IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 16, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n. 396; Esaminata la deliberazione in data 30 giugno 1992 con la quale il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha determinato, per l'anno 1993, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari; Decreta: E' approvata la deliberazione in data 30 giugno 1992 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, allegata al presente decreto, che stabilisce, per l'anno 1993, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonche' l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri di congruita' sulla liquidazione degli onorari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 1992 Il Ministro: MARTELLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di faciliare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - L'art. 16 della legge n. 396/1967 (Ordinamento della professionale di biologo), cosi' recita: "Art. 16. - Il consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed e' composto da nove membri, eletti fra gli iscritti all'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento. Il consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme: a) - f) (omissis); g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonche' della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari".