IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso; Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 e' elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale; Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente e' fissato nella misura del 15,375%; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' fissato nella misura del 27,375 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Roma, 20 ottobre 1992 Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CRISTOFORI