IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, che prevede il diritto per gli stranieri presenti sul territorio nazionale alle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternita' nei presidi pubblici e convenzionati; Considerato che il richiamato art. 5 prevede che le rette di degenza da porre a carico degli stranieri presenti sul territorio nazionale, che abbiano fruito delle cure urgenti ospedaliere per malattia infortunio e maternita', sono stabilite con il provvedimento di cui all'art. 63 della richiamata legge n. 833 del 1978, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441; Visto il proprio decreto 30 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1990), con il quale sono state determinate per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990 le rette di degenza e le tariffe dovute dai predetti cittadini stranieri per le cure urgenti ospedaliere; Visto il proprio decreto del 18 ottobre 1991, che determina le tariffe, per l'anno 1991, delle prestazioni ospedaliere per malattia, infortunio e maternita', erogate dal Servizio sanitario nazionale nelle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate alle persone assistite in base ad accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, da addebitare, al costo effettivo, alle istituzioni estere competenti; Ritenuto che le rette di degenza e le tariffe per le prestazioni ospedaliere urgenti, da richiedere ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, debbano essere commisurate agli oneri effettivi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di tali prestazioni nelle strutture pubbliche e convenzionate, analogamente a quanto gia' stabilito per le tariffe determinate ai sensi dei richiamati accordi internazionali; Ritenuto necessario determinare le rette di degenza e le tariffe di cui trattasi sia per l'anno 1991 che per l'anno 1992; Vista la nota inviata dal Servizio centrale della programmazione sanitaria in data 12 marzo 1992, nella quale si afferma che gli importi per giornate di degenza relativi all'anno 1991, gia' indicati nel decreto soprarichiamato del 18 ottobre 1991, possono essere confermati anche per il 1992; Sentito il Consiglio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1. 1. Le rette di degenza relative alle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternita', erogate dal Servizio sanitario nazionale - ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 - nelle strutture ospedaliere direttamente gestite dalle unita' sanitarie locali ed in quelle convenzionate con le stesse, ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, sono stabilite per gli anni 1991 e 1992 come segue. 2. La retta giornaliera di degenza negli ospedali a gestione diretta delle unita' sanitarie locali e' determinata nella misura di seguito indicata: L. 2.015.000 per tutti i ricoveri presso i presidi e servizi di alta specialita' individuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Fino a quando tali presidi e servizi non saranno individuati ai sensi del quinto comma del richiamato art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, la predetta retta di L. 2.015.000 e' dovuta per i ricoveri nelle strutture (divisioni, sezioni autonome, sezioni aggre- gate o altra denominazione equivalente secondo l'organizzazione regionale) di cardiochirurgia, ematologia, grandi ustionati, trapianti, nefrologia con dialisi, neurochirurgia, rianimazione e terapia intensiva, unita' coronarica; L. 470.000 per gli altri ricoveri. 3. La retta giornaliera di degenza negli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unita' sanitarie locali e' determinata nella misura di seguito indicata: per i ricoveri nei presidi e servizi di alta specialita' nei limiti e secondo quanto sopra specificato: L. 2.015.000; per gli altri ricoveri: rette previste in convenzione. 4. Non sono compresi nelle rette, come sopra determinate, gli oneri relativi a endoprotesi o pace-makers, il cui costo effettivo e' addebitato in aggiunta alla diaria.