Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata  "Gambellara"  riconosciuta  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  marzo 1970 (Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 29 maggio 1970) e successivamente modificata con
decreto del Presidente della Repubblica  13  ottobre  1982  (Gazzetta
Ufficiale  n.  77  del  19  marzo  1983),  propone  la  modifica  del
disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
disciplinare  di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione  generale
della  produzione  agricola  - entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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         Proposta di modifica del disciplinare di produzione
                      della D.O.C. "Gambellara"
   Art. 1. - La denominazione d'origine controllata  "Gambellara"  e'
riservata  ai  vini  bianchi  che  rispondono  alle  condizioni  e ai
requisiti del presente disciplinare di produzione.
   Art. 2. - La  denominazione  "Gambellara"  e'  riservata  ai  vini
ottenuti  dalle  uve  di  varieta'  di vitigno Garganega presente nei
vigneti  fino  ad  un  massimo  del  100%.  Possono  concorrere  alla
produzione  di  detti vini anche le uve provenienti dalle varieta' di
vitigni Trebbiano di  Soave,  Trebbiano  Toscano,  Chardonnay,  Pinot
Bianco,  da  soli  o  congiuntamente  presenti nei vigneti fino ad un
massimo del 20%.
   E' tuttavia consentita, nell'ambito del 20% predetto, la  presenza
nei  vigneti,  messi a dimora anteriormente alla data di approvazione
del presente disciplinare, di altre varieta'  del  vitigno  Trebbiano
raccomandate o autorizzate in provincia di Vicenza fino ad un massimo
del 10% del totale.
   Art. 3. - La zona di produzione dei vini "Gambellara" comprende in
tutto  o  in  parte  i territori dei comuni di Gambellara, Montebello
Vicentino, Montorso e Zermeghedo. Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo dall'estremo limite nord-ovest  di  zona  nel  punto  di
incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Susarello,
la  linea  di  delimitazione  procede,  in  senso  orario,  lungo  la
carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni, a quota 220 e per la
strada comunale che scende a Ponte  Cocco,  tocca  le  localita'  Ca'
Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale
fino al bivio che conduce a Montorso. Di qui si dirige verso nord-est
lungo la stessa strada, fino ad incontrare la provinciale Montebello-
Arzignano  e  prosegue  sul confine comunale tra Montorso e Arzignano
fino ad incontrare il torrente Chiampo.
   Discende lungo detto torrente  fino  al  punto  in  cui  il  corso
d'acqua  entra in provincia di Verona poco a nord dell'autostrada "La
Serenissima". Da detto punto di delimitazione  segue  verso  nord  il
confine  provinciale  Vicenza-Verona fino alla Val Busarello, da dove
si e' partiti per la delimitazione della zona.
   La zona di produzione e di vinificazione delle uve atte a produrre
i   vini   a   denominazione  di  origine  controllata  "Gambellara",
designabili con la menzione "classico" di cui al successivo  art.  5,
e' cosi' delimitata:
    partendo  dall'estremo  limite  nord-ovest  di  zona nel punto di
incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello,
la  linea  di  delimitazione  procede,  in  senso  orario,  lungo  la
carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220, e per la
strada  comunale  che  scende  a  Ponte Cocco, tocca le localita' Ca'
Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale
fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada
comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue  per  la  strada
comunale  per  Zermeghedo,  che  raggiunge. Da qui prosegue verso Sud
fino al bivio successivo a quota 69, prende  verso  est  e  lungo  la
carrareccia   passa   per   le  localita'  Belloccheria,  Perosa  per
immettersi  quindi  nella  strada  comunale   per   Montebello,   che
raggiunge.
   Prosegue  verso  ovest  lungo  la  strada  comunale  per  Selva di
Montebello, passando le localita' Castelletto e  Mira,  giungendo  al
bivio  per  Selva.  Prosegue  verso nord lungo la strada comunale per
Selva fino a giungere a quota 51 in  localita'  Moregio,  dove  piega
verso  ovest  e  percorrendo  la  carrareccia giunge in localita' Ca'
Brusegalla a quota 49 dove prosegue  per  Ca'  Canton,  giungendo  al
bivio di Ca' Maraschin.
   Prosegue  per  breve  tratto  verso  ovest,  indi  verso  sud  per
carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede  sulla  strada
provinciale  in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte
del comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e  passando
per  quota  47 giunge sulla comunale per Terrossa a quota 49. Indi si
prosegue verso ovest sulla strada provinciale per  Terrossa  fino  al
confine  provinciale  Vicenza-Verona. Da detto punto la delimitazione
segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona  fino  al  Val
Busarello, da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini "Gambellara" devono essere  quelle
tradizionali  della  zona  e  comunque atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  dei  vini
"Gambellara"  non  deve  essere  superiore  a  q.li 140 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata  e  di  q.li  125,  invece,  per  il
Gambellara "classico".
   Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra  indicato, la resa per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto   a   quella   specializzata,  in  rapporto  alla  effettiva
superificie coperta dalla vite.
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle
uve purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Il  presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal
comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla  legge
regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno
nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di
ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione,
anche  in  riferimento  a singole zone geografiche, rispetto a quelli
sopra  fissati,  dandone   immediata   comunicazione   al   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  ed  al comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   Qualora la resa  unitaria  delle  uve  ecceda  il  limite  massimo
stabilito  dalla  regione,  ma rientri in quello massimo previsto dal
presente disciplinare di produzione le uve prodotte  entro  i  limiti
stabiliti  dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di
origine controllata.
   I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi
previsti dal quarto comma del presente  articolo,  saranno  presi  in
carico per la produzione di vino da tavola.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare al vino
"Gambellara" un titolo alcolometrico  volumico  naturale  complessivo
minimo del 9,5% e per il "classico" del 10,5%.
   Art.  5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
   Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero
territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata e nei comuni limitrofi.
   La  denominazione  d'origine  controllata "Gambellara" puo' essere
utilizzata per designare i vini "Recioto" e "Vin Santo" ottenuti  con
uve  provenienti  da  vigneti  rispondenti  alle  condizioni previste
dall'art. 2 del presente disciplinare.
   La vinificazione del "Gambellara Recioto" e  del  "Gambellara  Vin
Santo"  deve  avvenire  dopo  che  le  uve  sono  state sottoposte ad
appassimento, onde portare i vini derivati ad un titolo alcolometrico
volumico complessivo naturale minimo rispettivamente non inferiore al
12% e 14%.
   La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione  non
deve  superare  del  70%  per  il  vino  Gambellara,  del  40% per il
"Gambellara Vin Santo" e del 50% per il "Gambellara Recioto".
   Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avra'  diritto
alla  denominazione  d'origine  controllata e sara' assunta in carico
dall'interessato come vino da tavola.
   Il "Gambellara Vin Santo" non potra' essere immesso al consumo  se
non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di due
anni  a  partire  dal  1›  gennaio successivo a quello dell'annata di
produzione delle uve.
   Le operazioni  di  vinificazione  ed  elaborazione  devono  essere
effettuate  entro  il  territorio  gia'  indicato nel primo comma del
presente articolo.
   La denominazione d'origine controllata "Gambellara  Recioto"  puo'
essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e
vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare per il "Gambellara Recioto" e a condizione  che
la  spumantizzazione  avvenga  a  mezzo  fermentazione  naturale,  in
ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
   La  preparazione  del  vino  "Gambellara  Recioto"  spumante  deve
avvenire entro il  territorio  gia'  ammesso  per  le  operazioni  di
vinificazione di cui al presente art. 5.
   Art.  6.  -  I  vini  "Gambellara",  all'atto  della immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  "Gambellara":
    colore: da paglierino a dorato chiaro;
    odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato caratteristico;
    sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente  amarognolo,
di medio corpo e giusta acidita', armonico, vellutato;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% e 11,50% per
il "Classico";
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
  "Gambellara Recioto":
    colore: da paglierino a dorato;
    odore: intenso profumo di fruttato;
    sapore: caratteristico armonico con  leggero  gusto  di  passito,
amabile   o  dolce,  piu'  o  meno  vivace  con  delicato  retrogusto
amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
  "Gambellara Vin Santo":
    colore: giallo ambrato carico;
    odore: profumo intenso caretteristico di passito;
    sapore: dolce, armonico, vellutato, di passito;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   E' in facolta' del Ministro per  l'agricoltura  e  le  foreste  di
modificare,  con  proprio  decreto  per  i  vini  di  cui al presente
disciplinare i limiti minimi sopraindicati, per l'acidita'  totale  e
l'estratto secco netto.
   Art. 7. - La menzione "Classico" e' consentita ai vini Gambellara,
"Gambellara  Recioto" e "Gambellara Vin Santo" con l'esclusione delle
tipologia spumante.
   Alla denominazione di origine "Gambellara" e'  vietata  l'aggiunta
di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto",
"selezionato", e simili.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita'  -  comprese  nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   Art.  8.  -  I  vini  "Gambellara"  che  utilizzano  la   menzione
"Classico"  devono  essere immessi al consumo in contenitori di vetro
di  capacita'  massima  di  litri  5  chiusi  con  tappo  sughero   o
conglomerato  raso  bocca e con abbigliamento consono ai caratteri di
pregio di tali produzioni.