IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come
integrato dall'art. 1  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione  del  decreto  stesso,  che  prevede  il  diritto per gli
stranieri  presenti  sul  territorio  nazionale  alle  cure   urgenti
ospedaliere   per  malattia,  infortunio  e  maternita'  nei  presidi
pubblici e convenzionati;
  Considerato che il richiamato  art.  5  prevede  che  le  rette  di
degenza  da  porre  a  carico degli stranieri presenti sul territorio
nazionale, che abbiano fruito  delle  cure  urgenti  ospedaliere  per
malattia infortunio e maternita', sono stabilite con il provvedimento
di  cui all'art. 63 della richiamata legge n. 833 del 1978, nel testo
modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1›  luglio  1980,  n.  285,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;
  Visto il proprio decreto 30 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 32
dell'8  febbraio  1990),  con il quale sono state determinate per gli
anni 1987, 1988, 1989 e 1990 le rette di degenza e le tariffe  dovute
dai predetti cittadini stranieri per le cure urgenti ospedaliere;
  Visto  il  proprio  decreto  del  18 ottobre 1991, che determina le
tariffe, per l'anno 1991, delle prestazioni ospedaliere per malattia,
infortunio e maternita', erogate  dal  Servizio  sanitario  nazionale
nelle  strutture  sanitarie  pubbliche  e  convenzionate alle persone
assistite  in  base   ad   accordi   internazionali,   bilaterali   o
multilaterali,  da  addebitare,  al costo effettivo, alle istituzioni
estere competenti;
  Ritenuto che le rette di degenza e le tariffe  per  le  prestazioni
ospedaliere  urgenti,  da  richiedere ai cittadini stranieri presenti
sul territorio  nazionale,  debbano  essere  commisurate  agli  oneri
effettivi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione
di  tali  prestazioni  nelle  strutture  pubbliche  e  convenzionate,
analogamente a quanto gia' stabilito per le  tariffe  determinate  ai
sensi dei richiamati accordi internazionali;
  Ritenuto necessario determinare le rette di degenza e le tariffe di
cui trattasi sia per l'anno 1991 che per l'anno 1992;
  Vista  la  nota  inviata dal Servizio centrale della programmazione
sanitaria in data 12 marzo 1992,  nella  quale  si  afferma  che  gli
importi per giornate di degenza relativi all'anno 1991, gia' indicati
nel  decreto  soprarichiamato  del  18  ottobre  1991, possono essere
confermati anche per il 1992;
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  rette  di  degenza  relative  alle  prestazioni  ospedaliere
urgenti  per  malattia, infortunio e maternita', erogate dal Servizio
sanitario nazionale - ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33
-  nelle  strutture  ospedaliere  direttamente  gestite  dalle unita'
sanitarie locali  ed  in  quelle  convenzionate  con  le  stesse,  ai
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, sono stabilite
per gli anni 1991 e 1992 come segue.
  2.  La  retta  giornaliera  di  degenza  negli  ospedali a gestione
diretta delle unita' sanitarie locali e' determinata nella misura  di
seguito indicata:
   L.  2.015.000  per  tutti i ricoveri presso i presidi e servizi di
alta specialita' individuati ai sensi e per gli effetti  dell'art.  5
della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
   Fino  a  quando  tali presidi e servizi non saranno individuati ai
sensi del quinto comma del richiamato art. 5 della legge  23  ottobre
1985,  n.  595,  la  predetta  retta  di L. 2.015.000 e' dovuta per i
ricoveri nelle strutture (divisioni, sezioni autonome, sezioni aggre-
gate  o  altra  denominazione  equivalente  secondo  l'organizzazione
regionale)   di   cardiochirurgia,   ematologia,   grandi  ustionati,
trapianti, nefrologia con  dialisi,  neurochirurgia,  rianimazione  e
terapia intensiva, unita' coronarica;
   L. 470.000 per gli altri ricoveri.
  3.  La  retta  giornaliera  di  degenza  negli  ospedali pubblici e
privati convenzionati con le unita' sanitarie locali  e'  determinata
nella misura di seguito indicata:
   per  i  ricoveri  nei  presidi  e  servizi di alta specialita' nei
limiti e secondo quanto sopra specificato: L. 2.015.000;
   per gli altri ricoveri: rette previste in convenzione.
  4. Non sono compresi nelle rette, come sopra determinate, gli oneri
relativi a endoprotesi o  pace-makers,  il  cui  costo  effettivo  e'
addebitato in aggiunta alla diaria.