L'ASSESSORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI CULTURALI, INFORMAZIONE SPETTACOLO E SPORT Visto lo statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regolamento di attuazione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 17 gennaio 1974, col quale e' stata disposta la redazione di un piano territoriale paesistico della zona degli Stagni di Molentargius e ne e' stato affidato lo studio e la elaborazione alla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari; Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 20 novembre 1974, col quale e' stata estesa la redazione del predetto piano anche alle zone del Monte Urpinu; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che trasferisce la competenza per la redazione e approvazione dei piani territoriali paesistici della regione sarda; Vista la nota della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari n. 2962 in data 23 luglio 1976, con la quale, per effetto del disposto dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975, e' stato trasmesso alla regione il progetto del piano territoriale paesistico, gia' redatto dalla stessa soprintendenza, unitamente ai ricorsi in opposizione ad essa pervenuti dopo la pubblicazione del piano all'albo pretorio dei comuni interessati (Cagliari e Quartu S. Elena); Accertato che il piano territoriale paesistico e' stato depositato presso la segreteria comunale, per la durata di tre mesi, nel comune di Cagliari con decorrenza dal 17 aprile 1975, e nel comune di Quartu S. Elena con decorrenza dal 12 aprile 1975; Accertato, altresi', che la soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, a norma dell'art. 24 del regolamento n. 1357, ha trasmesso il piano con nota n. 1644, 1645 e 1646, in data 14 aprile 1975, rispettivamente, all'unione provinciale agricoltori, all'ordine provinciale degli ingegneri e all'associazione provinciale degli industriali per il deposito presso le rispettive sedi; Visto il decreto del Presidente della giunta regionale n. 257 del 29 settembre 1976, col quale e' stata nominata la commissione consultiva prevista dall'art. 24 del regolamento n. 1357/1940, dal quale si desume la implicita ricezione del piano redatto dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari; Visto il predetto piano come redatto dalla soprintendenza che risulta composto dai seguenti elaborati: 1) inquadramento comprensoriale; 2) zone di rispetto; 3) regolamento di applicazione; 4) relazione illustrativa; Visti gli atti della citata commissione di cui all'art. 24 del regolamento n. 1357/1940, che constano di: 1) inquadramento comprensoriale; 2) relazione illustrativa del piano; 3) nuovo testo del "regolamento"; 4) zona di rispetto; 5) verbali delle sedute; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale viene data esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 17 giugno 1977 col quale viene dichiarata di valore internazionale la zona umida denominata "Stagno di Molentargius", per effetto della citata convenzione di Ramsar; Visto il decreto in data 24 marzo 1977, emesso dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della marina mercantile e col Ministro delle finanze, col quale viene dichiarata di notevole interesse pubblico la zona degli Stagni di Molentargius in territorio del comune di Cagliari; Visto il decreto in data 24 marzo 1977, emesso dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della marina mercantile e col Ministro delle finanze, col quale viene dichiarata di notevole interesse pubblico la zona degli Stagni di Molentargius in territorio del comune di Quartu S. Elena; Vista la deliberazione del consiglio comunale di Cagliari n. 1582 in data 13 aprile 1977, con la quale - rilevata la urgente indilazionabile necessita' di adottare una decisione in merito all'ubicazione del depuratore fognario e di dare corso alla rapida realizzazione dell'opera che rappresenta la condizione indispensabile per far fronte alla gravissima situazione igienico-sanitaria della citta' - si e' stabilito di localizzare il depuratore fognario nella localita' "Is Arenas"; Considerato che la commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357 del 1940 ha previsto il divieto di ubicazione di impianti tecnologici nella predetta localita'; Vista la deliberazione della giunta regionale in data 27 gennaio 1978, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'approvazione del piano territoriale paesistico di Molentargius e del Monte Urpinu - redatto dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, quale risulta dalle modifiche apportate dalla citata commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 - con la variante intesa a consentire la realizzazione del depuratore fognario nella localita' "Is Arenas"; Ritenuto che la realizzazione del depuratore fognario nella localita' di "Is Arenas", con le opportune condizioni e garanzie che saranno indicate nel presente decreto, non contrasti con le finalita' del piano territoriale paesistico, ne' con gli impegni assunti dall'Italia con la convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 e che lo stesso e' da ritenere indispensabile non solo in considerazione della grave situazione igienico-sanitaria della citta' di Cagliari, ma anche per la salvaguardia dello Stagno di Molentargius e particolarmente della parte denominata Bellarosa Minore; Considerato che la commissione, richiesta del proprio parere in ordine alla modifica del piano territoriale paesistico di cui alla citata deliberazione della giunta regionale, ha ritenuto - in seduta del 10 marzo 1978 - di non poter esprimere, al riguardo, alcun parere, per mancanza di elementi di conoscenza e di indicazioni ai fini della valutazione dell'inserimento dell'impianto fognario nel piano; Vista la deliberazione della giunta regionale in data 22 settembre 1978 (36/15/15), con la quale sono state apportate, sulla base dei ricorsi presentati, ulteriori modifiche al piano territoriale paesistico come approvato dalla citata commissione consultiva; Ritenuto di dover adeguare, di conseguenza, il piano territoriale paesistico alle predette modifiche; Visti ed esaminati i ricorsi in opposizione presentati dai comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena, nonche' dei signori D'Aquila Rosa in Ligozzi, Pistis Giudice e piu', Salvetti; Ritenuto, pertanto, di dover adottare, in ordine ai predetti ricorsi, le decisioni di cui appresso: 1) illegittimita' del piano territoriale paesistico per mancata corrispondenza fra l'oggetto del piano e quello previsto nei decreti ministeriali di incarico di redazione, in quanto il piano comprende oltre la "zona degli Stagni di Molentargius e del Monte Urpinu, compresa nei territori comunali di Cagliari e Quartu S. Elena" - come indicato nei decreti del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 1974 - anche la "zona degli Stagni di Quartu S. Elena e del litorale del Poetto", motivo addotto dai comuni di Cagliari e Quartu S. Elena e della sig.ra D'Aquila Rosa in Ligozzi, Deplano Teresa e piu'. A parziale accoglimento, viene esclusa dal piano la zona indicata nella cartografia con la lettera "A" riguardante la fascia litoranea del Poetto dei comuni di Cagliari e Quartu S. Elena compresa tra le vasche salanti e il mare, in quanto non prevista dai decreti ministeriali che hanno disposto la redazione del piano stesso ed in quanto detta fascia litoranea puo' trovare disciplina piu' adeguata mediante altri e diversi strumenti urbanistici, a condizione che venga salvaguardata la bellezza d'insieme; 2) illegittimita' del piano per violazione dell'ultimo comma dell'art. 3 del regio decreto n. 1357 del 1940 secondo cui la soprintendenza attende alla redazione del piano "secondo le ricevute direttive", in quanto tali direttive mancano nei decreti ministeriali che hanno promesso la redazione del piano. Motivo addotto dai comuni di Cagliari e Quartu S. Elena e dai signori Salvetti. Si ritiene infondato il ricorso, in quanto l'emanazione di direttive non inerisce necessariamente al potere di disporre la redazione di un piano territoriale paesistico, che rappresenta invece l'esercizio di un potere discrezionale; 3) violazione dell'art. 23, comma secondo, del regio decreto n. 1357 del 1940 per la sostenuta mancata utilizzazione della collaborazione degli uffici tecnici dei comuni interessati. Motivo addotto dal comune di Cagliari. Si ritiene infondato il ricorso, perche' la collaborazione puo' consistere in qualunque attivita', come la fornitura di notizie, di cartografia, come in effetti e' avvenuto, ed inoltre la citata disposizione prevede la facolta' e non l'obbligo di avvalersi degli uffici tecnici comunali; 4) si sostiene che la competenza per la redazione dei piani territoriali paesistici appartiene alla regione e non alla soprintendenza. Motivo addotto dal comune di Cagliari e Quartu S. Elena e dei signori Salvetti. Si ritiene che tale motivo di ricorso sia venuto meno a seguito del trasferimento alla regione della competenza di che trattasi disposta col decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480; 5) contrasto del piano territoriale paesistico con i principi affermati in sede dottrinaria e giurisprudenziale secondo i quali, in presenza di piani territoriali di coordinamento e di piani regolatori generali, i piani territoriali paesistici debbono conformarsi alle direttive in essi tracciate, limitandosi ad introdurre dettagli o specificazioni che non ne modifichino la sostanza e che, pertanto, quando si rende necessario adottare direttive sostanzialmente diverse per assicurare la tutela delle bellezze naturali, occorre, prima di approvare il piano territoriale paesistico, apportare le opportune varianti ai citati piani urbanistici. Si sostiene, inoltre, che in presenza di un piano regolatore generale la pubblica amministrazione e' tenuta, prima di imporre un vincolo paesistico, ad accertare se le esigenze del paesaggio non siano gia' sufficientemente tutelate delle limitazioni imposte del piano paesistico (Cons. di Stato, sez. I, 19 aprile 1967, n. 740). Motivi addotti dal comune di Cagliari. Si ritiene infondato il ricorso in quanto la giurisprudenza e' costante nell'affermare la possibilita' di imposizione di vincoli paesistici e di piano territoriale paesistico anche in zone gia' regolarmente dotate da piani territoriali di coordinamento e da piano regolatore generale. Si aggiunge, inoltre, che, in generale, dalla giurisprudenza (ad es. Cons. di Stato, sez. I, 11 luglio 1969) e del sistema normativo riguardante i rapporti tra disciplina urbanistica e tutela del paesaggio emerge un principio che puo' definirsi dell'autonomia delle previsioni urbanistiche da quelle derivanti dalla tutela paesistica, anche contenute in un piano territoriale paesistico che ha indubbia natura di piano di settore, preordinato cioe' alla tutela di uno specifico interesse pubblico, quello inerente ai beni soggetti alla legge n. 1497 del 1939; 6) il comune di Cagliari lamenta che i vincoli imposti dal piano territoriale paesistico vanno oltre i limiti del regolamento e in particolare per quanto riguarda le zone del Poetto e che il piano territoriale paesistico introduce varianti al sistema viario all'interno del piano paesistico di Monte Urpinu. Si osserva che, per quanto riguarda Monte Urpinu, i vincoli in questione sono da ritenere coerenti con la funzione e la natura e le funzioni di piano di settore proprie del piano territoriale paesistico e sono legittimi anche se difformi dagli strumenti urbanistici, per la rilevata autonomia degli strumenti urbanistici da quelli paesistici. Viene meno il rilievo per quanto riguarda la zona del Poetto, essendo esclusa dal piano; 7) mancata considerazione nel piano della viabilita' di scorrimento litoranea prevista dal p.p.g., ed in parte gia' realizzata. Motivo addotto dal comune di Cagliari. Si ritiene che tale rilievo sia implicitamente accolto nel piano; 8) impossibilita' di garantire, negli anni futuri, il mantenimento delle particolari condizioni ambientali nelle sottozone D1 poiche', per motivi igienici, potra' essere modificato il sistema di confluenza di diversi canali. Motivo addotto dal comune di Cagliari. Si ritiene infondato il motivo in quanto il piano territoriale paesistico prevede opere di difesa e di arginatura che sono strettamente connesse con il mantenimento delle acque e del regime idrico proprio per la conservazione di quelle particolari condizioni; 9) le opposizioni indicate ai punti 9), 10), 11), 12) e 13) del ricorso presentato dal comune di Cagliari risultano accolti nelle modifiche apportate al piano della commissione; 10) illegittimita' del piano territoriale paesistico in quanto i vincoli paesistici non possono comperare il divieto totale di edificazione nelle zone considerate. Motivo addotto dal comune di Quartu S. Elena e dei signori Salvetti. Si ritiene in generale che - come annunciato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 55 del 29 maggio 1978 - nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potesta' che le e' attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, cosicche' l'amministrazione puo' anche proibire di edificare in modo assoluto sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili (v. da ultima la sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 1971, n. 106). Si ritiene, tuttavia, in quanto ininfluente ai fini della tutela paesistica, di consentire nella porzione di territorio del comune di Quartu S. Elena, delimitato dai vertici E-F-G, la realizzazione del piano di zona 167 Costa Bentu gia' adottato dal comune; esso dovra' essere ubicato nella zona centrale del suddetto triangolo con un fronte complessivo di circa 330 mt e sara' sottoposto al parere specifico dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Le zone verdi di detto piano 167 dovranno essere concentrate prospicenti lo Stagno di Quartu. Si esclude inoltre, dal piano paesistico, per la suddetta considerazione, la parte di territorio del comune di Quartu S. Elena compresa fra i vertici C' (posto sulla linea C-D alla distanza di mt 160 dal vertice C), C'' (posto sulla distanza di mt 570 su di un allineamento formante con la linea C-D un angolo di 40 ), e il vertice D. Detta area potra' essere utilizzata dal comune di Quartu S. Elena per completare il piano degli impianti sportivi secondo la propria normativa attuale e dovra' essere sottoposto al parere preventivo e specifico dell'assessorato della pubblica istruzione. La residua zona classificata C2 dal piano paesistico viene riclassificata C1; 11) contraddizione del comportamento della soprintendenza che ha redatto il piano, posto che la stessa, mentre da un lato ha espresso parere favorevole al vigente P.d.F. di Quartu, dall'altro, col piano territoriale paesistico, avrebbe considerato successivamente l'insufficienza di tale strumento urbanistico. Motivo addotto dal comune di Quartu S. Elena e dei signori Salvetti. Tale motivo viene meno in parte sulla base di quanto stabilito al numero precedente; 12) omissione del concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dei lavori pubblici previsto dall'art. 13, comma primo e secondo, della legge n. 1497 del 1939. Motivi addotti dai comuni di Cagliari e Quartu S. Elena e dei signori Salvetti. Tali motivi si ritengono superati: per quanto riguarda il concerto del Ministro della marina mercantile, in quanto lo stesso - unitamente al Ministero delle finanze - ha espresso il proprio parere in ordine alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona degli Stagni di Molentargius, come risulta dai decreti emessi dal Ministro per i beni culturali e ambientali in data 24 marzo 1977 e pubblicati, e per quanto riguarda il concerto del Ministro dei lavori pubblici, a seguito del trasferimento alla regione degli uffici periferici del predetto Ministero, i quali avrebbero dovuto esaminare il piano territoriale paesistico; 13) mancanza dei presupposti oggettivi previsti dalla legge per la realizzazione di un piano territoriale paesistico, nella zona in questione in ordine alla qualificazione di bellezze naturali d'insieme e panoramiche data alla stessa, che non si ritiene confortata da elementi obiettivi e di fatto. Motivo addotto dai signori Pistis Ennio Vindice, Serri Luigi e Stocchino Antonio. Si ritiene infondato il ricorso per le considerazioni che sulla "bellezza naturale" della zona vengono svolte nella relazione illustrativa del piano, cui si fa espresso riferimento; 14) contradditorieta' del piano territoriale paesistico; in quanto prevede l'inedificabilita' di talune aree (come quelle dei signori Salvetti, F. 28, mappale 199 di circa 2.000 mq), mentre quelle finiture sono interamente edificate. Motivo addotto dei signori Salvetti. Si ritiene infondato tale motivo, in quanto il piano territoriale paesistico, dispone per il futuro e non puo' essere condizionato da situazioni di fatto esistenti; 15) contradditorieta' del piano territoriale paesistico, con le previsioni del programma di fabbricazione del comune di Quartu S. Elena. Motivo addotto dei signori Salvetti. Al riguardo si richiama la gia' rilevata autonomia tra le previsioni urbanistiche e quella della tutela paesistica. Peraltro tale motivo risulta in parte accolto in base a quanto indicato al precedente punto 10); Decreta: Art. 1. 1. E' approvato, con le condizioni e prescrizioni di cui in premessa, in piano territoriale paesistico del Molentargius e di Monte Urpinu, gia' elaborato dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie (ora soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici) per le province di Cagliari e Oristano, modificato dalla commissione di cui all'art. 24 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nominata con decreto del presidente della giunta regionale n. 257 del 22 settembre 1976, nella relazione definitiva risultante dai seguenti elaborati, allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante e sostanziale: 1) inquadramento comprensoriale del piano territoriale paesistico in scala 1:25.000 (allegato 1); 2) zone di rispetto scala 1:10.000 (allegato 2); 3) regolamento di attuazione composto da 29 articoli (allegato 3); 4) relazione illustrativa (allegato 4).