IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2  della
legge  n.  738/1986  e  la  relativa  documentazione  presentata il 6
novembre 1991 dalla "The International School  of  Milan"  -  sezione
della "St. Alban's Preparatory School" di Londra;
  Vista  la  relazione  ispettiva  del  15 gennaio 1992 sui piani e i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti professionali  del  personale  direttivo  e  docente  della
"International School of Milan";
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta relazione ispettiva, l'idoneita'  della  "The  International
School   of   Milan"   a   rilasciare  il  diploma  di  baccellierato
internazionale;
  Visto il parere espresso  nell'adunanza  del  15  luglio  1992  dal
Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione il quale ha ritenuto
che:
   1) i piani di studio relativi alla maturita'  linguistica  e  alla
maturita' scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore
di quattro discipline;
   2)  il  piano  di  studi relativo alla maturita' scientifica debba
prevedere oltre alla fisica anche la chimica o la biologia;
   3)  l'insegnamento   della   storia   possa   essere   alternativo
esclusivamente con l'insegnamento della filosofia;
  Ritenuto  di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale
della pubblica  istruzione  nella  parte  in  cui  detto  parere  non
concorda  con  i  criteri  stabiliti  dal  sistema  del baccellierato
internazionale  e  con  quelli   fissati   dalla   citata   ordinanza
ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:
   tre discipline a livello superiore e non quattro;
   opzionalita'  dei  curricula  nell'ambito di determinati gruppi di
discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline
collocate dall'ufficio del baccellierato  internazionale  di  Ginevra
nel  gruppo  6  con  una  terza  lingua moderna o con una materia del
gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;
  Considerato che l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza  ministeriale  n.
429/89   sopracitata  stabilisce  l'obbligo  dell'insegnamento  della
lingua italiana  a  livello  superiore  nei  curricula  delle  scuole
straniere operanti in Italia;
  Considerato  che  ai  sensi del predetto art. 3, comma 3, la lingua
italiana deve essere utilizzata come lingua veicolare per  lo  studio
di almeno due materie;
  Ritenuto  sulla  base  del  parere  del  Consiglio  nazionale della
pubblica istruzione e della relazione ispettiva summenzionata, che  i
corsi  di studio attivati dalla "The International School of Milan" e
i titoli di studio da essa rilasciati quali diplomi di  baccellierato
internazionale    presentano    affinita'    con    quelli   previsti
dall'ordinamento scolastico italiano per il conseguimento dei diplomi
di maturita' scientifica e di maturita' linguistica;
  Ritenuto  che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a
livello superiore  sia  necessario  e  sufficiente  a  caratterizzare
l'indirizzo linguistico;
  Ritenuto che lo studio a livello superiore dalla matematica e della
fisica  sia  necessario  e  sufficiente  a caratterizzare l'indirizzo
scientifico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La "The International  School  of  Milan",  sezione  della  "St.
Alban's  Preparatory  School" di Londra, con sede in via Bezzola, 6 -
20153 Milano, e' iscritta nell'elenco di cui all'art. 2  della  legge
30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.
  2.  I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla "The
International School of Milan" sono  riconosciuti  quali  diplomi  di
maturita'  scientifica  ovvero di maturita' linguistica aventi valore
legale ai sensi dell'art. 1 della legge 30 ottobre 1986, n. 738.
  3. Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis-
cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al
presente  decreto  e  all'utilizzo  della lingua italiana come lingua
veicolare per lo studio delle seguenti discipline:
indirizzo linguistico . . . . . . .     studi matematici o matematica
                                          e teoria della conoscenza
indirizzo scientifico . . . . . . .      matematica e teoria della
                                          conoscenza
  4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato  nei  diplomi  di
cui  al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato B
parimenti annesso al presente decreto.
   Roma, 23 ottobre 1992
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO