IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963/65; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1990) concernente l'autorizzazione alla pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana; Vista la relazione presentata dal Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno, che evidenzia i primi risultati positivi della sperimentazione alla pesca del rossetto effettuata con l'attrezzo a sciabica in quanto tale pesca si pone come valida alternativa ai sistemi della piccola pesca; Considerato che lo stesso Consorzio regionale ritiene necessario proseguire la sperimentazione della pesca in questione per approfondire la biologia della specie nonche' le condizioni ottimali per lo sfruttamento delle risorse; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche; Decreta: Art. 1. 1. Nei compartimenti marittimi della Toscana e' autorizzato, per il periodo 1 novembre-30 aprile fino alla campagna di pesca 1993-94, la pesca del rossetto con l'attrezzo denominato "sciabica", descritto nell'allegato A del presente decreto.