IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992,
n.  384,  che  ha  istituito  un'imposta straordinaria su particolari
beni;
  Ritenuto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 sopra citato i  beni
assoggettati  al  tributo  straordinario  devono essere dichiarati su
stampati conformi ad appositi modelli da approvarsi con  decreto  del
Ministro delle finanze;
                              Decreta:
  E'  approvato l'allegato modello da utilizzare per la dichiarazione
dei beni assoggettati ad imposta straordinaria a  norma  dell'art.  8
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.
  Detto  modello di dichiarazione, reperibile presso tutti gli uffici
del  registro,  va  compilato  secondo  le  avvertenze  nel  medesimo
contenute e deve essere presentato, nel periodo dal 16 novembre al 15
dicembre  1992,  all'ufficio  del  registro  competente  in  base  al
domicilio  fiscale  del  contribuente,   direttamente   o   a   mezzo
raccomandata  senza  avviso  di  ricevimento: in quest'ultimo caso la
dichiarazione si considera consegnata nel giorno indicato dal  timbro
postale.  Possono  anche  essere utilizzati modelli non forniti dagli
uffici, purche' conformi a quello approvato con il presente decreto.
  Nelle citta' in cui gli uffici del registro sono a rami divisi,  la
dichiarazione va presentata all'ufficio registro bollo.
  Qualora   i   beni,   e   le  concessioni  assoggettati  a  tributo
straordinario, ovvero  i  loro  contitolari  risultassero  di  numero
superiore  agli spazi previsti nel modello per la loro elencazione, i
rispettivi  dati  identificativi  possono  essere  trascritti  o   su
ulteriori  modelli o, seguendo la schematizzazione dello stampato, su
uno o piu' separati fogli che, muniti di data e firma, devono  essere
allegati alla dichiarazione.
  Il  versamento  dell'imposta  dovuta puo' essere eseguito, entro lo
stesso periodo previsto per  la  presentazione  della  dichiarazione,
alla   cassa  dell'ufficio  del  registro  competente,  che  rilascia
ricevuta annotandovi gli estremi  identificativi  del  bene  o  della
concessione,  o  con  il conto corrente postale intestato allo stesso
ufficio, appositamente aperto, utilizzando  i  normali  bollettini  a
quattro  sezioni,  Mod.  CH8-quater  e  specificando nella causale di
versamento i dati identificativi del bene o della concessione.
  E' consentito il pagamento cumulativo per tutti  i  beni  posseduti
dal  medesimo  contribuente;  in  tal  caso, ai fini del controllo da
parte degli organi di vigilanza, di cui al comma 8 del succitato art.
8, ciascun bene o concessione assoggettati ad  imposta  straordinaria
deve  essere  accompagnato  dall'originale  o  dalla  fotocopia della
ricevuta di pagamento e gli estremi del versamento  cumulativo  vanno
annotati nella dichiarazione, nello spazio bianco sovrastante la data
di presentazione. Ove il pagamento riferito a piu' beni e concessioni
venga   effettuato   all'ufficio   del   registro,   il   modello  di
dichiarazione e gli eventuali fogli allegati devono essere presentati
in duplice esemplare, su ciascuno dei quali l'ufficio appone, su ogni
foglio, il timbro a calendario e sull'ultimo anche  gli  estremi  del
versamento.  Al  contribuente  viene restituito uno dei due esemplari
che,  ai fini del controllo, deve accompagnare, anche in fotocopia, i
beni e le concessioni assoggettati a tributo.
  La dichiarazione presentata ed il pagamento  eseguito  da  uno  dei
contitolari   del  bene  o  della  concessione  hanno  efficacia  nei
confronti di tutti gli altri contitolari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 novembre 1992
                                                   Il Ministro: GORIA