IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare l'art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11; Visti i decreti 20 gennaio 1992, 1 aprile 1992 e 2 aprile 1992, del Minsitro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che introducono nell'ordinamento didattico universitario rispettivamente le tabelle XXXIX relativa al diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia, XLI- bis relativa al diploma universitario in logopedia, XLI-quater relativa al diploma universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi; Viste le delibere adottate dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico di questo Ateneo, in data rispettivamente 11 marzo 1992, 15 maggio 1992 e 13 maggio 1992; Visto il decreto del 17 giugno 1992 con il quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prende atto delle proposte avanzate da questo Ateneo di attivare i predetti diplomi universitari con decorrenza dal 1 novembre 1992, tramite trasformazione delle scuole dirette a fini speciali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 341/1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Le scuole dirette a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia, tecnici di ortofonia (logopedisti) e tecnici di audiometria e protesizzazione acustica sono trasformate rispettivamente nei corsi di diploma universitari per ortottista ed assistente in oftalmologia, in logopedia e tecnico di audiometria ed audioprotesi. Sono fatti salvi i diritti di coloro che gia iscritti alle predette scuole dirette a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.