IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  per  effetto  della  presente  emissione  e delle
precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto
dall'ottavo comma dell'art. 3 della  legge  finanziaria  31  dicembre
1991, n. 416, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 419;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74.
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visti i propri decreti 25 settembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231, del 1› ottobre 1992), 9  ottobre  1992  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 243, del 15 ottobre 1992) e 23 ottobre
1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  256,  del  30  ottobre
1992), con i quali sono state disposte le emissioni, rispettivamente,
della  prima, della seconda e della terza tranche di buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1› ottobre 1992/1995;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  quarta  tranche  dei  predetti buoni del Tesoro
poliennali 1› ottobre 1992/1995, da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1› ottobre 1992/1995, per un importo di  lire  2.500
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto ministeriale 25 settembre 1992,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1› aprile ed  il  1›  ottobre  di  ogni
anno,  come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali
1› ottobre 1992/1995.