IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, con il quale e' stata approvata la tabella dei coefficienti di
ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciale, arti e professioni;
Tenuto conto di quanto rappresentato dalla Confindustria con
istanze del 17 agosto 1989 e del 3 agosto 1990 in merito
all'opportunita' di integrare la tabella dei coefficienti di
ammortamento in relazione a specifici settori di attivita';
Tenuto conto dell'istanza della Confederazione italiana dei
trasporti, volta a promuovere l'inserimento nel gruppo XVIII, specie
6a, 7a, 8a e 9a della predetta tabella dei coefficienti di
ammortamento di una voce, riguardante le autovetture, identica a
quella prevista per le altre categorie di imprese;
Tenuto conto della richiesta dell'associazione degli industriali
della provincia di Macerata con la quale e' stata chiesta conferma
che, come chiarito con la risoluzione n. 9/2010 del 14 novembre 1979,
gli stampi utilizzati per la produzione di fondi in poliuretano ed in
gomma per calzature sono da considerarsi dal punto di vista tecnico-
produttivo vere e proprie attrezzature da ammortizzare con il
coefficiente del 40%;
Visti i pareri tecnici della Direzione generale del catasto e dei
SS.TT.EE. 2B/652 del 6 novembre 1979, 2B/514 dell'11 giugno 1990 e
2B/534 del 4 febbraio 1991;
Considerata l'opportunita' di integrare la predetta tabella dei
coefficienti di ammortamento per tener conto delle richieste
sopraindicate;
Decreta:
La tabella dei coefficienti di ammortamento, allegata al decreto
ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e' integrata come
segue:
Gruppo V:
nella specie 17a il titolo "Produzione di bevande analcoliche,
gassate e di acque minerali artificiali" va sostituito con
"Produzione di bevande analcoliche gassate e non" e le parole
"(compresi i frigoriferi e distributori automatici di bevande
imbottigliate)" indicate in parentesi nella voce "attrezzatura varia
e minuta e di laboratorio" vanno sostituite con "(compresi i
frigoriferi, i distributori automatici di bevande imbottigliate, le
bottiglie a rendere, le casse, i fusti, le pedane e i distributori da
banco)";
e' istituita la specie 19a "Imbottigliamento di acque minerali
naturali" cosi' articolata:
"Fabbricati destinati all'industria 4%
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) 10%
Opere idrauliche fisse e pozzi di estrazione
e loro pertinenze 2%
Serbatoi 5%
Impianti di filtrazione e di imbottigliamento 12 (1/2)%
Condutture 8%
Impianti di sollevamento e macchinari in genere 10%
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio
(come nella specie 17a) 20%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici 20%
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in
genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno,
ecc.) 20%
Autovetture, motoveicoli e simili 25%".
Gruppo VII:
nelle specie 12a, le parole "meccanica di precisione" indicate nel
titolo vanno sostituite con le parole "fabbricazione di" e vanno
eleminate le parentesi;
nella specie 16a/ a, dopo la voce "Fabbricati destinati
all'industria (come nella specie 1a/ a) 3%", va inserita la voce:
"Piste di prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%".
Gruppo XII:
nella specie 5a/ c il titolo "Lavorazione del nylon, perlon,
terital ed altre fibre sintetiche" va sostituito con "Lavorazione
delle fibre sintetiche" ed e' istituita la specie 7a/ b titolata
"Fabbricazione di tessuti a maglia (vedi specie 5a/ a)".
Gruppo XIV:
nella specie 1a/ c nella voce "attrezzatura varia e minuta e di
laboratorio 40%" dopo la parola "laboratorio" vanno inserite le
parole "(compresi gli stampi utilizzati per la produzione di fondi in
poliuretano e in gomma per calzature)".
Gruppo XVII:
nella specie 4a/ b vanno eliminate nel titolo le parole "e di
imbottigliamento di acque minerali".
Gruppo XVIII:
nelle specie 6a, 7a, 8a e 9a, vanno aggiunte nel titolo le parole
"Servizi di trasporto e recapito corrispondenza", va soppressa la
voce "Autocarri e rimorchi per trasporto di cose 20%" e vanno
aggiunte le seguenti voci:
"Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli
elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.) . . . . . . . . 20%
Autovetture, motoveicoli e simili . . . . . . . . . . . . 25%".
Gruppo XXII:
nella specie 2a va sostituito il titolo con "Imprese di
smaltimento rifiuti".
Roma, 7 novembre 1992
Il Ministro: GORIA