IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i
criteri  generali  di rilascio delle autorizzazioni internazionali al
trasporto di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
67 del 21 marzo 1988);
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 settembre 1990, recante criteri
per il rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'autotrasporto  Italia-
Austria  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre
1990);
  Visto il decreto ministeriale 1› marzo 1991 concernente criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto  internazionale  di
merci  tra  l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 1991);
  Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente criteri per
il rilascio delle autorizzazioni per  l'autotrasporto  internazionale
di  merci  tra Italia ed Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 29 marzo 1991);
  Visto il decreto  ministeriale  25  settembre  1991  con  il  quale
l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni
Austria  e'  stata  ridotta  del  20%  rispetto  al numero dei viaggi
regolarmente effettuato dalle aziende di  trasporto  nel  periodo  di
monitoraggio  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233  del 4
ottobre 1991);
  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 recante  determinazioni
di   nuovi   criteri   per   il  rilascio  delle  autorizzazioni  per
l'autotrasporto di merci Italia-Austria  per  il  periodo  10  giugno
1992-9  giugno  1993  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 108
dell'11 maggio 1992);
  Visto il decreto ministeriale 1› agosto 1992 concernente i  criteri
di  attribuzione  delle autorizzazioni al trasporto internazionale di
merci su strada tra l'Italia  e  l'Austria  relativi  al  contingente
1992-93  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 184 del 6 agosto
1992);
  Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria  sul  traffico  di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Dal  1›  gennaio  1993  ai  posti  di  frontiera italo-austriaci ai
vettori italiani, interessati all'attraversamento  dell'Austria,  per
effettuare  un autotrasporto di merci sia in conto terzi che in conto
proprio,  verranno  rilasciati  non  piu'  modelli  autorizzativi  ma
ecopunti.