IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, riguardante la bonifica degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalle brucellosi; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, art. 2, modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista l'ordinanza ministeriale del 19 febbraio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 1991, recante norme per l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini del territorio nazionale, secondo le procedure previste dalla decisione del Consiglio n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990; Considerato che le spese necessarie per l'attuazione dei piani nazionali di profilassi e risanamento dalla brucellosi gravano sul cap. 5941 - Tesoro - Fondo sanitario nazionale; Ritenuto opportuno indicare gli istituti produttori e stabilire il prezzo di cessione dell'antigene di brucella tamponato per la siero- agglutinazione rapida e dell'antigene per la fissazione del complemento ai fini della vagliatura degli allevamenti e del controllo individuale dei singoli soggetti, nell'ambito del piano di eradicazione della brucellosi ovi-caprina; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 17 ottobre 1990, secondo cui, condizione indispensabile per una corretta attuazione e fattibilita' dei piani di profilassi e' l'adozione, tra l'altro, di un antigene unico da utilizzare su tutto il territorio nazionale; Sentita la Commissione centrale; Decreta: Art. 1. L'antigene da impiegare per l'esecuzione delle prove di siero- agglutinazione rapida ai fini della diagnosi della brucellosi ovina e caprina, prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, citata in premessa, e' l'antigene acido al Rosa Bengala (S.A.R.-Ag: RB) titolato sul 2nd International Standard anti-brucella abortus Serum di Weybridge (2nd ISaBS). L'antigene per la fissazione del complemento miniaturizzata (FdC-mi) per la diagnosi della brucellosi, e' prodotto con il ceppo Brucella Abortus 99. Le modalita' di produzione, standardizzazione e controllo dell'antigene al Rosa Bengala e dell'antigene per la fissazione del complemento miniaturizzata devono corrispondere a quanto stabilito nell'allegato capitolato tecnico.