LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre  1947,  n. 896, e successive
disposizioni;
  Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che  demanda  al  CIP  di
stabilire  con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni
anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in  base
alle  caratteristiche  di  resa, acidita' e umidita', nonche' in base
agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;
  Visto il provvedimento CIP n. 15/1976 del 26 maggio  1976,  con  il
quale  sono  stati  stabiliti  i  criteri  suddetti  per  la campagna
1976-77;
  Visti i provvedimenti n. 15/1985 del 7 marzo 1985 e n. 27/1987  del
30  settembre  1987,  che  modificano ed integrano il soprarichiamato
provvedimento;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1) Si confermano,  per  la  campagna  1992-93,  i  criteri  per  la
determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna
1976-77,  contenuti  nel provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (Gazzetta Ufficiale  n.  152
del  31  maggio  1976),  modificato ed integrato dai provvedimenti n.
15/1985 del 7 marzo 1985 (Gazzetta  Ufficiale  n.  60  dell'11  marzo
1985)  e  n. 27/1987 del 30 settembre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 229
del 1› ottobre 1987), salvo quanto disposto dal successivo punto 2).
  2) Nelle province in cui operino frantoi a ciclo continuo e frantoi
tradizionali, le caratteristiche  di  resa  in  olio  e  di  acidita'
verranno  fissate distintamente per le sanse ottenute dai due tipi di
stabilimento.
   Roma, 12 novembre 1992
                         Il Ministro-Presidente della giunta: GUARINO