AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
  Il comma 2 dell'art. 1 della  legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1992, n. 37,
26 marzo 1992, n. 241, 26 maggio 1992, n. 295, e 24 luglio  1992,  n.
346". I DD.LL. n. 241/1992 (il cui art. 5 ha abrogato le disposizioni
del  D.L.  n.  37/1992),  n.  295/1992,  e  n. 346/1992, di contenuto
pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti  in
legge   per   decorrenza   dei  termini  costituzionali  (i  relativi
comunicati sono stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992, n. 174 del 25
luglio 1992, e n. 225 del 24 settembre 1992).
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  fondo  per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di
cui all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (a), per il settore giudiziario del
Ministero  di grazia e giustizia e' integrato, per l'anno 1992, della
somma di L. 15.826.797.000  ai  fini  della  erogazione  di  compensi
diretti   a   retribuire   la   maggiore  produttivita',  nonche'  le
turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilita'.
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   (a) Il comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento  per
il  recepimento  delle norme risultanti dalla disciplina prevista dal
l'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto
Ministeri ed altre categorie  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) cosi' recita:
   "2.  Per le finalita' di cui all'art. 7, a decorrere dal 1› luglio
1990 e' costituito, presso ciascuna amministrazione, un  fondo  annuo
denominato  'Fondo  per il miglioramento dell'efficienza dei servizi'
che e' alimentato:
     a)  dall'importo  di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,  incrementato  dal
corrispettivo   di   quindici  ore  annue    pro-capite    di  lavoro
straordinario negli importi al 31 dicembre 1989;
     b)  dalle  somme  stanziate  per  il  compenso  incentivante  la
produttivita'  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984;
     c)  dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di cui agli
articoli 11 e 12, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
     d)  dalla  quota  del  monte  salari  annuo  relativo a ciascuna
amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato di una quota pari allo
0,65% dello stesso monte salari".
   Si riporta il testo delle disposizioni soprarichiamate:
    - Art. 7 stesso D.P.R. n. 44/1990:
   "Art.  7 ( Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza
dei servizi ). - 1. Il fondo di cui  all'art.  6  e'  destinato  alla
erogazione  di  compensi  al personale, escluso quello con qualifiche
dirigenziali ed equiparate,  secondo  le  disposizioni  del  presente
articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative,
individuate  con  la  contrattazione  decentrata a livello nazionale,
volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza  e  dell'efficacia
dei servizi istituzionali.
   2.    In    rapporto   alle   esigenze   peculiari   di   ciascuna
amministrazione, il fondo e' finalizzato:
     a) in via prioritaria, all'erogazione di  compensi  incentivanti
la  produttivita'.  La misura dei compensi e' determinata in rapporto
al superamento di standards sperimentali di produttivita' di base  ed
ai  diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con
la negoziazione decentrata a livello nazionale, attivando le  risorse
necessarie  anche  in  termini  di  formazione  e di mobilita' per la
realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal  fine  si
tiene   conto   delle  disposizioni  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  1›  febbraio  1986,  n.  13.  Per   le
amministrazioni  e  per i settori di attivita' non regolati da stand-
ards,  sono  definite  con  la  negoziazione  decentrata  a   livello
nazionale  le  modalita'  per  correlare  la  misura  dei compensi ai
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
     b) a remunerare gravose  articolazioni  dell'orario  di  lavoro,
connesse,  anche,  all'apertura  pomeridiana,  per  le esigenze degli
utenti, degli uffici e delle  strutture  ed  al  funzionamento  delle
attrezzature informatiche;
     c)  all'attribuzione  di compensi per l'esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o  disagi
particolarmente  rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla
particolare natura dei servizi che richiedono inteventi di urgenza;
     d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che  abbiano
conseguito  un  particolare arricchimento professionale a seguito del
superamento di appositi corsi di formazione correlati  all'evoluzione
del   sistema   organizzativo   o   tecnologico  e  che  siano  stati
conseguentemente adibiti ai  compiti  propri  della  specializzazione
acquisita.
  3.  I  criteri  per l'attuazione, le modalita' e la periodicita' di
erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti
in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale. Resta in ogni
caso garantita la corresponsione nelle amministrazioni cui competono,
con periodicita' mensile e per undici mesi  ad  anno,  di  tutti  gli
importi  pari  alle misure previste per ciascuna qualifica funzionale
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 149 del  31
maggio  1984, e successive modificazioni ed integrazioni; il compenso
base  di  cui  al  predetto  decreto  e'  corrisposto   agli   stessi
destinatari  e  con le stesse modalita' ivi previste ed e' elevato di
un importo, pari  al  venti  per  cento,  non  utile  ai  fini  delle
maggiorazioni  che restano ferme negli attuali importi, salvi aumenti
o  diminuzioni  da  definirsi  in  sede  di  negoziazione  decentrata
nazionale  in  relazione alle esigenze di funzionalita' delle singole
amministrazioni.
   4. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui  al  comma  3
dell'art.  6  sono  utilizzabili  soltanto per le finalita' di cui al
comma 2, esclusa ogni possibilita' di erogazioni di piu' indennita' o
compensi al medesimo titolo.
   5. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale, la gestione
di una quota del fondo complessivo di  cui  all'art.  6  puo'  essere
affidata a ciascuna delle strutture di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  17  settembre  1987,  n.  494,  per la
realizzazione  di  obiettivi  definiti  localmente  sulla   base   di
priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.
   6.  La  corretta utilizzazione del fondo sara' soggetta a verifica
da  parte  delle  singole  amministrazioni   attraverso   nuclei   di
valutazione anche esterni, in conformita' al comma 9 dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.
   7.  Ove  non  fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di
cui al comma 2 dell'art. 6, le modifiche tecniche  ai  bilanci  delle
singole  amministrazioni  necessarie  per consentire la realizzazione
delle condizioni operative per la erogazione  del  fondo  di  cui  al
medesimo  art.  6, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le
relative  modalita'  di  erogazione   per   gli   istituti   indicati
nell'articolo stesso".
    -  Comma  5  dell'art.  49  del D.P.R. n. 266/1987, recante norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26  marzo  1987
concernente  il  comparto del personale dipendente dai Ministeri: "5.
Con decorrenza 1›  gennaio  1987  sara'  accantonato  annualmente  un
importo  non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro
straordinario  da  destinare  al  fondo   di   incentivazione   della
produttivita'".
    -  Articoli 11 e 12, primo comma, del D.P.R. n. 344/1983, recante
norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile
1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie:
   "Art. 11  (Sperimentazione della produttivita').   - In  relazione
al  disposto  dell'art.  22  della  legge 11 luglio 1980, n.   312, a
partire   dall'anno   1984,   potranno   essere   attivati   compensi
incentivanti    la    produttivita',    collegati   al   livello   di
professionalita', alle giornate di  lavoro  effettivamente  prestate,
nonche' al conseguimento di obiettivi prefissati.
   Gli  obiettivi, da conseguire sulla base di programmi finalizzati,
saranno  fissati  dai  singoli   Ministri   e   concordati   con   le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, anche al fine di stabilire i carichi di lavoro, i tempi di
attuazione  e  gli  standards  di  rendimento  di   ciascuna   unita'
operativa.
   Ai  fini  di  quanto  previsto  dai  precedenti  commi,  si dovra'
procedere alla preliminare  rilevazione  delle  medie  temporali  dei
carichi  di  lavoro complessivi e per unita' organiche, nonche' delle
percentuali di copertura degli organici del personale addetto e della
rilevazione del valore medio  dei  tempi  di  produzione  dell'unita'
prodotta.  Le  operazioni  suindicate ed i relativi risultati saranno
definiti con  decreto  del  Ministro  competente  di  intesa  con  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
   Il  progetto  finalizzato  e  la  proposta  del  relativo compenso
complessivamente destinato alla incentivazione  della  produttivita',
da  corrispondersi  previa  dimostrazione  e  verifica  dei risultati
conseguiti, saranno  trasmessi  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  ed  al  Ministero del tesoro entro il 31 ottobre di ciascun
anno e saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro
proponente.
   "Art.  12    (Prestazioni  straordinarie),    primo  comma.  -  Le
amministrazioni  non  interessate  alla  sperimentazione  di  cui  al
precedente  art.  11  possono presentare, entro il mese di ottobre di
ciascun  anno  a  decorrere  dal  1983,  particolareggiati   progetti
finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone
i  tempi  di  attuazione  ed  i contingenti di operatori impegnati. I
progetti, da definire con le modalita' previste  dall'art.  3,  punto
6),  della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla
realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica  dei  risultati,
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente".
    - Art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 sopracitato:
   "Art.  50    (Fondo  di  incentivazione, progetti di produttivita'
efficienza del lavoro)  . - 1. Il fondo  di  incentivazione  previsto
dall'art.  14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio
1986, n. 13, sara' utilizzato  allo  scopo  di  promuovere  una  piu'
razionale  organizzazione  del lavoro, per incrementare l'efficienza,
per ampliare e migliorare la qualita' dei servizi a  vantaggio  degli
utenti,  anche  in  relazione  a progetti espressamente finalizzati a
questi obiettivi, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto.
   2. Le azioni, le modalita' e i piani idonei al  perseguimento  dei
predetti  fini  saranno  individuati, dalle organizzazioni stipulanti
l'accordo  di  cui  al  presente   decreto,   attraverso   iniziative
concordate  ai  livelli  nazionali  di comparto nonche' ai livelli di
negoziazione decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o  loro
insiemi e per aree territoriali.
   3.  A livello di comparto e/o di Ministero sara' concordato un pi-
ano di progetti, di carattere strumentale  e  di  risultato,  secondo
quanto  previsto  dall'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, il cui obiettivo e'  l'incremento
della  produttivita'  e  dell'efficacia dell'attivita' amministrativa
attraverso la programmazione di obiettivi quantitativi e  qualitativi
da raggiungere entro tempi prestabiliti.
   4.   A  tal  fine  saranno  avviate  adeguate  sperimentazioni  in
amministrazioni e servizi concordati, con particolare riferimento,  a
titolo  esemplificativo  e  prioritario,  in  tema di eliminazione di
arretrati, accelerazione dei tempi di  risposta  alle  domande  degli
utenti   (rilascio   di  permessi,  autorizzazioni,  licenze,  ecc.),
accertamenti fiscali.
   5 La definizione dei progetti a livello di comparto e/o di singole
amministrazioni   centrali    o    periferiche    si    accompagnera'
all'indicazione e valutazione sperimentali di nuovi standards medi di
produttivita',   procedure,  modalita'  di  esecuzione,  in  modo  da
costituire  anche  modelli  di   riferimento   per   l'attivita'   di
riorganizzazione delle amministrazioni ai diversi livelli.
   6.  A  tal  fine,  sono  costituiti  a  livello  di  comparto e di
Ministero appositi nuclei di valutazione (amministrazione  sindacato)
che   potranno  anche  avvalersi  di  centri  specializzati  esterni,
prioritariamente a carattere pubblico, con compiti di  progettazione,
valutazione e verifica dei risultati dei progetti stessi.
   7.   I   nuclei   di   cui   al  precedente  comma  sono  composti
pariteticamente  di  cinque  rappresentanti   delle   amministrazioni
interessate e di cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative nel comparto in proporzione ai suffragi
conseguiti nelle elezioni  per  la  rappresentanza  nei  consigli  di
amministrazione  e  sono  presieduti  dal funzionario piu' elevato in
grado.
   8. Il premio di  produttivita'  connesso  alla  realizzazione  dei
progetti  sara'  corrisposto sulla base degli obiettivi raggiunti con
riferimento  ai  lavoratori  effettivamente  coinvolti   nella   loro
esecuzione,  ai tempi di realizzazione, agli incrementi di efficienza
realizzati nonche' all'impegno individuale e collettivo in termini di
professionalita', di partecipazione, di capacita' di  iniziativa  dei
lavoratori interessati al progetto.
   9.  Nella programmazione dei singoli progetti si determineranno le
modalita' di distribuzione del premio di produttivita' sia sulla base
degli elementi sopraindicati, sia in relazione alla  valutazione  del
dirigente responsabile del progetto stesso, tenendo conto dei criteri
preventivamente definiti dagli appositi nuclei di valutazione.
   10.   Per   progetti  di  rilevante  significato  il  comitato  di
valutazione nazionale potra' richiedere il  parere  dell'Osservatorio
del pubblico impiego.
   11.  Oltre ai progetti di produttivita' di cui al comma precedente
e ai progetti pilota regolati dall'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, si  procedera',  a  partire
dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, in tutte le
sedi della negoziazione  decentrata,  a  negoziare  quelle  modifiche
dell'organizzazione     del    lavoro    previste    negli    accordi
intercompartimentale e di comparto che risultino  funzionali  ad  una
piu'   razionale   ed   efficacia   utilizzazione   del   lavoro,  al
conseguimento di una maggiore efficienza, alla realizzazione  di  una
maggiore fruibilita' dei servizi, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo.
   12.  A tal fine devono essere tenuti presenti i seguenti elementi:
flessibilita' dell'orario di  lavoro;  istituzione  di  nuovi  turni;
reperibilita'; applicazione di regole di mobilita'; funzionamento per
un   arco  di  tempo  prolungato  dei  servizi  aperti  al  pubblico;
particolare  condizione di lavoro e rischio; piu' rapido espletamento
delle pratiche ed ogni altro obiettivo corrispondente  alle  medesime
finalita'  di  crescita verificabile nell'efficienza e nell'efficacia
del lavoro.
   13. In conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, rel-
ative  al  'fondo di incentivazione' ed alle norme dell'art. 14 della
legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,  n.  93,  in  ordine
alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui
ai  commi  precedenti sara' finanziato con il fondo di incentivazione
costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a  ciascuna
struttura  propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro
straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre
risorse relative ai compensi, ai  premi  o  indennita'  previsti  per
finalita' analoghe.
   14. A titolo sperimentale per il biennio 1987-1988 il fondo
complessivo sara' attribuito, di norma, per il cinquanta per cento ai
progetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e per il
rimanente cinquanta per cento al finanziamento degli obiettivi di cui
ai commi 11 e 12.
   15.  Dopo  tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ed
in prosieguo periodicamente,  sara'  compiuto,  dalle  organizzazioni
sindacali   di   comparto   e   dalle   confederazioni   maggiormente
rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli
utenti individuate di intesa  con  la  parte  pubblica,  un  bilancio
dell'attivita'  di  programmazione  svolta,  dei  risultati ottenuti,
degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di  rimuoverli  e  di
dare  piena  attuazione  allo  spirito  e  alla  lettera delle intese
intercompartimentali  e  di  comparto  tendenti  ad   accrescere   la
produttivita',     l'efficienza     e     l'efficacia     dell'azione
amministrativa".