IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 16, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n. 396;
  Esaminata  la  deliberazione in data 30 giugno 1992 con la quale il
consiglio dell'Ordine  nazionale  dei  biologi  ha  determinato,  per
l'anno  1993,  la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti
nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' l'ammontare della tassa per
il rilascio dei certificati e dei  pareri  sulla  liquidazione  degli
onorari;
                              Decreta:
  E'  approvata la deliberazione in data 30 giugno 1992 del consiglio
dell'Ordine nazionale dei biologi, allegata al presente decreto,  che
stabilisce,  per l'anno 1993, la misura del contributo annuale dovuto
dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonche'  l'ammontare
della  tassa  per  il  rilascio  dei  certificati  e  dei  pareri  di
congruita' sulla liquidazione degli onorari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 ottobre 1992
                                                Il Ministro: MARTELLI
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di faciliare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             - L'art. 16 della legge n. 396/1967  (Ordinamento  della
          professionale  di  biologo),  cosi'  recita: "Art. 16. - Il
          consiglio dell'Ordine ha sede in Roma  ed  e'  composto  da
          nove  membri,  eletti  fra  gli  iscritti all'albo, a norma
          degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla
          data di insediamento.
             Il   consiglio   dell'Ordine   esercita   le    seguenti
          attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:
              a) - f) (omissis);
               g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a
          coprire  le  spese  per  il  funzionamento dell'Ordine, con
          deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la
          giustizia,   la   misura   del   contributo   annuale    da
          corrispondersi   dagli  iscritti  nell'albo  o  nell'elenco
          nonche' della tassa per il rilascio dei certificati  e  dei
          pareri sulla liquidazione degli onorari".