AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del  reddito  di
impresa  e  comunque  non oltre l'esercizio in corso alla data del 30
settembre 1994 e' istituita  l'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
societa'  ed  enti  di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 (a) , nonche'
delle  societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
equiparate,  delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma  non
residenti  tenute,  non  per  effetto  di  opzione, alla contabilita'
ordinaria.
  2. L'imposta si applica  alla  data  di  chiusura  del  periodo  di
imposta  rilevante  ai  fini delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 7,5 per  mille  sul  patrimonio  netto  cosi'  come  risulta  dal
bilancio  o,  in  mancanza,  dai  relativi  elementi desumibili dalle
scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.
(( 3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio    ))
(( netto e' diminuito delle riserve indivisibili di cui            ))
(( all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 )) (b).    ))
      3-bis. (( Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi  ))
(( in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del     ))
(( cinquanta per cento.                                            ))
      3-ter. (( Per gli enti creditizi, l'imposta e'               ))
(( contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore ))
(( di bilancio delle passivita' emesse anche sotto forma di        ))
(( obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2  ))
(( del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302 (c), a        ))
(( condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha        ))
(( consentito la computabilita' tra le componenti del patrimonio   ))
(( di vigilanza.                                                   ))
(( 4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono       ))
(( da almeno tre mesi                                              ))
azioni,  titoli similari o quote di partecipazione in societa' o enti
soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio  netto
e'  diminuito  del  valore  contabile delle azioni, titoli similari o
quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di
patrimonio netto della societa' o ente partecipato cosi' come risulta
dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture  contabili.
Nel  caso  di  societa'  residenti  possedute  indirettamente tramite
soggetti non residenti, la diminuzione di cui al  precedente  periodo
e' calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed e'
riconosciuta   fino   a   concorrenza   del  valore  contabile  della
partecipazione. In ogni caso e' dovuta  un'imposta  non  inferiore  a
quella  che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio
netto determinato a norma del presente articolo.
 
             (a) L'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con   D.P.R.   n.
          917/1986, e' cosi' formulato:
             "1.  Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo    o    principale   l'esercizio   di   attivita'
          commerciali".
             (b) La  legge  n.  904/1977  reca:  "Modificazioni  alla
          disciplina   dell'imposta   sul   reddito   delle   persone
          giuridiche e al regime tributario  dei  dividendi  e  degli
          aumenti  di capitale, adeguamento del capitale minimo delle
          societa' e altre norme in materia fiscale e societaria". Si
          trascrive il testo del relativo art. 12:
             "Art. 12. - Fermo restando quanto  disposto  nel  titolo
          III   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  601,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   non   concorrono   a   formare  il  reddito
          imponibile delle societa' cooperative e dei  loro  consorzi
          le  somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione
          che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i  soci
          sotto  qualsiasi  forma,  sia durante la vita dell'ente che
          all'atto del suo scioglimento".
             Il D.P.R.  n.  601/1973  concerne  la  disciplina  delle
          agevolazioni  tributarie.  Il  titolo III, comprendente gli
          articoli da 10 a 14, reca norme in materia di  agevolazioni
          per la cooperazione.
             (c)  Il  testo dell'art. 2 del D.L. n. 302/1991, recante
          attuazione della direttiva 89/299/CEE concernente  i  fondi
          propri  degli  enti  creditizi,  a norma dell'art. 23 della
          legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), e'
          il seguente:
             "Art. 2. -  1.  Tra  le  componenti  del  patrimonio  di
          vigilanza  possono  essere ricomprese, nei limiti stabiliti
          dalla Banca d'Italia e  comunque  per  l'ammontare  massimo
          delle somme effettivamente versate, passivita' irredimibili
          ovvero rimborsabili solo con il previo consenso della Banca
          d'Italia,  quando il relativo contratto preveda le seguenti
          condizioni:
               a) in caso di perdite di bilancio che determinino  una
          diminuzione  del  capitale  versato  e  delle riserve al di
          sotto  del  livello  minimo  di  patrimonio  previsto   per
          l'autorizzazione   all'esercizio   del  credito,  le  somme
          rivenienti dalle  suddette  passivita'  e  dagli  interessi
          maturati  possono  essere  utilizzate  per  far fronte alle
          perdite,  al  fine  di  consentire  all'ente  emittente  di
          continuare l'attivita';
               b)  in caso di andamenti negativi della gestione, puo'
          essere sospeso il diritto alla rimunerazione  nella  misura
          necessaria  ad  evitare  o  a  limitare  il  piu' possibile
          l'insorgere di perdite;
               c) in caso di  liquidazione  dell'ente  emittente,  il
          debito  e' rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti
          tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.
             2. Possono essere altresi' ricomprese, entro limiti piu'
          restrittivi di quelli fissati ai  sensi  del  comma  1,  le
          passivita' subordinate che presentino le caratteristiche di
          cui  al  comma medesimo con l'eccezione delle condizioni di
          cui ai punti a) e b), purche' il contratto che ne regola la
          disciplina preveda un termine  di  scadenza  del  prestito,
          ovvero  un  termine  di  preavviso,  non inferiore a cinque
          anni. L'eventuale  facolta'  di  rimborso  anticipato  puo'
          essere  attribuita  soltanto all'emittente ed e' soggetta a
          nulla osta della Banca d'Italia.
             3. Anche in presenza delle condizioni di cui ai commi  1
          e  2,  la  Banca  d'Italia  puo'  escludere  o  limitare la
          computabilita' nel patrimonio di vigilanza delle passivita'
          previste dai suddetti  commi  sulla  base  di  valutazioni,
          anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o
          sulla inadeguata potenzialita' dell'ente emittente.
             4.  Previo benestare della Banca d'Italia, le passivita'
          di cui ai commi 1 e 2  possono  essere  emesse  dagli  enti
          creditizi di cui all'art. 1, comma 1, indipendentemente dal
          tipo  e  dalla  natura  giuridica  degli enti stessi, anche
          sotto forma di obbligazioni e  di  altri  titoli  similari.
          Sui  titoli  deve  essere richiamato il provvedimento della
          Banca d'Italia nonche', quando presente nel  contratto,  la
          clausola  indicata  al punto a) del comma 1. Alle emissioni
          obbligazionarie effettuate ai sensi del presente  comma  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  18,  comma  4,  del
          decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
             5. Agli interessi e agli altri proventi  dei  titoli  di
          cui  al  comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto
          per le obbligazioni e gli altri titoli similari".