IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 30 ottobre 1986, n. 738;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 429 del 19 dicembre 1989;
  Vista la domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2  della
legge  n.  738/1986  e  la  relativa  documentazione presentata il 29
gennaio  1991  dalla  International  School  of  Turin  dell'A.C.A.T.
collegata  con  la  Wellesley  School  di  Wellesley,  Massachussetts
(U.S.A.);
  Vista la relazione ispettiva del  31  marzo  1992  sui  piani  e  i
programmi di studio proposti nonche' sulle strutture utilizzate e sui
requisiti  professionali  del  personale  direttivo  e  docente della
International School of Turin dell'A.C.A.T.;
  Accertata  sulla  base  dell'esame  della  documentazione  e  della
predetta  relazione ispettiva, l'idoneita' della International School
of Turin dell'A.C.A.T.  a  rilasciare  il  diploma  di  baccellierato
internazionale;
  Visto  il  parere  espresso  nell'adunanza  del  15 luglio 1992 dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione il quale, tra  l'altro,
ha ritenuto che:
   1)  i  piani  di studio relativi alla maturita' linguistica e alla
maturita' scientifica debbano prevedere lo studio a livello superiore
di quattro discipline;
   2) il piano di studi relativo  alla  maturita'  scientifica  debba
prevedere  l'insegnamento  della chimica o della biologia e non anche
della fisica;
   3) l'insegnamento  del  latino  nell'indirizzo  scientifico  debba
essere previsto in alternativa alla lingua straniera gruppo 2;
  Ritenuto  di non poter accogliere il parere del Consiglio nazionale
della pubblica  istruzione  nella  parte  in  cui  detto  parere  non
concorda  con  i  criteri  stabiliti  dal  sistema  del baccellierato
internazionale,  e  con  quelli  fissati   dalla   citata   ordinanza
ministeriale n. 429/89 qui di seguito elencati:
   tre discipline a livello superiore e non quattro;
   opzionalita'  dei  curricula  nell'ambito di determinati gruppi di
discipline nonche' la possibilita' di sostituire una delle discipline
collocate dall'ufficio del baccellierato  internazionale  di  Ginevra
nel  gruppo  6  con  una  terza  lingua moderna o con una materia del
gruppo scienze umane e sociali o del gruppo scienze sperimentali;
   il latino e' disciplina facente parte del gruppo 6;
   la seconda  lingua  moderna  gruppo  2  per  le  scuole  straniere
operanti  in  Italia  e'  la  lingua  (inglese o francese o spagnolo)
veicolare per lo studio di tutte le discipline salvo le  due  materie
che devono essere insegnate in lingua italiana;
  Considerato  che  l'art. 3, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n.
429/89  sopracitata  stabilisce  l'obbligo  dell'insegnamento   della
lingua  italiana  a  livello  superiore  nei  curricula  delle scuole
straniere operanti in Italia;
  Considerato che ai sensi del predetto art. 3, comma  3,  la  lingua
italiana  deve  essere utilizzata come lingua veicolare per lo studio
di almeno due materie;
  Ritenuto sulla base del predetto parere e della relazione ispettiva
summenzionata,  che  i  corsi  di studio attivati dalla International
School of Turin dell'A.C.A.T. e i titoli di studio da essa rilasciati
quali diplomi di baccellierato  internazionale  presentano  affinita'
con  quelli  previsti  dall'ordinamento  scolastico  italiano  per il
conseguimento dei diplomi di maturita'  scientifica  e  di  maturita'
linguistica;
  Ritenuto  che lo studio di due lingue straniere di cui almeno una a
livello superiore  sia  necessario  e  sufficiente  a  caratterizzare
l'indirizzo linguistico;
  Ritenuto che lo studio a livello superiore della matematica e della
fisica  sia  necessario  e  sufficiente  a caratterizzare l'indirizzo
scientifico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La International School  of  Turin  dell'A.C.A.T.,  con  sede  a
Moncalieri,  vicolo  Tiziano,  10,  e'  iscritta  nell'elenco  di cui
all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, a decorrere dall'anno
scolastico 1993-94.
  2. I  diplomi  di  baccellierato  internazionale  rilasciati  dalla
International  School  of Turin dell'A.C.A.T. sono riconosciuti quali
diplomi di maturita'  scientifica  ovvero  di  maturita'  linguistica
aventi  valore  legale  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 30 ottobre
1986, n. 738.
  3. Il  riconoscimento  di  cui  al  comma  2  e'  subordinato  allo
svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle dis-
cipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A annesso al
presente  decreto  e  all'utilizzo  della lingua italiana come lingua
veicolare per lo studio delle seguenti discipline:
indirizzo linguistico             storia e teoria della conoscenza
e indirizzo scientifico
  4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato  nei  diplomi  di
cui  al comma 2, e' convertito in sessantesimi in base all'allegato B
parimenti annesso al presente decreto.
   Roma, 23 ottobre 1992
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO