IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Viste le istanze presentate dal presidente della  unita'  sanitaria
n.  12  di  Pisa  e  dell'amministratore  straordinario  della unita'
sanitaria n. 12 di Pisa in data 15  giugno  1990  e  1›  giugno  1992
intese  ad  ottenere  il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento
delle  attivita'  di  trapianto  di  cornea  da  cadavere   a   scopo
terapeutico  presso  il  presidio  ospedaliero  spedali  riuniti  "S.
Chiara" di Pisa;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in data 3 agosto 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 6 ottobre 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il presidio ospedaliero spedali riuniti  "S.  Chiara"  di  Pisa  e'
autorizzato  al  trapianto  di cornea da cadavere a scopo terapeutico
prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.