IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, riguardante la bonifica degli
allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge
9 giugno 1964, n. 615, sulla  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti
dalla tubercolosi e dalle brucellosi;
  Vista  la  legge  23  giugno 1970, n. 503, art. 2, modificata dalla
legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  del  19 febbraio 1991, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio  1991,  recante  norme
per l'eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini
del   territorio  nazionale,  secondo  le  procedure  previste  dalla
decisione del Consiglio n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990;
  Considerato che le spese  necessarie  per  l'attuazione  dei  piani
nazionali  di  profilassi  e risanamento dalla brucellosi gravano sul
cap. 5941 - Tesoro - Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto opportuno indicare gli istituti produttori e stabilire  il
prezzo  di cessione dell'antigene di brucella tamponato per la siero-
agglutinazione  rapida  e  dell'antigene  per   la   fissazione   del
complemento   ai  fini  della  vagliatura  degli  allevamenti  e  del
controllo individuale dei singoli soggetti, nell'ambito del piano  di
eradicazione della brucellosi ovi-caprina;
  Visto  il  parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella
seduta del 17 ottobre 1990, secondo  cui,  condizione  indispensabile
per una corretta attuazione e fattibilita' dei piani di profilassi e'
l'adozione,  tra l'altro, di un antigene unico da utilizzare su tutto
il territorio nazionale;
  Sentita la Commissione centrale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'antigene da impiegare per  l'esecuzione  delle  prove  di  siero-
agglutinazione rapida ai fini della diagnosi della brucellosi ovina e
caprina,  prevista  dalla  legge  23  gennaio  1968, n. 33, citata in
premessa,  e'  l'antigene  acido  al  Rosa  Bengala  (S.A.R.-Ag:  RB)
titolato  sul  2nd International Standard anti-brucella abortus Serum
di Weybridge (2nd ISaBS).
  L'antigene  per  la  fissazione  del   complemento   miniaturizzata
(FdC-mi)  per  la diagnosi della brucellosi, e' prodotto con il ceppo
Brucella Abortus 99.
  Le  modalita'  di   produzione,   standardizzazione   e   controllo
dell'antigene  al  Rosa Bengala e dell'antigene per la fissazione del
complemento miniaturizzata devono corrispondere  a  quanto  stabilito
nell'allegato capitolato tecnico.