Nel testo coordinato citato in epigrafe, nella nota (c) all'art. 3 del decreto-legge, il periodo che inizia con le parole: "L'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 ..", riportato in calce alla prima colonna della pag. 19 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e' sostituito dal seguente: "L'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, stabilisce che le ritenute previste dai precedenti commi (10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero 30% a titolo di imposta sugli utili spettanti a persone fisiche, a societa' ed enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato e a societa' ed enti esenti da imposta sul reddito delle persone giuridiche) si applicano anche sugli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, corrisposti dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito, di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso".