AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 e' istituita l'imposta sul patrimonio netto delle societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a) , nonche' delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilita' ordinaria. 2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto cosi' come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio. (( 3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio )) (( netto e' diminuito delle riserve indivisibili di cui )) (( all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 )) (b). )) 3-bis. (( Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi )) (( in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del )) (( cinquanta per cento. )) 3-ter. (( Per gli enti creditizi, l'imposta e' )) (( contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore )) (( di bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di )) (( obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 )) (( del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302 (c), a )) (( condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha )) (( consentito la computabilita' tra le componenti del patrimonio )) (( di vigilanza. )) (( 4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono )) (( da almeno tre mesi )) azioni, titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto e' diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della societa' o ente partecipato cosi' come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di societa' residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo e' calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed e' riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso e' dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo.
(a) L'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato: "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali". (b) La legge n. 904/1977 reca: "Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria". Si trascrive il testo del relativo art. 12: "Art. 12. - Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento". Il D.P.R. n. 601/1973 concerne la disciplina delle agevolazioni tributarie. Il titolo III, comprendente gli articoli da 10 a 14, reca norme in materia di agevolazioni per la cooperazione. (c) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 302/1991, recante attuazione della direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia e comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passivita' irredimibili ovvero rimborsabili solo con il previo consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio previsto per l'autorizzazione all'esercizio del credito, le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attivita'; b) in caso di andamenti negativi della gestione, puo' essere sospeso il diritto alla rimunerazione nella misura necessaria ad evitare o a limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito e' rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. 2. Possono essere altresi' ricomprese, entro limiti piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1, le passivita' subordinate che presentino le caratteristiche di cui al comma medesimo con l'eccezione delle condizioni di cui ai punti a) e b), purche' il contratto che ne regola la disciplina preveda un termine di scadenza del prestito, ovvero un termine di preavviso, non inferiore a cinque anni. L'eventuale facolta' di rimborso anticipato puo' essere attribuita soltanto all'emittente ed e' soggetta a nulla osta della Banca d'Italia. 3. Anche in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia puo' escludere o limitare la computabilita' nel patrimonio di vigilanza delle passivita' previste dai suddetti commi sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialita' dell'ente emittente. 4. Previo benestare della Banca d'Italia, le passivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere emesse dagli enti creditizi di cui all'art. 1, comma 1, indipendentemente dal tipo e dalla natura giuridica degli enti stessi, anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Sui titoli deve essere richiamato il provvedimento della Banca d'Italia nonche', quando presente nel contratto, la clausola indicata al punto a) del comma 1. Alle emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari".