IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  riguardante  il regolamento di esecuzione della predetta legge
n. 963/65;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990 (Gazzetta  Ufficiale
n.  282  del 3 dicembre 1990) concernente l'autorizzazione alla pesca
sperimentale del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti  marittimi
della Toscana;
  Vista   la   relazione   presentata   dal  Consorzio  regionale  di
idrobiologia e pesca di Livorno,  che  evidenzia  i  primi  risultati
positivi della sperimentazione alla pesca del rossetto effettuata con
l'attrezzo  a  sciabica  in  quanto  tale  pesca  si pone come valida
alternativa ai sistemi della piccola pesca;
  Considerato che lo stesso Consorzio  regionale  ritiene  necessario
proseguire   la   sperimentazione   della   pesca  in  questione  per
approfondire la biologia della specie nonche' le condizioni  ottimali
per lo sfruttamento delle risorse;
  Sentiti  la commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nei compartimenti marittimi della Toscana e' autorizzato, per il
periodo 1› novembre-30 aprile fino alla campagna di pesca 1993-94, la
pesca del rossetto con l'attrezzo  denominato  "sciabica",  descritto
nell'allegato A del presente decreto.