Nel testo coordinato citato in epigrafe, nella nota (c) all'art. 3
del decreto-legge, il periodo che inizia  con  le  parole:  "L'ultimo
comma  dell'art.  27  del  D.P.R. n. 600/1973 ..", riportato in calce
alla  prima  colonna  della  pag.  19  della  sopraindicata  Gazzetta
Ufficiale, e' sostituito dal seguente:
   "L'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di
accertamento  delle  imposte  sui redditi, stabilisce che le ritenute
previste dai precedenti commi (10% a titolo di  acconto  dell'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche  ovvero  30%  a  titolo  di  imposta  sugli  utili
spettanti  a  persone fisiche, a societa' ed enti di ogni tipo, con o
senza personalita' giuridica,  non  residenti  nel  territorio  dello
Stato  e  a  societa'  ed  enti  esenti  da imposta sul reddito delle
persone giuridiche) si  applicano  anche  sugli  utili  riscossi  sui
titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, corrisposti dalla Banca
d'Italia  e  dalle aziende di credito, di cui all'art. 11 della legge
29 dicembre 1962, n.  1745,  ferme  restando  le  altre  disposizioni
dell'articolo stesso".