Con  decreto ministeriale 7 ottobre 1992 la riscossione del carico
di  I.V.A.  ed  accessori  di  L.  159.042.262  dovuto  dalla  S.r.l.
Termotubi,  con  sede  in  Portoscuso,  e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Cagliari nel provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare
degli  interessi  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata  societa',  la  quale,  comunque,
dovra'  prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale
parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti  esecutivi.
La  sospensione  sara'  revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con  decreto ministeriale 7 ottobre 1992 la riscossione del carico
di I.V.A. ed accessori di L. 69.426.380 dovuto dalla  ditta  Sami  di
Deriu  Antonio, con sede in Portoscuso, e' stata sospesa ai sensi del
terzultimo comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della
legge 28 febbraio 1980, n. 46, per  un  periodo  di  dodici  mesi,  a
decorrere  dalla  data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di
Cagliari nel provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare
degli  interessi  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4
della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra'  in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali della sopramenzionata ditta  Sami,  la  quale,  comunque,
dovra'  prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale
parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti  esecutivi.
La  sospensione  sara'  revocata con successivo decreto ove vengano a
cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o  venga  a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.