Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Al Ministero degli affari esteri -
Direzione generale dell'emigrazione
e degli affari sociali - Ufficio
VIII
Al Ministero di grazia e giustizia
- Direzione generale degli affari
civili e delle libere professioni
Al Ministero della difesa -
Direzione generale della leva del
reclutamento obbligatorio della
militarizzazione della
mobilitazione civile e corpi
ausiliari
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, n. 38, e' stata
pubblicata la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla
cittadinanza entrata in vigore il 16 agosto 1992.
La recente costruzione legislativa, che recepisce definitivamente
il principio di parita' tra uomo e donna, contiene, da un lato,
elementi di sostanziale continuita' rispetto alla materia previgente
e, dall'altro, aspetti decisamente innovativi, introducendo taluni
istituti prima sconosciuti alla normativa della cittadinanza.
In via preliminare appare utile scorrere sinteticamente le
principali novita' intervenute che comunque vengono esaminate in modo
piu' esaustivo nel prosieguo della presente circolare.
Particolare rilievo assume nella nuova legge il disposto dell'art.
11, che consente ai connazionali di acquistare o riacquistare una
cittadinanza straniera senza incorrere nella perdita automatica di
quella italiana.
Peraltro, lo stesso art. 11 attribuisce a costoro la facolta' di
potervi rinunciare mediante dichiarazione ed all'ulteriore condizione
del mantenimento o trasferimento all'estero della residenza.
In tale contesto, per coloro che hanno dismesso la cittadinanza
italiana in forza degli articoli 8 e 12 della previgente normativa
del 1912, l'art. 17 attribuisce la facolta', da esercitarsi entro due
anni dall'entrata in vigore della legge n. 91, di riacquistare
l'originario status effettuando una dichiarazione in tal senso, a
prescindere dalla residenza in Italia.
L'istituto del riacquisto trova ulteriore disciplina nella norma di
regime di cui all'art. 13.
Quest'ultima disposizione, oltre ad attribuire alle ipotesi in essa
contemplate carattere generale, ha circoscritto l'ampio automatismo
previsto dalla previgente normativa, dando sempre rilievo alla
volonta' degli interessati.
Per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza per
naturalizzazione si segnala che l'art. 9 prevede discipline
differenziate in relazione agli specifici requisiti posseduti dagli
aspiranti.
Ulteriore novita' e' rinvenibile nell'art. 24 che ha introdotto
l'obbligo a carico del connazionale che consegua una cittadinanza
straniera di darne comunicazione, mediante dichiarazione,
all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza, ovvero, se
residente all'estero, all'autorita' consolare competente.
Si richiama infine l'attenzione sul contenuto dell'art. 26 della
nuova legge che espressamente prevede:
"1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31
gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n.
1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'art. 143- ter
del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'art. 39 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni
altra disposizione incompatibile con la presente legge.
2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 5, comma
secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e dell'art. 1, comma 1,
della legge 15 maggio 1986, n. 180.
3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi
internazionali".
Cio' posto si ravvisa opportuno fornire agli operatori del settore
un primo strumento intepretativo per l'applicazione della nuova
disciplina.
Al riguardo, si tiene comunque a precisare che taluni aspetti della
legge potranno essere definitivamente chiariti solo con lo strumento
regolamentare, il cui schema deve essere sottoposto alle valutazioni
del Consiglio di Stato.
Non si manchera' comunque di diramare una nuova circolare una volta
emanato l'anzidetto regolamento.
Si fa presente che, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento,
si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto 2
agosto 1919 n. 949, recante le norme per l'esecuzione della legge 13
giugno 1912, n. 555.
Si richiamano, altresi', le istruzioni impartite con precedenti
circolari ed, in particolare, per cio' che attiene le procedure e la
documentazione riferite alle istanze di naturalizzazione, quelle
contenute nelle circolari K.31.9 del 25 luglio 1987 e del 1 agosto
1991.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
a) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA.
La disposizione che regola l'acquisto della nostra cittadinanza e'
l'art. 1 della nuova legge, il quale prevede che:
1) e' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i
genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la
cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale
questi appartengono;
2) e' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti
trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il
possesso di altra cittadinanza.
L'articolo in parola, in primo luogo, conferma il tradizionale
istituto dell'acquisto della cittadinanza per discendenza, in base al
criterio dello jus sanguinis, recependo, definitivamente, il
principio di parita' tra uomo e donna per quanto attiene a siffatta
trasmissione del nostro status civitatis, in conformita' della
sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 28 gennaio 1983.
Al riguardo, resta fermo il principio che e' possibile attribuire
dalla nascita la cittadinanza italiana solo a quelle persone nate
dopo il 1 gennaio 1948 da donna che a tale momento era in possesso
dello status civitatis italiano.
Come, infatti, chiarito dal Consiglio di Stato, "l'efficacia del
giudicato costituzionale non puo' in ogni caso retroagire oltre il
momento in cui si e' verificato il contrasto tra la norma di legge o
di atto avente forza di legge - anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione - dichiarata illegittima, e la norma od il principio
della Costituzione, cioe' non possa retroagire oltre il 1 gennaio
1948, data di entrata in vigore di quest'ultima" (cfr. parere n. 105
Sez. I, 15 gennaio 1983).
Si soggiunge, altresi', che in base alla lettera b) del primo comma
dell'art. 1, l'attribuzione della cittadinanza ab origine avviene nei
confronti di coloro i quali nascono in territorio italiano da
genitori apolidi o stranieri, la cui cittadinanza non venga trasmessa
automaticamente alla prole secondo la legge dello Stato di
appartenenza.
Si ritiene che siffatta disposizione sia da applicarsi
esclusivamente nei confronti dei figli di soggetti stranieri nati nel
territorio dello Stato italiano i quali in alcun modo ripetano la
cittadinanza straniera dei genitori, come disposto nello schema
regolamentare.
Vi sono, infatti, normative di taluni Stati in materia di
cittadinanza le quali non escludono l'attribuzione dello status
civitatis alla prole nata da cittadini di detti Stati al di fuori del
territorio soggetto alla sovranita' dello Stato, ma la condizionano
al rispetto di mere formalita' burocratiche ovvero alla esternazione
di una volonta' di elezione della cittadinanza.
In tali casi non puo' parlarsi di condizione di apolidia
oggettivamente determinatasi in capo al soggetto nato nel territorio
della Repubblica, in quanto al medesimo risulta possibile conseguire
la titolarita' della cittadinanza straniera dei genitori secondo la
legge dello Stato cui appartengono ove risultino soddisfatte le
condizioni (minime) previste dalla legge.
Quanto previsto e' conforme alla ratio legis che contempla
l'attribuzione iure soli della cittadinanza esclusivamente in via
surrogatoria, nonche' alla disciplina dell'art. 2 della legge per il
quale il soggetto investito dalla nascita iure soli della
cittadinanza italiana in quanto figlio di genitori ignoti risulta
essere privato ex tunc dello status civitatis italiano, qualora siano
soddisfatte le condizioni indicate dalla legge per seguire la
cittadinanza di uno o di entrambi genitori.
b) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEL MINORE
STRANIERO PER ACQUISTO O RIACQUISTO DA PARTE DEI GENITORI.
La norma che regola tale evenienza e' l'art. 14 della nuova legge,
il quale prevede che "i figli minori di chi acquista o riacquista la
cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la
cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi,
se in possesso di altra cittadinanza".
Siffatta disposizione sostituisce l'art. 5, primo comma, della
legge n. 123/1983, il quale a sua volta aveva gia' abrogato l'art.
12, primo comma, della legge n. 555/1912, secondo l'interpretazione
formulata dal Consiglio di Stato.
A quest'ultimo riguardo, l'Alto consesso (p. 1060/1990) aveva
ritenuto che "l'acquisto della cittadinanza da parte del minore si
verifica ope legis per il solo fatto che l'acquisti uno dei due
genitori, a nulla rilevando che i genitori o il minore risiedano in
Italia o all'estero, che il minore conviva con l'uno o con l'altro
dei genitori, che la patria potesta' sia esercitata dall'uno o
dall'altro di essi, e, infine, che il minore conservi o meno la
cittadinanza di origine".
Alla luce del descritto orientamento, si doveva quindi ritenere che
allorquando uno dei genitori avesse perso la cittadinanza italiana,
mentre l'altro l'avesse conservata, pure il figlio minore l'avrebbe
conservata, prescindendosi dalla considerazione delle vicende di
residenza, convivenza e potesta' relativa al minore.
L'art. 14 della nuova legge ha invece ridotto l'ampia portata di
quest'ultima interpretazione, richiedendo, ai fini dell'acquisizione
del nostro status civitatis, che i minori convivano con chi acquista
o recupera la nostra cittadinanza.
In sede di schema regolamentare, si e' ritenuto che l'attribuzione
della cittadinanza italiana in favore dei figli minori di chi
acquisti o riacquisti il nostro status civitatis possa riconoscersi
nella sola ipotesi in cui i figli convivano con il genitore al
momento dell'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana da
parte del medesimo.
In tal senso e' stato utilizzato il concetto di famiglia anagrafica
assunto dal regolamento anagrafico (approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) in base al quale
esso ricorre qualora le persone che costituiscono la famiglia
coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela,
affinita', adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi.
Ne discende che il fatto della coabitazione risulta essenziale ai
fini della determinazione della convivenza anagrafica nonche' ai fini
della dimostrazione del permanere dei vincoli sui quali appare
fondata la famiglia anagrafica.
Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessita' che la
convivenza sia attestata con l'esibizione del certificato di stato di
famiglia o altra idonea documentazione.
c) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RICONOSCIMENTO O
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DURANTE LA MINORE ETA'.
L'art. 2 della nuova legge ripropone la tematica di cui all'art. 2
della legge del 1912 aggiornata alla luce delle innovazioni
intervenute in materia di parita' tra uomo e donna e nell'ambito del
diritto di famiglia.
In tal senso viene confermata la soppressione gia' sancita dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 30/83, del secondo comma
dell'art. 2 della vecchia normativa, che assegnava la prevalenza
della cittadinanza al padre, ancorche' la paternita' fosse stata
riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternita'.
Si ritiene che la decorrenza da attribuire all'acquisto dello sta-
tus civitatis dovuto al riconoscimento ed alla dichiarazione
giudiziale di filiazione retroagisce alla nascita.
Invero, l'effetto del riconoscimento non e' quello di creare con
effetto ex nunc lo stato di figlio naturale, ma quello di riconoscere
cio' che gia' e' e quindi, con effetto ex tunc, il titolo dello stato
di figlio, stato che per il solo fatto naturale della procreazione
compete al figlio medesimo fin dalla nascita e sulla base del quale
egli puo' conseguentemente reclamare tutti i diritti che secondo la
legge a lui ne derivano.
In tal senso anche la Corte di cassazione (cfr. sentenze 20 maggio
1961, n. 1196 e 18 marzo 1981, n. 1584) la quale ha affermato che "il
riconoscimento o la dichiarazione giudiziale, fondati entrambi sul
fatto naturale della procreazione, hanno efficacia dichiarativa e
quindi ex tunc ed attribuiscono percio' al figlio riconosciuto o
dichiarato tutti i diritti che tale stato determina".
d) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DELLO STRANIERO O APOLIDE
DEL QUALE IL PADRE O LA MADRE O UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA
RETTA DI SECONDO GRADO SIANO STATI CITTADINI PER NASCITA.
Tale fattispecie, regolata dall'art. 4 della nuova legge, riprende,
modificandola, quella dell'art. 3 della legge n. 555/1912.
Rispetto a quest'ultimo articolo, la nuova normativa, da un lato,
attribuisce maggior rilievo al criterio della discendenza da un
cittadino per nascita, eliminando il requisito della residenza in
Italia dei genitori da almeno dieci anni al momento della nascita
previsto dalla vecchia disciplina e, dall'altro, riconosce ai fini
dell'acquisizione del nostro status civitatis, un valore preminente
alla manifestazione di volonta' del soggetto che versi nelle
condizioni stabilite dal citato art. 4 della legge n. 91/1992.
Cosi', il soggetto in questione, con l'espletamento del servizio
militare per lo Stato italiano, con l'assunzione di un pubblico
impiego alle dipendenze del nostro Paese anche all'estero ovvero "se,
al raggiungimento della maggiore eta', risiede legalmente da almeno
due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno
dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana"
potra' acquisire la cittadinanza solo se lo dichiari espressamente.
Ai fini dell'uniformita' dell'accertamento delle condizioni
legittimanti le ipotesi di acquisto di cui ai punti a) e b) del comma
1 dell'art. 4, gli operatori del settore dovranno trasmettere
direttamente a questo Ministero le dichiarazioni, corredate della
prescritta documentazione, rese dai soggetti che vogliano prestare
effettivo servizio militare o abbiano assunto un pubblico impiego.
Si soggiunge, peraltro, che la prevalenza della volonta' della
persona rispetto alle situazioni di fatto ha eliminato la
possibilita' di acquisizione automatica da parte dell'oriundo
italiano che abbia almeno dieci anni di residenza nel territorio
dello Stato.
e) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE A
SEGUITO DI NASCITA NELLO STATO ITALIANO.
Tale ipotesi e' contemplata dal secondo comma dell'art. 4 della
legge n. 91/1992, il quale prevede che "lo straniero nato in Italia,
che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al
raggiungimento della maggiore eta', diviene cittadino se dichiara di
voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data".
Tale fattispecie riproduce sostanzialmente quella prevista
dall'art. 3, n. 3, della legge n. 555/1912, a differenza del quale si
richiede in piu' una residenza legale ininterrotta dell'interessato
nel nostro territorio dalla nascita fino al raggiungimento della
maggiore eta'.
f) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO.
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della recente legge disciplinano
l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero
od apolide di cittadino italiano. Al riguardo, rispetto alla
normativa prevista dalla legge n. 123/1983, sono state apportate
poche, ma significative innovazioni.
In primo luogo si osserva come sia stata eliminata la possibilita'
che l'istanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana sia
presentata dal coniuge italiano.
Ulteriore novita' attiene alle cause ostative all'acquisto della
cittadinanza italiana per il coniuge di cittadino italiano (art. 6
della legge n. 91/1992).
Rispetto all'art. 2 della legge n. 123/1983, che regolava tale
evenienza, l'art. 6 della nuova legge conferma le cause preclusive
all'acquisto della cittadinanza per effetto di condanna per uno dei
delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capo I, II e III del
codice penale e nei casi di sussistenza di comprovati motivi inerenti
alla sicurezza della Repubblica.
Subisce invece una sostanziale modifica la preclusione per una
condanna conseguente alla commissione di un reato diverso da quelli
tassativamente suindicati.
Al riguardo, mentre l'art. 2 della legge n. 123/1983 faceva
riferimento alla concreta entita' della pena inflitta e a qualsiasi
delitto non politico, la nuova normativa identifica, invece, la causa
ostativa all'acquisto della cittadinanza nella pena edittale
prevista, la quale e' preclusiva se non inferiore al massimo ai tre
anni e unicamente per i delitti non colposi.
La recente legge ha peraltro individuato una nuova causa ostativa
all'acquisto della cittadinanza rappresentata dalla circostanza che
lo straniero abbia riportato una condanna per un reato non politico
ed una pena detentiva superiore ad un anno, comminata da una
autorita' giudiziaria straniera.
La rilevanza nel nostro ordinamento della sentenza di condanna
emessa da una autorita' giudiziaria straniera e' pero' subordinata al
suo riconoscimento.
Gli articoli 7 e 8 della nuova legge regolano le procedure relative
all'accoglimento e al rigetto dell'istanza.
Sotto il primo profilo viene confermato il principio in base al
quale lo straniero acquista il nostro status civitatis con decreto
del Ministro dell'interno, mentre in ordine al rigetto, il
legislatore ha elevato a due anni, dalla data di presentazione
dell'istanza documentata, il termine, scaduto il quale e' preclusa
l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di rigetto
all'acquisto della cittadinanza.
Peraltro, onde facilitare il celere disbrigo degli adempimenti
procedurali connessi alla concessione di che trattasi, si raccomanda
che l'istanza ex art. 7 legge n. 91/1992, sia compilata secondo
l'allegato modello A.
g) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE.
L'art. 9 della legge n. 91/1992 prevede i casi di concessione della
cittadinanza italiana mediante decreto del Presidente della
Repubblica, materia in precedenza regolata dall'art. 4 della legge n.
555/1912 ed alla quale vengono apportate profonde ed importanti
modificazioni.
Si osserva al riguardo che il citato articolo prevede discipline
differenziate, in considerazione di specifici requisiti degli
aspiranti.
La regola generale e' quella che consente allo straniero di
richiedere la cittadinanza dopo dieci anni di residenza nello Stato.
Numerosi pero' sono i casi per i quali viene richiesto un periodo
di residenza inferiore.
La lettera a) ad esempio prevede, ove non sussistano i presupposti
per l'acquisto ope legis, che lo straniero nato nel territorio della
Repubblica o del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in
linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, possa
richiedere la naturalizzazione ove in possesso del requisito della
residenza triennale protrattasi nel periodo immediatamente precedente
la data di inoltro della domanda.
La lettera b) contempla l'ipotesi di una naturalizzazione agevolata
per gli adottati maggiorenni, i quali possono richiedere la
cittadinanza dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione.
Detta norma attenua gli effetti dell'attuale diversa disciplina che
consente ai minori di acquisire immediatamente e automaticamente la
cittadinanza italiana, mentre esclude, da detto beneficio chi sia
stato adottato da maggiorenne anche se l'adozione sia intervenuta
decorsi pochi giorni dal compimento della maggiore eta'.
La lettera c) del citato articolo consente allo straniero che ha
prestato servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato di
richiedere la cittadinanza dopo cinque anni di durata del relativo
rapporto, anziche' i tre previsti dal corrispondente art. 4 della
legge n. 555/1912.
La lettera d), in adesione allo spirito che deve informare la
politica degli Stati membri della comunita' europea, prevede che i
cittadini di detti Stati possano proporre istanza solo dopo quattro
anni di residenza nel territorio.
La lettera e) consente una riduzione del periodo di residenza anche
per gli apolidi, ai quali sono equiparati, ai sensi dell'art. 16
della legge, i rifugiati riconosciuti dallo Stato italiano.
Il secondo comma dell'art. 9 in esame sostituisce le previsioni
dell'art. 4, della legge 13 giugno 1912, n. 555, tanto al punto 3
quanto all'ultimo comma.
Queste ultime, infatti, stabilivano che poteva essere concessa la
cittadinanza, sentito il Consiglio di Stato, allo straniero che
risiedeva da due anni nello Stato ed avesse reso notevoli servigi
all'Italia, nonche' che era in facolta' del Governo di concedere, in
casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza
italiana.
La recente legge, nell'unificare queste due ipotesi, stabilisce che
la concessione avviene, prescindendo da qualsiasi periodo di
residenza, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
degli affari esteri. Viene quindi precisato che per la determinazione
del Governo, gia' prevista dall'attuale disciplina, e' necessaria la
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Viene altresi' introdotto
il concerto del Ministro degli affari esteri.
Si soggiunge, peraltro, che l'art. 18 della legge n. 91/1992
equipara agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio
della Repubblica di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) i cittadini
austro-ungarici ed i loro discendenti che emigrarono prima della loro
annessione all'Italia, dai territori acquisiti col Trattato di pace
di Saint Germain, entrato in vigore il 16 luglio 1920.
Pertanto, le persone gia' appartenenti a Stati facenti parte della
monarchia austro-ungarica ed i loro discendenti in linea retta
possono ottenere la naturalizzazione italiana alla condizione di
favore di un periodo di residenza di soli tre anni nel territorio
della Repubblica.
Nell'ambito della naturalizzazione va, altresi', segnalato, l'art.
21 della legge n. 91/1992, il quale stabilisce che "Ai sensi e con le
modalita' di cui all'art. 9, la cittadinanza italiana puo' essere
concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino
italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio
1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione".
Peraltro, onde facilitare il celere disbrigo degli adempimenti
procedurali connessi alla concessione di che trattasi, si raccomanda
che l'istanza ex art. 9 legge n. 91/1992, sia compilato secondo
l'allegato modello B.
i) CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER
OTTENERE LA CITTADINANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 9 DELLA LEGGE
N. 91/1992.
Si precisa che i requisiti legali previsti per la naturalizzazione
debbono sussistere sino al momento in cui il naturalizzando rendera'
il prescritto giuramento di fedelta' di cui all'art. 10 della legge,
cui e' subordinata la piena operativita' del provvedimento
attributivo della cittadinanza.
Deve quindi permanere sino all'effettuazione del giuramento il
requisito della residenza legale nella Repubblica.
Si rammenta, infatti, che ai fini della cittadinanza, secondo il
consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato e
della Corte di cassazione, la nozione da assumere riguardo alla
residenza e' quella contenuta nell'art. 43 del codice civile, che la
individua nel luogo dove la persona ha la propria effettiva dimora
abituale, non risultando pertanto sufficiente la mera iscrizione
anagrafica nei registri della popolazione residente.
Si fa presente che, in materia di iscrizione anagrafica la legge 24
dicembre 1954, n. 1228, prescrive all'art. 2, comma 1, che "e' fatto
obbligo ad ognuno di chiedere per se e per le persone sulle quali
esercita la patria potesta' o la tutela, la iscrizione alla anagrafe
del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti
determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del
regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del codice
civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe
del comune di precedente residenza".
Si soggiunge, altresi', che la legge 28 febbraio 1990, n. 39, di
conversione, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 1989, n.
416, prescrive all'art. 4, comma 1, che "possono soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'art. 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le
disposizioni del presente decreto".
Pertanto, la qualificazione della residenza quale legale effettuata
dal legislatore all'art. 5 e all'art. 9, comma 1, lettere a) , b) ,
d) , e) , f), comportera' che, ai fini dell'applicazione delle
succitate disposizioni della legge, l'interessato debba avere e
mantenere effettiva ed abituale dimora nel territorio della
Repubblica che dovra' essere comprovata iuris tantum dalla
certificazione relativa alla propria iscrizione nell'anagrafe della
popolazione residente di un comune nonche' avere soddisfatto le
condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia
di soggiorno degli stranieri.
Da quanto sopra discende, quindi, che qualora si sia verificata la
perdita di una delle condizioni previste dagli artt. 5 e 9 della
legge, gli organi partecipanti all'istruttoria devono segnalarlo allo
scrivente Ministero, restituendo il decreto di conferimento ove gia'
ne siano in possesso.
PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA
La disciplina della perdita del nostro status civitatis prevista
dalla vecchia normativa ha subito profonde innovazioni con la recente
legge n. 91/1992.
La norma che, principalmente, regola tale evenienza e' l'art. 11,
il quale prevede che "il cittadino che possiede, acquista o
riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma
puo' ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza
all'estero".
Pertanto, a differenza dell'impianto normativo previsto dall'art. 8
della legge 555/1912, l'art. 11 della legge n. 91/1992 consente, al
nostro connazionale, il quale risiedendo all'estero, consegua
spontaneamente uno status civitatis straniero, di mantenere la
titolarita' della cittadinanza italiana, salvo che non vi rinunci
secondo le modalita' stabilite dall'art. 23 della stessa legge 91/92,
vale a dire con dichiarazione formale resa all'autorita' diplomatica
o consolare italiana competente in relazione al luogo estero di
residenza.
Da quanto sopra discende quindi che le dichiarazioni di rinuncia
alla cittadinanza italiana effettuate da connazionali dinnanzi ad
autorita' diverse da quelle indicate nell'art. 23 della legge n.
91/1992 non avranno alcuna efficacia giuridica nell'ordinamento
italiano.
Peraltro, va rilevato che l'art. 11 sembra riaffermare il principio
della non rinunziabilita' della cittadinanza italiana da parte del
connazionale che non sia titolare di altra/e cittadinanza/e, al fine
di evitare una condizione di apolidia.
a) PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN CONSEGUENZA
DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN CONTRASTO CON I DOVERI DI FEDELTA'
VERSO LO STATO.
L'art. 12 della legge n. 91/1992 determina i casi residui di
dismissione della cittadinanza dovuti all'esercizio di attivita' le
quali siano incompatibili con l'obbligo, che incombe su tutti i
cittadini, di essere fedeli alla Repubblica.
Il primo comma di detto art. 12 regola le ipotesi nelle quali la
perdita della cittadinanza e' legata al rifiuto di abbandonare una
carica, un impiego o il servizio militare presso uno Stato estero, od
un ente straniero o internazionale, quando cio' sia richiesto dal
Governo italiano mediante intimazione.
Il secondo comma dell'art. 12 estende poi la disciplina prevista
dal primo comma del medesimo articolo anche all'ipotesi di servizi
volontariamente resi dal cittadino ad una Potenza straniera con la
quale si trovi in stato di guerra.
In tali casi, pero', la dismissione del nostro status civitatis
avviene automaticamente al momento della cessazione dello stato di
guerra, non essendo richiesta la mancata ottemperanza all'intimazione
del Governo di porre fine ai comportamenti contrari ai doveri di
fedelta' che incombono su ogni cittadino.
b) PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER REVOCA DELL'ADOZIONE.
Ulteriore causa di perdita della cittadinanza, prevista dall'art.
3, terzo e quarto comma, della legge n. 91/1992, e' costituita dalla
revoca dell'adozione per fatti tanto dell'adottante quanto
dell'adottato.
Il comma 3, in particolare, prevede "che qualora l'adozione sia
revocata per fatto dell'adottato questi perde la cittadinanza, sempre
che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti".
Nel caso in cui invece la revoca dell'adozione avvenga per fatti
dell'adottante, l'adottato conserva la cittadinanza.
Peraltro, l'ultima parte del comma 4 del medesimo art. 3 dispone
che "qualora la revoca dell'adozione intervenga durante la maggiore
eta' dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o
se la riacquisti, potra' comunque rinunciare alla cittadinanza entro
un anno dalla revoca stessa".
Siffatta disposizione, pertanto, attribuisce all'interessato una
facolta' di rinuncia con un definito limite temporale (un anno dalla
revoca dell'adozione), ma senza alcuna condizione di ritenzione o di
trasferimento della residenza all'estero.
c) CONSEGUENZE IN RELAZIONE ALLA PERDITA DELLA CITTADINANZA.
L'art. 22 della legge n. 91/1992, in relazione alla perdita della
cittadinanza, prevede che "per coloro i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, abbiano gia' perduto la cittadinanza
italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555,
cessa ogni obbligo militare".
Siffatta disposizione modifica la regola contenuta nell'art. 8,
ultimo comma, della legge n. 555/1912, ove era prescritto che la
dismissione della cittadinanza nei casi previsti dal medesimo art. 8
non esimeva l'interessato dagli obblighi del servizio militare.
La Corte costituzionale, com'e' noto, con sentenza resa l'11
ottobre 1988, n. 974, dichiaro' illegittima tale norma, nella parte
in cui imponeva la presentazione del servizio militare anche a coloro
che non erano piu' cittadini ed avevano assolto regolarmente agli
obblighi di leva nelle Forze armate dello Stato di naturalizzazione,
evitando cosi' una ingiustificata discriminazione rispetto ai
soggetti in possesso di doppia cittadinanza che invece ne erano
esentati.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
L'art. 13 della nuova legge indica le condizioni e le procedure per
il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'abbia
perduta.
Si tratta della materia precedentemente regolata dall'art. 9 della
legge n. 555/1912, rispetto alla quale intervengono importanti
modificazioni innovative.
In primo luogo, si segnala che l'istituto del riacquisto assume una
valenza di carattere generale.
Viene, infatti, prevista, in base al citato art. 13, la
possibilita' di recuperare il nostro status civitatis in favore di
chiunque l'avesse dismesso, a prescindere dai motivi della perdita,
mentre nell'art. 9 della legge n. 555/1912 la facolta' di riacquisto
era correlata a specifiche ipotesi di perdita.
La nuova legge inoltre tende a privilegiare, nel determinare le
modalita' di riacquisto della cittadinanza, la manifestazione di
volonta' del soggetto interessato piuttosto che il verificarsi di
predeterminati fatti e circostanze.
Pertanto, la nuova normativa circoscrive al massimo il determinarsi
di automatismi che possono in qualche misura sacrificare la libera
scelta del soggetto, con la conseguenza che meri comportamenti non
sono configurabili quale espressione implicita di una volonta' di
riacquisto.
In tale contesto, l'art. 13, primo comma, alle lettere a) e b),
prevede una generale facolta' di riacquisto della cittadinanza
italiana, qualora l'interessato renda apposita dichiarazione in tal
senso ed alla ulteriore condizione di prestare effettivo servizio
militare o di assumere un pubblico impiego alle dipedenze dello
Stato, anche all'estero.
Ai fini dell'uniformita' dell'accertamento delle condizioni
legittimanti le ipotesi di riacquisto di cui ai punti a) e b) del
comma 1 dell'art. 13, gli operatori del settore dovranno trasmettere
direttamente a questo Ministero le dichiarazioni corredate dalla
prescritta documentazione rese dagli ex connazionali che vogliano
prestare effettivo servizio militare o abbiano assunto un pubblico
impiego.
Peraltro, la lettera d) del medesimo articolo prevede l'istituto del
riacquisto automatico, riducendo, rispetto alla precedente normativa,
la residenza nel territorio della Repubblica ad un solo anno, ed
attribuendo all'ex connazionale la facolta' di rinunciare al nostro
status civitatis al fine di salvaguardare la volonta' del soggetto.
In tale ambito, si rappresenta che in sede di schema regolamentare
e' stata contemplata la facolta' di rinunciare al riacquisto
automatico della cittadinanza di cui all'art. 13, comma 1, lettera
d), anche da parte di coloro i quali, non avendo ancora recuperato la
cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, n.
3, dell'abrogata legge n. 555/1912, abbiano maturato o maturino il
periodo di residenza di cui al citato art. 13, comma 1, lettera d).
Si soggiunge, altresi', che per tutte le ipotesi ora esaminate, il
riacquisto interverra' "dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalita' richieste" (ex art. 15 della
legge n. 91/1992).
Resta confermato nel nuovo impianto normativo l'istituto
dell'inibizione al riacquisto, che dovra' essere disposta, ai sensi
dell'art. 13 della legge n. 91/1992, con decreto del Ministro
dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del
Consiglio di Stato entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni fissate dalla legge, purche' intervenga il recupero.
Risulta, altresi', caducata dalla nuova legge la disciplina
prevista dall'art. 9 della legge n. 555/1912, concernente la
permissione al riacquisto della cittadinanza, adottata con
provvedimento amministrativo discrezionale, in favore dell'ex
connazionale che, pur senza rientrare in Italia, avesse dismesso il
possesso della cittadinanza dello Stato straniero di appartenenza ed
aveva trasferito da almeno un biennio la residenza sul territorio di
uno Stato estero, non assumendone la cittadinanza.
Si soggiunge, altresi', che si e' dell'avviso che l'istituto del
riacquisto ex art. 13 legge n. 91/1992 sia applicabile nei confronti
di quei soggetti gia' investiti della cittadinanza italiana in
conformita' alle disposizioni normative vigenti al momento della loro
nascita e successivamente privati anche con effetto ex tunc, durante
la loro minore eta', della titolarita' del nostro status civitatis in
conseguenza di eventi giuridicamente rilevanti per l'ordinamento
italiano (es. figlio nato antecedentemente al 1 gennaio 1948 da
madre italiana e da padre ignoto, successivamente riconosciuto dal
padre, che a lui trasmette la cittadinanza; soggetto nato in Italia
da genitori ignoti, successivamente riconosciuto da padre e/o madre
stranieri che a lui trasmettano la cittadinanza).
c) RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER COLORO CHE L'HANNO
PERDUTA IN BASE AGLI ARTICOLI 8 E 12 DELLA LEGGE N. 555/1912 E
ART. 5 DELLA LEGGE N. 123/1983.
Un regime transitorio di sanatoria e' poi fissato dall'art. 17
della legge n. 91/1992, il quale stabilisce che "chi ha perduto la
cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13
giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'art.
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una
dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".
In base alla previsione normativa di che trattasi, il riacquisto
della cittadinanza italiana puo' avvenire, per il biennio successivo
all'entrata in vigore della legge, senza la necessita' dello
stabilimento della residenza in Italia. Non risulta, peraltro, in
detta fattispecie, inserita la possibilita' dell'inibizione al
riacquisto.
Si soggiunge, altresi', che il secondo comma dell'art. 17 della
legge n. 91/1992 conferma, come disciplina di regime, la particolare
regolamentazione del riacquisto dello status civitatis prevista
dall'art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in favore della
nostra ex connazionale che lo avesse perduto per l'acquisto iure
matrimonii della cittadinanza straniera del coniuge.
Si precisa, peraltro, che nel caso in cui i soggetti risultino
destinatari contemporaneamente della normativa tanto contenuta
nell'art. 13 quanto di quella menzionata nell'art. 17, si ritiene che
gli interessati abbiano la facolta' di avvalersi delle disposizioni
da loro considerate piu' favorevoli.
REGIME GIURIDICO DELLE DICHIARAZIONI
La materia e' regolata, principalmente dall'art. 23 primo comma,
della legge, il quale stabilisce che le "dichiarazioni per
l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla
cittadinanza e la prestazione del giuramento previsto dalla presente
legge sono rese all'ufficiale dello stato civile dove il dichiarante
risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di
residenza all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare
del luogo di residenza".
Al riguardo si precisa che le dichiarazioni di cui sopra e la
prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge, possono
essere rese, oltre che, ovviamente, dinanzi all'ufficiale dello stato
civile del comune di residenza anche dinanzi a quello del comune dove
l'interessato intende stabilire la residenza, a condizione che abbia
gia' formalmente avviato la procedura di iscrizione anagrafica,
ancorche' questa non sia stata ancora definita.
Per quanto concerne la documentazione da produrre a corredo delle
dichiarazioni di cui all'art. 23 della legge, si fa presente che essa
deve essere tutta quella necessaria ad attestare che il dichiarante
si trova nelle condizioni previste dalla legge. A tal fine si
richiama a titolo meramente esemplificativo, quella indicata nel
decreto del Ministero di grazia e giustizia del 22 maggio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1992, n. 127, recante
"Modificazioni al modulario e formulario per gli atti dello stato
civile".
p. Il Ministro: D'AQUINO