AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((......))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. L'articolo 1 del testo di legge delle  tasse  sui  contratti  di
borsa,  approvato  con  regio  decreto  30 dicembre 1923, n. 3278, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale
che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.
  Nella denominazione dei contratti  di  borsa,  agli  effetti  della
tassa, si intendono compresi:
    a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a
contanti,  quanto  a  termine,  fermi, a premio o di riporto, ed ogni
altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto
i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di  enti
morali;  le  azioni ed obbligazioni di societa', comprese le cartelle
degli istituti di credito fondiario, e in generale  qualunque  titolo
di  analoga  natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in
borsa;
    b) le compre-vendite a termine di  valori  in  moneta  o  verghe,
siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
    c)  le  compre-vendite,  a termine, di derrate e merci, stipulate
secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purche'  in  questo
caso  vi  sia l'intervento di uno o piu' mediatori iscritti. Non sono
comprese nella presente  disposizione  le  operazioni  di  sconto  di
cambiali.
  La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per
oggetto  i  titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo
comma, nonche' le quote di partecipazione in societa' di  ogni  tipo,
conclusi  per  atto  pubblico o scrittura privata o comunque in altro
modo non conforme agli usi  di  borsa,  esclusi  quelli  soggetti  ad
imposta  di  registro  in  misura  proporzionale e quelli riguardanti
trasferimenti  effettuati fra soggetti, societa' od enti, tra i quali
esista un rapporto di controllo ai sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma,  ((  numeri 1) e 2), )) del codice civile (a) , o fra societa'
controllate direttamente o indirettamente, ai  sensi  delle  predette
disposizioni,  da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in
enti  aventi  per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita'  commerciali  sono assimilate a quelle di partecipazione in
societa'. Sono esenti  dalla  tassa  le  transazioni  fatte  con  non
residenti. Sono altresi' esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei
contratti  trattati  nel  mercato  dei  contratti  uniformi a termine
relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23,  comma  5,  della
legge 2 gennaio 1991, n. 1 (b) .".
  2.  Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
154,  modificato  dal  comma  1, dell'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 1992, n. 66 (c), e' sostituito dal seguente:
  "1.  La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come
modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  agosto  1960, n. 826, dalla legge 6
ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e
dal   decreto-legge  24  settembre  1987,  n.  391,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n.  477,  e'  sostituita
dalla seguente:
                 TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)
                                                           Per ogni
                                                           100.000
                                                          o frazione
                                                        di L. 100.000
                                                              ---
  a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con
     l'intervento di soggetti diversi da quelli di
     cui alle lettere b) e c):
      azioni, quote e partecipazioni in
       societa' di ogni tipo                                140
      valori in moneta o verghe (**)                        100
      titoli di Stato o garantiti, obbligazioni              16
  b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati,
     o con l'intervento di agenti di cambio o banche
     iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge
     20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge
     20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa
     o societa' di intermediazione mobiliare:
      azioni, quote e partecipazioni in societa' di
       ogni tipo                                             50
      valori in moneta o verghe (**)                         90
      titoli di Stato o garantiti, obbligazioni               9 (***)
  c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di
     intermediazione mobiliare:
      azioni, quote e partecipazioni in societa' di
       ogni tipo                                             12
      valori in moneta o verghe (**)                         40
      titoli di Stato o garantiti, obbligazioni               9 (***)
--------------
   (*)  L'importo  minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito
in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera  c)  aventi  ad
oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i
quali  l'importo  e' stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i
contratti di importo non superiore a L. 400.000.
    (**) Sono esenti i contratti per contanti.
   (***)  L'imposta  dovuta  non  puo'  superare  l'importo   di   L.
1.800.000.".
          --------------
             (a)  Si  trascrive il testo dell'art. 2359, primo comma,
          numeri 1) e 2), del  codice  civile,  come  sostituito,  da
          ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127:
             "Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria".
             (b)  Il  comma  5  dell'art.  23  della  legge n. 1/1991
          (Disciplina dell'attivita' di intermediazione  mobiliare  e
          disposizioni  sull'organizzazione  dei  mercati  mobiliari)
          prevede che: "Per l'istituzione e la disciplina del mercato
          dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato,
          il Ministro del tesoro provvede ai sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556".
             "La  CONSOB  puo'  autorizzare,  nell'ambito delle borse
          valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine  su
          strumenti  finanziari  collegati a valori mobiliari quotati
          nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi
          compresi quelli aventi ad oggetto  indici  su  tali  valori
          mobiliari, tassi di interesse e valute".
             Il  D.P.R.  n.  556/1987  sopracitato  reca:  "Norme  in
          materia di mercato dei  titoli  emessi  o  garantiti  dallo
          Stato.  Integrazione  del  regio-decreto  4 agosto 1913, n.
          1068, concernente regolamento per l'esecuzione della  legge
          20  marzo  1913,  n.  279,  riguardante l'ordinamento delle
          borse di commercio".
             (c) Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (Norme  in
          materia  tributaria  nonche'  per  la semplificazione delle
          procedure di accatastamento degli  immobili  urbani),  come
          modificato  dall'art. 9 del D.L. n. 417/1991 e dal presente
          articolo, e' il seguente:
             "Art. 10.  -  1.  La  tabella  allegata  alla  legge  10
          novembre  1954,  n. 1079, come modificata dal decreto-legge
          30 giugno 1960, n.   589,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre
          1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  novembre
          1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente:
                "TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
               DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)
                                                           Per ogni
                                                           100.000
                                                          o frazione
                                                        di L. 100.000
                                                              ---
   a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con
      l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui
      alle lettere b) e c):
       azioni, quote e partecipazioni in societa' di
        ogni tipo                                           140
       valori in moneta o verghe (**)                       100
       titoli di Stato o garantiti, obbligazioni             16
    b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati,
       o con l'intervento di agenti di cambio o banche
       iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge
       20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge
       20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa
       o societa' di intermediazione mobiliare:
        azioni, quote e partecipazioni in societa' di
         ogni tipo                                           50
        valori in moneta o verghe (**)                       90
        titoli di Stato o garantiti, obbligazioni             9 (***)
     c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di
        intermediazione mobiliare:
         azioni, quote e partecipazioni in societa' di
          ogni tipo                                          12
         valori in moneta o verghe (**)                      40
         titoli di Stato o garantiti, obbligazioni            9 (***)
          --------------
             (*)  L'importo  minimo della tassa per ogni contratto e'
          stabilito in L. 2.500, salvo che per  quelli  di  cui  alla
          lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni
          in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito
          in  L.  3.000.    Sono  esenti  dalla  tassa i contratti di
          importo non superiore a L. 400.000.
             (**) Sono esenti i contratti per contanti.
             (***) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di L.
          1.800.000'.
             1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa e'
          corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti
          bollati, da  redigersi  contestualmente,  ciascuno  per  un
          importo  pari  alla  meta' della tassa dovuta. Sui relativi
          foglietti bollati e'  annotata  la  natura  e  gli  estremi
          dell'operazione.   Per contratti 'pronti contro termine' si
          intendono quei contratti che configurano una  operazione  a
          pronti  ed  una contrapposta operazione a termine, posti in
          essere sotto la stessa data, nei confronti  della  medesima
          controparte,  sugli  stessi  titoli  e  valori  e  per pari
          importo nominale.
             2. La  tassa  puo'  essere  corrisposta  anche  mediante
          applicazione  e  annullamento  da  parte di uno dei diretti
          contraenti, e per un corrispondente importo,  delle  marche
          da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto
          recante  il  trasferimento  o  sulla fattura emessa a norma
          dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
               2- bis. Le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,
          sono  unificate  allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25
          per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di
          durata superiore a diciotto mesi dall'art. 5  del  decreto-
          legge   30   dicembre   1982,   n.   953,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1983,  n.  53,  e'
          ridotta  allo  0,05  per  cento  e  si  applica  anche alle
          operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio
          1977, n. 277. Le disposizioni precedenti  si  applicano  ai
          finanziamenti   erogati   in   base  a  contratti  conclusi
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto.
             2-  ter.  Le  norme del presente articolo si applicano a
          decorrere dal 15 marzo 1988".
             Si riporta il titolo ovvero il testo delle  disposizioni
          soprarichiamate:
              - Legge n. 1079/1954: Modifica alle tasse sui contratti
          di borsa.
              - R.D.L. n. 1607/1932: Disposizioni per la tutela delle
          negoziazioni di titoli e valute.
              -  Art.  21  del  D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA,
          come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 maggio  1979,  n.
          24,  poi  modificato  dall'art.  10  del D.P.R. 30 dicembre
          1981, n. 793, e dall'art. 5 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n.
          954:
             "Art. 21 (Fatturazioni delle operazioni). - Per ciascuna
          operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche
          sotto forma di nota, conto, parcella e simili.  La  fattura
          si  ha  per emessa all'atto della sua consegna o spedizione
          all'altra parte.
             La fattura deve  essere  datata  e  numerata  in  ordine
          progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
             1)  ditta,  denominazione o ragione sociale, residenza o
          domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata  l'operazione,
          nonche'  ubicazione  della stabile organizzazione per i non
          residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita
          IVA. Se non si tratta di imprese, societa'  o  enti  devono
          essere  indicati,  in  luogo  della  ditta, denominazione o
          ragione sociale, il nome e il cognome;
              2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione;
              3)   corrispettivi  ed  altri  dati  necessari  per  la
          determinazione della base imponibile,  compreso  il  valore
          normale  dei  beni  ceduti  a  titolo  di  sconto, premio o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
              4) valore normale degli altri beni ceduti a  titolo  di
          sconto, premio o abbuono;
              5) aliquota e ammontare dell'imposta con arrotondamento
          alla lira delle frazioni inferiori.
             Se  l'operazione  o  le  operazioni  cui si riferisce la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di  cui  ai  numeri
          2),  3)  e  5) devono essere indicati distintamente secondo
          l'aliquota applicabile.
             La fattura deve essere emessa in duplice esemplare,  dal
          soggetto  che  effettua  la  cessione  o la prestazione, al
          momento  di  effettuazione  dell'operazione  determinata  a
          norma  dell'art.  6  ed  uno  degli  esemplari  deve essere
          consegnato o spedito all'altra parte. Per  le  cessioni  di
          beni  la  cui consegna o spedizione risulti da documento di
          trasporto o da altro  documento  idoneo  a  identificare  i
          soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione e avente le
          caratteristiche  determinate con decreto del Ministro delle
          finanze, la  fattura  puo'  essere  emessa  entro  il  mese
          successivo  a  quello  della  consegna  o spedizione e deve
          contenere anche l'indicazione della data e del  numero  dei
          documenti  stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola
          fattura per le cessioni effettuate nel  corso  di  un  mese
          solare  fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono de-
          terminate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei
          predetti documenti.
             Nelle ipotesi di cui al  terzo  comma  dell'art.  17  la
          fattura   deve  essere  emessa,  in  unico  esemplare,  dal
          soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
              La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non
          soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera  l)  (ora
          peraltro soggette all'imposta a norma dell'art. 1, comma 2,
          del   D.L.  19  dicembre  1984,  n.  853,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985,  n.   17;
          trattasi  delle  cessioni di pane e di altri prodotti della
          panetteria,  di  paste  alimentari  e  di   latte   fresco,
          (n.d.r.),  per  le  cessioni  relative a beni in transito o
          depositati in luoghi soggetti  a  vigilanza  doganale,  non
          imponibili  a  norma del secondo comma dell'art. 7, nonche'
          le operazioni non imponibili di cui  agli  articoli  8,  8-
          bis,  9  e  38-  quater  e  per le operazioni esenti di cui
          all'art. 10, tranne quelle indicate al  n.  6).  In  questi
          casi  la  fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare
          dell'imposta, deve recare l'annotazione che  si  tratta  di
          operazione  non  soggetta,  o  non imponibile o esente, con
          l'indicazione della relativa norma.
             Se viene  emessa  fattura  per  operazioni  inesistenti,
          ovvero  se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
          le imposte relative sono indicati  in  misura  superiore  a
          quella  reale,  l'imposta  e' dovuta per l'intero ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
             Le spese di emissione della fattura  e  dei  conseguenti
          adempimenti  e  formalita'  non  possono formare oggetto di
          addebito a qualsiasi titolo".
              - Art. 18 del  D.P.R.  n.  601/1973  (Disciplina  delle
          agevolazioni  tributarie),  come  modificato  dall'art.  14
          della legge 2 dicembre 1975,  n.  576,  dal  comma  2-  bis
          dell'art.   10  del  D.L.  n.  70/1988  (soprariportato)  e
          dall'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 302:
             "Art.   18  (Aliquote  e  base  imponibile  dell'imposta
          sostitutiva).    -  L'imposta  sostitutiva  si  applica  in
          ragione  0,25  per  cento  dell'ammontare  complessivo  dei
          finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati
          in ciascun esercizio. Per i  finanziamenti  fatti  mediante
          apertura  di  credito,  utilizzate  in  conto corrente o in
          qualsiasi   altra   forma   tecnica,   si    tiene    conto
          dell'ammontare del fido.
             L'aliquota   e'  ridotta  allo  0,25  per  cento  per  i
          finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4),  8)  e  9)
          dell'art.  16".
              -  Art.  5,  comma  10, del D.L. n. 953/1982 (Misure in
          materia  tributaria),  come  modificato  dalla   legge   di
          conversione:  "L'aliquota  dell'imposta  sostitutiva  per i
          finanziamenti  all'esportazione,  di  durata  superiore   a
          diciotto  mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1›
          gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 277,  e'
          stabilita nella misura dello 0,25 per cento".
              -  Legge n. 277/1977: Disposizioni sull'assicurazione e
          sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di
          merci  e  servizi,  all'esecuzione  di  lavori   all'estero
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale.