  alla gravissima situazione igienico-sanitaria della
citta'  - si e' stabilito di localizzare il depuratore fognario nella
localita' "Is Arenas";
  Considerato che la commissione di cui all'art. 24 del regio decreto
n.  1357  del  1940  ha previsto il divieto di ubicazione di impianti
tecnologici nella predetta localita';
  Vista  la  deliberazione  della giunta regionale in data 27 gennaio
1978,   con   la   quale   e'   stato   espresso   parere  favorevole
all'approvazione  del piano territoriale paesistico di Molentargius e
del  Monte  Urpinu  -  redatto  dalla  soprintendenza  ai monumenti e
gallerie  di  Cagliari, quale risulta dalle modifiche apportate dalla
citata  commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940
- con la variante intesa a consentire la realizzazione del depuratore
fognario nella localita' "Is Arenas";
  Ritenuto   che  la  realizzazione  del  depuratore  fognario  nella
localita'  di "Is Arenas", con le opportune condizioni e garanzie che
saranno indicate nel presente decreto, non contrasti con le finalita'
del  piano  territoriale  paesistico,  ne'  con  gli  impegni assunti
dall'Italia con la convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 e che lo
stesso e' da ritenere indispensabile non solo in considerazione della
grave  situazione  igienico-sanitaria  della  citta'  di Cagliari, ma
anche   per   la   salvaguardia   dello   Stagno  di  Molentargius  e
particolarmente della parte denominata Bellarosa Minore;
  Considerato  che  la  commissione,  richiesta del proprio parere in
ordine  alla  modifica  del piano territoriale paesistico di cui alla
citata  deliberazione della giunta regionale, ha ritenuto - in seduta
del  10  marzo  1978  -  di  non  poter esprimere, al riguardo, alcun
parere,  per  mancanza  di elementi di conoscenza e di indicazioni ai
fini  della  valutazione  dell'inserimento dell'impianto fognario nel
piano;
  Vista  la deliberazione della giunta regionale in data 22 settembre
1978  (36/15/15),  con  la quale sono state apportate, sulla base dei
ricorsi   presentati,   ulteriori  modifiche  al  piano  territoriale
paesistico come approvato dalla citata commissione consultiva;
  Ritenuto  di  dover adeguare, di conseguenza, il piano territoriale
paesistico alle predette modifiche;
  Visti  ed  esaminati i ricorsi in opposizione presentati dai comuni
di  Cagliari  e di Quartu S. Elena, nonche' dei signori D'Aquila Rosa
in Ligozzi, Pistis Giudice e piu', Salvetti;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  adottare,  in  ordine  ai predetti
ricorsi, le decisioni di cui appresso:
   1)  illegittimita'  del  piano territoriale paesistico per mancata
corrispondenza  fra l'oggetto del piano e quello previsto nei decreti
ministeriali  di  incarico di redazione, in quanto il piano comprende
oltre  la  "zona  degli  Stagni  di  Molentargius e del Monte Urpinu,
compresa nei territori comunali di Cagliari e Quartu S. Elena" - come
indicato  nei  decreti  del  Ministro  della  pubblica  istruzione 17
gennaio  1974  - anche la "zona degli Stagni di Quartu S. Elena e del
litorale  del Poetto", motivo addotto dai comuni di Cagliari e Quartu
S.  Elena  e  della sig.ra D'Aquila Rosa in Ligozzi, Deplano Teresa e
piu'.
  A  parziale  accoglimento, viene esclusa dal piano la zona indicata
nella  cartografia con la lettera "A" riguardante la fascia litoranea
del  Poetto  dei comuni di Cagliari e Quartu S. Elena compresa tra le
vasche  salanti  e  il  mare,  in  quanto  non  prevista  dai decreti
ministeriali  che  hanno disposto la redazione del piano stesso ed in
quanto  detta  fascia litoranea puo' trovare disciplina piu' adeguata
mediante  altri  e  diversi  strumenti  urbanistici, a condizione che
venga salvaguardata la bellezza d'insieme;
   2)  illegittimita'  del  piano  per  violazione  dell'ultimo comma
dell'art.  3  del  regio  decreto  n.  1357  del  1940 secondo cui la
soprintendenza  attende alla redazione del piano "secondo le ricevute
direttive", in quanto tali direttive mancano nei decreti ministeriali
che  hanno promesso la redazione del piano. Motivo addotto dai comuni
di Cagliari e Quartu S. Elena e dai signori Salvetti.
  Si   ritiene  infondato  il  ricorso,  in  quanto  l'emanazione  di
direttive  non  inerisce  necessariamente  al  potere  di disporre la
redazione di un piano territoriale paesistico, che rappresenta invece
l'esercizio di un potere discrezionale;
   3)  violazione  dell'art.  23, comma secondo, del regio decreto n.
1357   del   1940   per  la  sostenuta  mancata  utilizzazione  della
collaborazione  degli  uffici  tecnici dei comuni interessati. Motivo
addotto dal comune di Cagliari.
  Si  ritiene  infondato  il  ricorso, perche' la collaborazione puo'
consistere  in  qualunque attivita', come la fornitura di notizie, di
cartografia,  come  in  effetti  e'  avvenuto,  ed  inoltre la citata
disposizione  prevede  la facolta' e non l'obbligo di avvalersi degli
uffici tecnici comunali;
   4)  si  sostiene  che  la  competenza  per  la redazione dei piani
territoriali   paesistici   appartiene   alla   regione  e  non  alla
soprintendenza.  Motivo  addotto  dal  comune di Cagliari e Quartu S.
Elena e dei signori Salvetti.
  Si ritiene che tale motivo di ricorso sia venuto meno a seguito del
trasferimento  alla regione della competenza di che trattasi disposta
col decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;
   5)  contrasto  del  piano  territoriale  paesistico con i principi
affermati in sede dottrinaria e giurisprudenziale secondo i quali, in
presenza di piani territoriali di coordinamento e di piani regolatori
generali,  i  piani  territoriali paesistici debbono conformarsi alle
direttive  in  essi  tracciate,  limitandosi ad introdurre dettagli o
specificazioni  che  non  ne modifichino la sostanza e che, pertanto,
quando si rende necessario adottare direttive sostanzialmente diverse
per  assicurare  la tutela delle bellezze naturali, occorre, prima di
approvare  il  piano  territoriale paesistico, apportare le opportune
varianti ai citati piani urbanistici.
  Si  sostiene,  inoltre,  che  in  presenza  di  un piano regolatore
generale  la  pubblica amministrazione e' tenuta, prima di imporre un
vincolo  paesistico,  ad  accertare  se le esigenze del paesaggio non
siano  gia'  sufficientemente  tutelate delle limitazioni imposte del
piano  paesistico  (Cons.  di Stato, sez. I, 19 aprile 1967, n. 740).
Motivi addotti dal comune di Cagliari.
  Si  ritiene  infondato  il  ricorso  in quanto la giurisprudenza e'
costante  nell'affermare  la  possibilita'  di imposizione di vincoli
paesistici  e  di  piano  territoriale  paesistico anche in zone gia'
regolarmente dotate da piani territoriali di coordinamento e da piano
regolatore generale.
  Si  aggiunge,  inoltre,  che, in generale, dalla giurisprudenza (ad
es.  Cons.  di Stato, sez. I, 11 luglio 1969) e del sistema normativo
riguardante  i  rapporti  tra  disciplina  urbanistica  e  tutela del
paesaggio emerge un principio che puo' definirsi dell'autonomia delle
previsioni  urbanistiche da quelle derivanti dalla tutela paesistica,
anche  contenute  in un piano territoriale paesistico che ha indubbia
natura  di  piano  di  settore,  preordinato cioe' alla tutela di uno
specifico  interesse  pubblico, quello inerente ai beni soggetti alla
legge n. 1497 del 1939;
   6)  il  comune di Cagliari lamenta che i vincoli imposti dal piano
territoriale  paesistico  vanno  oltre  i limiti del regolamento e in
particolare  per  quanto  riguarda  le zone del Poetto e che il piano
territoriale   paesistico   introduce   varianti  al  sistema  viario
all'interno del piano paesistico di Monte Urpinu. Si osserva che, per
quanto riguarda Monte Urpinu, i vincoli in questione sono da ritenere
coerenti  con  la  funzione  e  la  natura  e le funzioni di piano di
settore  proprie  del  piano territoriale paesistico e sono legittimi
anche  se  difformi  dagli  strumenti  urbanistici,  per  la rilevata
autonomia  degli  strumenti  urbanistici  da quelli paesistici. Viene
meno  il  rilievo  per  quanto  riguarda  la zona del Poetto, essendo
esclusa dal piano;
   7)   mancata   considerazione   nel   piano  della  viabilita'  di
scorrimento   litoranea   prevista  dal  p.p.g.,  ed  in  parte  gia'
realizzata. Motivo addotto dal comune di Cagliari.
  Si ritiene che tale rilievo sia implicitamente accolto nel piano;
   8) impossibilita' di garantire, negli anni futuri, il mantenimento
delle  particolari  condizioni ambientali nelle sottozone D1 poiche',
per   motivi   igienici,  potra'  essere  modificato  il  sistema  di
confluenza di diversi canali. Motivo addotto dal comune di Cagliari.
  Si  ritiene  infondato  il  motivo  in quanto il piano territoriale
paesistico   prevede  opere  di  difesa  e  di  arginatura  che  sono
strettamente connesse con il mantenimento delle acque e del regime
  idrico   proprio   per   la  conservazione  di  quelle  particolari
   condizioni;
9) le opposizioni indicate ai punti 9), 10), 11), 12) e 13) del
ricorso  presentato  dal  comune  di Cagliari risultano accolti nelle
modifiche apportate al piano della commissione;
   10)  illegittimita'  del piano territoriale paesistico in quanto i
vincoli  paesistici  non  possono  comperare  il  divieto  totale  di
edificazione  nelle  zone  considerate.  Motivo addotto dal comune di
Quartu S. Elena e dei signori Salvetti.
  Si  ritiene  in  generale  che  - come annunciato anche dalla Corte
costituzionale  con  sentenza n. 55 del 29 maggio 1978 - nell'ipotesi
di  vincolo  paesistico  su  beni  che hanno il carattere di bellezza
naturale,   la  pubblica  amministrazione,  dichiarando  un  bene  di
pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare
una potesta' che le e' attribuita dallo stesso regime di godimento di
quel   bene,  cosicche'  l'amministrazione  puo'  anche  proibire  di
edificare in modo assoluto sulle aree vincolate che siano considerate
fabbricabili  (v.  da ultima la sentenza della Corte costituzionale 6
maggio 1971, n. 106).
  Si  ritiene,  tuttavia,  in quanto ininfluente ai fini della tutela
paesistica,  di consentire nella porzione di territorio del comune di
Quartu  S.  Elena, delimitato dai vertici E-F-G, la realizzazione del
piano  di  zona 167 Costa Bentu gia' adottato dal comune; esso dovra'
essere  ubicato  nella  zona  centrale  del suddetto triangolo con un
fronte  complessivo  di  circa  330  mt  e sara' sottoposto al parere
specifico dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport.
  Le  zone  verdi  di  detto  piano  167  dovranno essere concentrate
prospicenti lo Stagno di Quartu.
  Si   esclude   inoltre,  dal  piano  paesistico,  per  la  suddetta
considerazione,  la parte di territorio del comune di Quartu S. Elena
compresa  fra i vertici C' (posto sulla linea C-D alla distanza di mt
160  dal  vertice  C),  C''  (posto sulla distanza di mt 570 su di un
allineamento  formante  con  la  linea  C-D  un  angolo di 40 ), e il
vertice D.
  Detta  area  potra' essere utilizzata dal comune di Quartu S. Elena
per  completare  il  piano degli impianti sportivi secondo la propria
normativa  attuale  e dovra' essere sottoposto al parere preventivo e
specifico dell'assessorato della pubblica istruzione.
  La   residua  zona  classificata  C2  dal  piano  paesistico  viene
riclassificata C1;
   11)  contraddizione  del comportamento della soprintendenza che ha
redatto  il piano, posto che la stessa, mentre da un lato ha espresso
parere  favorevole al vigente P.d.F. di Quartu, dall'altro, col piano
territoriale    paesistico,   avrebbe   considerato   successivamente
l'insufficienza di tale strumento urbanistico.
  Motivo  addotto  dal  comune  di  Quartu  S.  Elena  e  dei signori
Salvetti.
  Tale  motivo  viene meno in parte sulla base di quanto stabilito al
numero precedente;
   12) omissione del concerto con il Ministro della marina mercantile
e  con  il  Ministro dei lavori pubblici previsto dall'art. 13, comma
primo e secondo, della legge n. 1497 del 1939.
  Motivi  addotti  dai  comuni  di  Cagliari  e Quartu S. Elena e dei
signori Salvetti.
  Tali  motivi si ritengono superati: per quanto riguarda il concerto
del   Ministro  della  marina  mercantile,  in  quanto  lo  stesso  -
unitamente al Ministero delle finanze - ha espresso il proprio parere
in  ordine  alla  dichiarazione  di notevole interesse pubblico della
zona  degli  Stagni  di Molentargius, come risulta dai decreti emessi
dal  Ministro per i beni culturali e ambientali in data 24 marzo 1977
e  pubblicati,  e  per  quanto  riguarda il concerto del Ministro dei
lavori  pubblici,  a  seguito  del  trasferimento  alla regione degli
uffici  periferici  del  predetto Ministero, i quali avrebbero dovuto
esaminare il piano territoriale paesistico;
   13) mancanza dei presupposti oggettivi previsti dalla legge per la
realizzazione  di  un  piano  territoriale  paesistico, nella zona in
questione   in   ordine  alla  qualificazione  di  bellezze  naturali
d'insieme  e  panoramiche  data  alla  stessa,  che  non  si  ritiene
confortata da elementi obiettivi e di fatto.
  Motivo  addotto  dai  signori  Pistis  Ennio Vindice, Serri Luigi e
Stocchino Antonio.
  Si  ritiene  infondato  il  ricorso per le considerazioni che sulla
"bellezza   naturale"  della  zona  vengono  svolte  nella  relazione
illustrativa del piano, cui si fa espresso riferimento;
   14) contradditorieta' del piano territoriale paesistico; in quanto
prevede  l'inedificabilita'  di  talune aree (come quelle dei signori
Salvetti,  F.  28,  mappale  199  di  circa  2.000 mq), mentre quelle
finiture sono interamente edificate.
  Motivo addotto dei signori Salvetti.
  Si  ritiene  infondato tale motivo, in quanto il piano territoriale
paesistico,  dispone  per il futuro e non puo' essere condizionato da
situazioni di fatto esistenti;
   15)  contradditorieta'  del  piano territoriale paesistico, con le
previsioni  del  programma  di  fabbricazione del comune di Quartu S.
Elena.
  Motivo addotto dei signori Salvetti.
  Al   riguardo  si  richiama  la  gia'  rilevata  autonomia  tra  le
previsioni  urbanistiche  e  quella della tutela paesistica. Peraltro
tale  motivo  risulta  in  parte accolto in base a quanto indicato al
precedente punto 10);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato,  con  le  condizioni  e  prescrizioni  di cui in
premessa,  in  piano  territoriale  paesistico  del Molentargius e di
Monte  Urpinu,  gia'  elaborato  dalla  soprintendenza ai monumenti e
gallerie  (ora  soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,
artistici  e  storici)  per  le  province  di  Cagliari  e  Oristano,
modificato  dalla  commissione  di  cui all'art. 24 del Regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357,  nominata  con  decreto del presidente della
giunta  regionale  n.  257  del  22  settembre  1976, nella relazione
definitiva  risultante  dai  seguenti elaborati, allegati al presente
decreto di cui fanno parte integrante e sostanziale:
   1)  inquadramento comprensoriale del piano territoriale paesistico
in scala 1:25.000 (allegato 1);
   2) zone di rispetto scala 1:10.000 (allegato 2);
   3) regolamento di attuazione composto da 29
articoli (allegato 3);
   4) relazione illustrativa (allegato 4).