IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, che ha istituito un'imposta straordinaria su particolari beni; Ritenuto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 sopra citato i beni assoggettati al tributo straordinario devono essere dichiarati su stampati conformi ad appositi modelli da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze; Decreta: E' approvato l'allegato modello da utilizzare per la dichiarazione dei beni assoggettati ad imposta straordinaria a norma dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384. Detto modello di dichiarazione, reperibile presso tutti gli uffici del registro, va compilato secondo le avvertenze nel medesimo contenute e deve essere presentato, nel periodo dal 16 novembre al 15 dicembre 1992, all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento: in quest'ultimo caso la dichiarazione si considera consegnata nel giorno indicato dal timbro postale. Possono anche essere utilizzati modelli non forniti dagli uffici, purche' conformi a quello approvato con il presente decreto. Nelle citta' in cui gli uffici del registro sono a rami divisi, la dichiarazione va presentata all'ufficio registro bollo. Qualora i beni, e le concessioni assoggettati a tributo straordinario, ovvero i loro contitolari risultassero di numero superiore agli spazi previsti nel modello per la loro elencazione, i rispettivi dati identificativi possono essere trascritti o su ulteriori modelli o, seguendo la schematizzazione dello stampato, su uno o piu' separati fogli che, muniti di data e firma, devono essere allegati alla dichiarazione. Il versamento dell'imposta dovuta puo' essere eseguito, entro lo stesso periodo previsto per la presentazione della dichiarazione, alla cassa dell'ufficio del registro competente, che rilascia ricevuta annotandovi gli estremi identificativi del bene o della concessione, o con il conto corrente postale intestato allo stesso ufficio, appositamente aperto, utilizzando i normali bollettini a quattro sezioni, Mod. CH8-quater e specificando nella causale di versamento i dati identificativi del bene o della concessione. E' consentito il pagamento cumulativo per tutti i beni posseduti dal medesimo contribuente; in tal caso, ai fini del controllo da parte degli organi di vigilanza, di cui al comma 8 del succitato art. 8, ciascun bene o concessione assoggettati ad imposta straordinaria deve essere accompagnato dall'originale o dalla fotocopia della ricevuta di pagamento e gli estremi del versamento cumulativo vanno annotati nella dichiarazione, nello spazio bianco sovrastante la data di presentazione. Ove il pagamento riferito a piu' beni e concessioni venga effettuato all'ufficio del registro, il modello di dichiarazione e gli eventuali fogli allegati devono essere presentati in duplice esemplare, su ciascuno dei quali l'ufficio appone, su ogni foglio, il timbro a calendario e sull'ultimo anche gli estremi del versamento. Al contribuente viene restituito uno dei due esemplari che, ai fini del controllo, deve accompagnare, anche in fotocopia, i beni e le concessioni assoggettati a tributo. La dichiarazione presentata ed il pagamento eseguito da uno dei contitolari del bene o della concessione hanno efficacia nei confronti di tutti gli altri contitolari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 1992 Il Ministro: GORIA