AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((......)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi: a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di societa', comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa; b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa; c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purche' in questo caso vi sia l'intervento di uno o piu' mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali. La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonche' le quote di partecipazione in societa' di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, societa' od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, (( numeri 1) e 2), )) del codice civile (a) , o fra societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in societa'. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresi' esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (b) .". 2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (c), e' sostituito dal seguente: "1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente: TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*) Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000 --- a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 140 valori in moneta o verghe (**) 100 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16 b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o societa' di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 50 valori in moneta o verghe (**) 90 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***) c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 12 valori in moneta o verghe (**) 40 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***) -------------- (*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000. (**) Sono esenti i contratti per contanti. (***) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di L. 1.800.000.". -------------- (a) Si trascrive il testo dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127: "Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria". (b) Il comma 5 dell'art. 23 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) prevede che: "Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556". "La CONSOB puo' autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute". Il D.P.R. n. 556/1987 sopracitato reca: "Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 279, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio". (c) Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 417/1991 e dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 10. - 1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' sostituita dalla seguente: "TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*) Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000 --- a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c): azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 140 valori in moneta o verghe (**) 100 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 16 b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o societa' di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 50 valori in moneta o verghe (**) 90 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***) c) Conclusi tra agenti di cambio o societa' di intermediazione mobiliare: azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo 12 valori in moneta o verghe (**) 40 titoli di Stato o garantiti, obbligazioni 9 (***) -------------- (*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000. (**) Sono esenti i contratti per contanti. (***) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di L. 1.800.000'. 1-bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa e' corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla meta' della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati e' annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti 'pronti contro termine' si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. 2. La tassa puo' essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2- bis. Le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a diciotto mesi dall'art. 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2- ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988". Si riporta il titolo ovvero il testo delle disposizioni soprarichiamate: - Legge n. 1079/1954: Modifica alle tasse sui contratti di borsa. - R.D.L. n. 1607/1932: Disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute. - Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 maggio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, e dall'art. 5 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954: "Art. 21 (Fatturazioni delle operazioni). - Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome; 2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 3) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; 5) aliquota e ammontare dell'imposta con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono de- terminate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l) (ora peraltro soggette all'imposta a norma dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; trattasi delle cessioni di pane e di altri prodotti della panetteria, di paste alimentari e di latte fresco, (n.d.r.), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis, 9 e 38- quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo". - Art. 18 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dal comma 2- bis dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (soprariportato) e dall'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 302: "Art. 18 (Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva). - L'imposta sostitutiva si applica in ragione 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 8) e 9) dell'art. 16". - Art. 5, comma 10, del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione: "L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 277, e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento". - Legge n. 277/1977: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.