AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1992, n. 37, 26 marzo 1992, n. 241, 26 maggio 1992, n. 295, e 24 luglio 1992, n. 346". I DD.LL. n. 241/1992 (il cui art. 5 ha abrogato le disposizioni del D.L. n. 37/1992), n. 295/1992, e n. 346/1992, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992, n. 174 del 25 luglio 1992, e n. 225 del 24 settembre 1992). Art. 1. 1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (a), per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia e' integrato, per l'anno 1992, della somma di L. 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttivita', nonche' le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilita'. ----------- (a) Il comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dal l'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) cosi' recita: "2. Per le finalita' di cui all'art. 7, a decorrere dal 1 luglio 1990 e' costituito, presso ciascuna amministrazione, un fondo annuo denominato 'Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi' che e' alimentato: a) dall'importo di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato dal corrispettivo di quindici ore annue pro-capite di lavoro straordinario negli importi al 31 dicembre 1989; b) dalle somme stanziate per il compenso incentivante la produttivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984; c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di cui agli articoli 11 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344; d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascuna amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari". Si riporta il testo delle disposizioni soprarichiamate: - Art. 7 stesso D.P.R. n. 44/1990: "Art. 7 ( Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi ). - 1. Il fondo di cui all'art. 6 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello nazionale, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna amministrazione, il fondo e' finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttivita'. La misura dei compensi e' determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttivita' di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello nazionale, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilita' per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. Per le amministrazioni e per i settori di attivita' non regolati da stand- ards, sono definite con la negoziazione decentrata a livello nazionale le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati; b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, anche, all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche; c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono inteventi di urgenza; d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita. 3. I criteri per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale. Resta in ogni caso garantita la corresponsione nelle amministrazioni cui competono, con periodicita' mensile e per undici mesi ad anno, di tutti gli importi pari alle misure previste per ciascuna qualifica funzionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984, e successive modificazioni ed integrazioni; il compenso base di cui al predetto decreto e' corrisposto agli stessi destinatari e con le stesse modalita' ivi previste ed e' elevato di un importo, pari al venti per cento, non utile ai fini delle maggiorazioni che restano ferme negli attuali importi, salvi aumenti o diminuzioni da definirsi in sede di negoziazione decentrata nazionale in relazione alle esigenze di funzionalita' delle singole amministrazioni. 4. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 dell'art. 6 sono utilizzabili soltanto per le finalita' di cui al comma 2, esclusa ogni possibilita' di erogazioni di piu' indennita' o compensi al medesimo titolo. 5. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 6 puo' essere affidata a ciascuna delle strutture di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale. 6. La corretta utilizzazione del fondo sara' soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformita' al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. 7. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui al comma 2 dell'art. 6, le modifiche tecniche ai bilanci delle singole amministrazioni necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al medesimo art. 6, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalita' di erogazione per gli istituti indicati nell'articolo stesso". - Comma 5 dell'art. 49 del D.P.R. n. 266/1987, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri: "5. Con decorrenza 1 gennaio 1987 sara' accantonato annualmente un importo non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro straordinario da destinare al fondo di incentivazione della produttivita'". - Articoli 11 e 12, primo comma, del D.P.R. n. 344/1983, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie: "Art. 11 (Sperimentazione della produttivita'). - In relazione al disposto dell'art. 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a partire dall'anno 1984, potranno essere attivati compensi incentivanti la produttivita', collegati al livello di professionalita', alle giornate di lavoro effettivamente prestate, nonche' al conseguimento di obiettivi prefissati. Gli obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati, saranno fissati dai singoli Ministri e concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di attuazione e gli standards di rendimento di ciascuna unita' operativa. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, si dovra' procedere alla preliminare rilevazione delle medie temporali dei carichi di lavoro complessivi e per unita' organiche, nonche' delle percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della rilevazione del valore medio dei tempi di produzione dell'unita' prodotta. Le operazioni suindicate ed i relativi risultati saranno definiti con decreto del Ministro competente di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il progetto finalizzato e la proposta del relativo compenso complessivamente destinato alla incentivazione della produttivita', da corrispondersi previa dimostrazione e verifica dei risultati conseguiti, saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del tesoro entro il 31 ottobre di ciascun anno e saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente. "Art. 12 (Prestazioni straordinarie), primo comma. - Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983, particolareggiati progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da definire con le modalita' previste dall'art. 3, punto 6), della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente". - Art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 sopracitato: "Art. 50 (Fondo di incentivazione, progetti di produttivita' efficienza del lavoro) . - 1. Il fondo di incentivazione previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sara' utilizzato allo scopo di promuovere una piu' razionale organizzazione del lavoro, per incrementare l'efficienza, per ampliare e migliorare la qualita' dei servizi a vantaggio degli utenti, anche in relazione a progetti espressamente finalizzati a questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto. 2. Le azioni, le modalita' e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonche' ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o loro insiemi e per aree territoriali. 3. A livello di comparto e/o di Ministero sara' concordato un pi- ano di progetti, di carattere strumentale e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo e' l'incremento della produttivita' e dell'efficacia dell'attivita' amministrativa attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e qualitativi da raggiungere entro tempi prestabiliti. 4. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni in amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e prioritario, in tema di eliminazione di arretrati, accelerazione dei tempi di risposta alle domande degli utenti (rilascio di permessi, autorizzazioni, licenze, ecc.), accertamenti fiscali. 5 La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole amministrazioni centrali o periferiche si accompagnera' all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di produttivita', procedure, modalita' di esecuzione, in modo da costituire anche modelli di riferimento per l'attivita' di riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli. 6. A tal fine, sono costituiti a livello di comparto e di Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione sindacato) che potranno anche avvalersi di centri specializzati esterni, prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di progettazione, valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi. 7. I nuclei di cui al precedente comma sono composti pariteticamente di cinque rappresentanti delle amministrazioni interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione e sono presieduti dal funzionario piu' elevato in grado. 8. Il premio di produttivita' connesso alla realizzazione dei progetti sara' corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con riferimento ai lavoratori effettivamente coinvolti nella loro esecuzione, ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza realizzati nonche' all'impegno individuale e collettivo in termini di professionalita', di partecipazione, di capacita' di iniziativa dei lavoratori interessati al progetto. 9. Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le modalita' di distribuzione del premio di produttivita' sia sulla base degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla valutazione del dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione. 10. Per progetti di rilevante significato il comitato di valutazione nazionale potra' richiedere il parere dell'Osservatorio del pubblico impiego. 11. Oltre ai progetti di produttivita' di cui al comma precedente e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, si procedera', a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutte le sedi della negoziazione decentrata, a negoziare quelle modifiche dell'organizzazione del lavoro previste negli accordi intercompartimentale e di comparto che risultino funzionali ad una piu' razionale ed efficacia utilizzazione del lavoro, al conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione di una maggiore fruibilita' dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 12. A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi: flessibilita' dell'orario di lavoro; istituzione di nuovi turni; reperibilita'; applicazione di regole di mobilita'; funzionamento per un arco di tempo prolungato dei servizi aperti al pubblico; particolare condizione di lavoro e rischio; piu' rapido espletamento delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente alle medesime finalita' di crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia del lavoro. 13. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, rel- ative al 'fondo di incentivazione' ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sara' finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennita' previsti per finalita' analoghe. 14. A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo complessivo sara' attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui ai commi 11 e 12. 15. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed in prosieguo periodicamente, sara' compiuto, dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa".